La mazzata è forte per le casse pubbliche, se l’Amministrazione comunale di Manfredonia dovesse scegliere di accogliere le richieste avanzate da 17 ex lavoratori socialmente utili. Ci sono in ballo 100.000 euro di danni per ognuno di loro, questa è la quantificazione fatta dall’avvocata Innocenza Starace che li difende, oltre alle differenze retributive, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Interrogato in aula consiliare, l’assessore con delega al Contenzioso, Giovanni Mansueto, ha risposto di aver dato mandato agli uffici comunali per recuperare tutta la documentazione inerente i 17 ex lsu che avevano prestato servizio con la partecipata ASE dal 2015 al 2019 “al fine di comprendere cosa è accaduto durante quel periodo”. Mansueto ha poi rassicurato che, qualora fossero accertate le condotte contestate, l’Amministrazione “avrà cura di individuare i responsabili di questa vicenda”. Sono stati i consiglieri comunali Antonio Tasso e Massimiliano Ritucci a porre la questione nel corso dell’ultima seduta dell’assise, svoltasi il 24 marzo scorso, che prevedeva interrogazioni e interpellanze. “I 17 lavoratori hanno citato in giudizio Comune di Manfredonia e ASE – hanno ricordato -, chiedendo il risarcimento dei danni subìti, perché venisse qualificato come ‘rapporto di lavoro subordinato a termine’ l’attività lavorativa svolta con la qualifica di lsu. In pratica, tutti hanno lavorato come dipendenti non vedendo riconosciuti, però, i diritti economici e previdenziali”.
La documentazione prodotta dall’avvocata Starace a supporto della tesi dei ricorrenti contesta all’ASE di essere venuta meno ai propri obblighi datoriali, perché “non forniva ai lavoratori lsu in forza presso di sé, i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, utili per lo svolgimento in sicurezza delle mansioni a cui li aveva assegnati”. Lavoratori che non avrebbero ricevuto nemmeno “una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza”.
Si tratta di inadempienze che risultano “dal verbale di ispezione e prescrizione ex art. 21 L. 833 del 1978 e DPR 520 del 1955, riguardante l’ispezione della ditta ASE s.p.a. svoltasi dalla P.G. il 3/7/2019, sfociata nel procedimento penale n. 28279/19 RNR – precisano Tasso e Ritucci -. Solo in seguito a tanto, e soltanto pro-futuro, l’ASE s.p.a. ha provveduto a rimuovere l’ingente pregiudizio subito dagli lsu”.
La difformità tra le prestazioni di fatto rese dai lavoratori e quelle dedotte nel progetto per i lavori socialmente utili utilizzati da ASE “integra la devianza tra dato formale e dato sostanziale e certifica la presenza di un rapporto di natura diversa da quella contrattualmente definita”, sostiene l’avvocata Starace.
Gli attuali ricorrenti, posti di fronte all’ipotesi della stabilizzazione delle proprie posizioni lavorative più volte arenatosi e praticamente bloccato, tennero una riunione con gli allora rappresentanti sia dell’Amministrazione e dell’A.S.E. “per esporre loro il disagio per la propria precaria condizione economica e lavorativa e per chiedere una solerte e reale definizione dei termini della stabilizzazione – è scritto nel ricorso che Starace ha rivolto al tribunale del Lavoro di Foggia -, come risulta dal verbale di tale incontro. Non sortì alcun risultato, costringendo gli lsu perfino ad entrare in stato di agitazione, protrattosi per i 15 giorni seguenti”.
Inoltre, viene contestato “l’abuso ai sensi della clausola 5 della Direttiva UE n. 70/1999, poiché l’impiego dei lavoratori in mansioni stabili e permanenti da parte dell’ente utilizzatore dimostra l’assenza di ragioni oggettive. Infatti, i lavoratori socialmente utili sono dipendenti i cui contratti non sono a tempo indeterminato, ma piuttosto costituiti da un susseguirsi di rapporti, via via rinnovati nel tempo senza soluzione di continuità, poiché la normativa nazionale non comporta limiti nella reiterazione dei rapporti né si rinviene la fissazione di una durata massima del singolo rapporto”.
La richiesta avanzata per essere risarciti vuole che “non ci si limiti al riconoscimento in loro favore delle sole differenze retributive, ma che venga offerto loro, contestualmente a queste, almeno un congruo risarcimento per i notevoli danni subiti, con riguardo alle mancate coperture contributive e previdenziali pur in presenza di quelli che a tutti gli effetti, secondo la normativa italiana ed europea, sono da considerare fin dall’inizio come ordinari rapporti di lavoro subordinato”.
Come detto, gli uffici di Palazzo San Domenico stanno raccogliendo gli elementi utili per definire la posizione che dovrà assumere l’Amministrazione di fronte alla richiesta ricevuta. Mansueto ha voluto chiudere la sua risposta in aula dapprima assicurando che “qualora ci sono state responsabilità, le stesse dovranno essere ribaltate ai soggetti interessati che hanno operato in quel periodo” ma poi aggiungendo che “è complicato perché bisognerà capire chi ha fatto cosa”. E se la domanda fosse accolta? “Avremmo un bel problema, sia noi e sia l’ASE”, l’ammissione.
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