E’ stata prontamente letta anche in Capitanata, specie da chi fu colpito anni fa da interdittive antimafia, la sentenza n. 578 del 23 gennaio 2026 con cui il Consiglio di Stato si è espresso sull'illegittimità del provvedimento di informazione antimafia per violazione del contraddittorio preventivo. E non poteva essere diversamente, considerato l’altissimo numero di interdittive adottate dalla Prefettura foggiana negli ultimi dodici anni, parallelamente alla scure calata su ben sei Comuni, sciolti per mafia, tra il 2015 e il 2023, compreso il capoluogo di provincia (secondo caso in Italia dopo Reggio Calabria). Una decisione che è stata interpretata come un passo avanti importante rispetto alle garanzie procedimentali che limitano, sia pur in parte, l’amplissima discrezionalità dei prefetti nell’assunzione di tale misura nei confronti delle imprese a rischio di infiltrazione o condizionamento mafioso. La Terza Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito l’importanza del contraddittorio preventivo nei procedimenti di informazione antimafia, affermando l’illegittimità del provvedimento quando la prefettura omette di comunicare all’interessato elementi indiziari poi utilizzati per giustificare l’interdittiva. Secondo il massimo giudice amministrativo, una comunicazione preventiva incompleta ai sensi dell’articolo 92, comma 2-bis, del Codice antimafia viola le garanzie procedimentali e può determinare l’annullamento dell’atto finale.
Non è infatti possibile sanare tale omissione tramite l’articolo 21-octies della legge n. 241 del 1990: l’informazione antimafia non è un provvedimento vincolato e l’avviso previsto dalla normativa non equivale a una semplice comunicazione di avvio del procedimento, ma impone un effettivo confronto con il destinatario quando l’istruttoria è già in larga parte definita. Insomma, una parziale omessa comunicazione, nell’avviso, di circostanze a valenza indiziaria poi valorizzate dalla Prefettura nel provvedimento di definizione del procedimento interdittivo può costituire violazione della norma, suscettibile pertanto di portare all’annullamento dell’atto; a fronte di detta omissione non è applicabile la sanatoria giurisprudenziale, non avendo il provvedimento di informazione antimafia carattere vincolato, con conseguente inapplicabilità della prima parte di tale disposto, e non essendo nemmeno applicabile la seconda parte, in quanto detto avviso non è una comunicazione di avvio del procedimento, imponendo al prefetto l’obbligo del necessario confronto con il potenziale destinatario della informazione interdittiva solo dopo che il procedimento preordinato all’adozione del provvedimento finale sia stato avviato e, in massima parte, istruito.
La sentenza affronta anche il tema del rinnovo dell’interdittiva, precisando che l’obbligo di comunicazione preventiva sussiste pure in questi casi quando non si tratta di un mero aggiornamento formale, ma di una nuova valutazione, ad esempio a seguito di una richiesta di iscrizione alla white list dopo un periodo di prevenzione collaborativa. In tali ipotesi l’amministrazione deve considerare eventuali circostanze sopravvenute che possano escludere il rischio di infiltrazione mafiosa e consentire all’interessato di interloquire.
Il pronunciamento si inserisce nel solco della giurisprudenza recente, rafforzando le garanzie difensive nei procedimenti antimafia e sottolineando che l’efficacia preventiva delle interdittive non può prescindere dal rispetto del contraddittorio e della trasparenza amministrativa.
Nello specifico, con tale sentenza il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, nel 2025, contro la Camera di commercio di Firenze, la Regione Toscana e una srl, per la riforma della sentenza del TAR Toscana resa tra le parti. Dopo l’interdittiva, adottata a luglio 2024, l’ente camerale aveva provveduto alla cancellazione della società dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) - Sezione regionale della Toscana, in merito alle categorie 4° classe C e 8° classe C ed era stata revocata l’autorizzazione concernente un impianto di gestione rifiuti. Il provvedimento prefettizio era giunto dopo che la società, già attinta da informazione interdittiva antimafia, era stata ammessa per 12 mesi al controllo giudiziario ed era stata sottoposta, per un periodo di 12 mesi, alla misura della prevenzione collaborativa. Poi, aveva presentato alla Prefettura di Firenze istanza di rinnovo dell’iscrizione nella white list. Il TAR aveva poi accolto il ricorso motivando nel senso della sua fondatezza “in particolare sotto il profilo del mancato rispetto delle garanzie partecipative procedimentali”.
Le reazioni
“La sentenza”, spiega a l’Attacco la professoressa Francesca Cangelli, ordinaria di Diritto amministrativo presso l’Università di Foggia, “ribadisce con cristallina chiarezza un principio affermato ben più timidamente da alcune pronunce precedenti. Il rispetto del principio del contraddittorio nei procedimenti relativi alle interdittive antimafia non è un “contentino” che il legislatore ha dovuto inserire per ovviare alla evidente iniquità del sistema della prevenzione antimafia. La comunicazione imposta e disciplinata dall'articolo 92, comma 2-bis, del D.lgs. n. 159 del 2011 non è solo un formale passaggio procedimentale, ma lo strumento per una partecipazione sostanziale ed effettiva, che impone l'esplicitazione delle circostanze a valenza indiziaria a fondamento del provvedimento conclusivo. L'omissione di tali elementi nel caso oggetto della sentenza vale ad escludere che la memoria pur presentata dall'impresa rappresenti una partecipazione piena e consapevole, tale da garantire l'effettività del contraddittorio imposta dalla norma”.
Era il 2020 quando l’avvocato di Monte Sant’Angelo Pasquale Rinaldi, rispetto all’interdittiva 2017 dell’allora prefetta di Foggia Maria Tirone riguardante l’impresa Santa Lucia di Libero Piemontese, sollevò la questione dell’assenza del contraddittorio come violazione del diritto alla difesa, principio fondamentale. Il caso arrivò alla Corte di giustizia dell’Unione Europea che, pur ritenendo la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal TAR Puglia “manifestamente irricevibile”, definì il diritto alla difesa imprescindibile principio generale del diritto dell’Unione. Rinaldi poi prese parte a Monte all’incontro “Mai più senza contraddittorio”, organizzato dai Radicali.
Oggi il legale commenta con soddisfazione la pronuncia del Consiglio di Stato. “E’ una sentenza che va nella direzione di una maggiore garanzia del contraddittorio”, afferma a l’Attacco. “La Prefettura, oltre a comunicare l’avvio dell'iter che può portare all'interdittiva, ha l'obbligo di ascoltarne il possibile destinatario in una vera e propria audizione. La Corte UE disse che il contraddittorio non costituisce una semplice tutela ma un corollario del diritto di difesa, che va garantito al cittadino, tant'è che il legislatore a novembre 2021 modificò il Codice antimafia inserendovi il diritto alla difesa. Questo è vero non solo quando l'impresa riceve la comunicazione dell'avvio del procedimento ma anche successivamente, quando c'è un aggiornamento. Tale orientamento dovrebbe consentire alle imprese interdette e quelle a rischio di interdittiva di essere maggiormente tutelate. Il Consiglio di Stato ha fatto bene ad accogliere l'appello. Noi avvocati, quando viene comunicato l'avvio dell'iter, non possiamo chiedere di prendere visione degli atti, che sono secretati perché spesso derivanti da indagini preliminari, ma chiediamo di essere ascoltati davanti al Gruppo Interforze, con la possibilità di presentare una memoria difensiva e documentazione. Inutile dire che a volte si va quasi con gli occhi bendati, perché non si sa quali siano gli elementi sulla base dei quali la Prefettura ha scelto di attivare il procedimento. Anche questo lede il diritto al contraddittorio perché ci sono documenti che potrebbero essere messi già a disposizione e invece oggi solo nel momento in cui facciamo ricorso al TAR possiamo prendere visione di tutti gli atti”.
Rinaldi sottolinea come siano trascorsi sei anni da quando discusse di questo tema davanti alla Corte di giustizia UE. Da allora quanto il diritto italiano si è allineato a quello comunitario? “Poco”, ammette. “Non si dovrebbe più consentire alle Prefetture di applicare una norma in bianco, in cui può mettere tutto. Il legislatore dovrebbe indicare i casi in cui un'impresa può essere soggetta a interdittiva. Peraltro, il legislatore ha previsto una misura importante che non viene applicata costantemente dalle Prefetture: la prevenzione collaborativa. Oggi si contano sulle dita di una mano, probabilmente, i casi in cui è stata applicata in provincia di Foggia, a fronte di centinaia di interdittive. La discrezionalità tante volte sfocia nell'arbitrio. Mi sono trovato di fronte ad un caso emblematico: quello in cui i titolari di una impresa sono stati destinatari di interdittiva per una telefonata tra un loro dipendente e un delinquente, ma né il criminale né il contenuto della telefonata avevano qualcosa a che fare con l'impresa e con l’attività aziendale. Non c’era alcun tipo di infiltrazione o condizionamento. Oggi il codice dà la possibilità alle Prefetture di agire con la più ampia libertà, mentre centinaia e centinaia di imprese finiscono sul lastrico. La lotta sacrosanta alla mafia deve accompagnarsi sempre alla garanzia dei diritti fondamentali del cittadino”, conclude Rinaldi.
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