Dopo il TAR Puglia anche il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso avanzato dalla società cooperativa di produzione e lavoro Tre Fiammelle di Foggia contro l’interdittiva antimafia adottata a febbraio 2023 dal prefetto Maurizio Valiante. L’impresa, fino agli scorsi anni guidata da Michele D’Alba, difesa dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, ha invano fatto appello al massimo giudice amministrativo per la riforma della sentenza di primo grado di febbraio 2024, ma l’esito non è stato differente. In giudizio si sono costituiti Ministero dell’interno, Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, Ufficio Territoriale del Governo di Foggia e Autorità garante della Concorrenza e del Mercato. Il TAR aveva ritenuto sussistenti i profili di inquinamento del tessuto imprenditoriale della società in considerazione della sua contiguità soggiacente e compiacente con le potenti famiglie mafiose della cosiddetta Società foggiana. “Quelli che vengono in rilievo nella vicenda sono elementi che restituiscono un quadro in cui l’appellante ha, nel tempo, assunto un comportamento che si è dimostrato soggiacente prima e compiacente, dopo, rispetto agli interessi della mafia foggiana”, si legge nella sentenza d’appello.
“Non può ritenersi che i fatti posti a base dell’interdittiva siano privi, nella direzione di appurare l’insussistenza di tentativi di inquinamento criminale, del carattere dell’attualità e della rilevanza. Il prefetto di Foggia ha correttamente inferito il pericolo di contaminazione mafiosa dai seguenti e concorrenti elementi: il ritrovamento della cosiddetta lista delle estorsioni della Società foggiana, con accanto la somma da pretendere; l’intercettazione in data 11 ottobre 2017 relativa ad appartenenti al sodalizio criminoso, dalla quale si evince che la cooperativa era assoggettata al pagamento di somme in cambio di protezione e che, essendo precedente, depotenzia il valore di dissociazione dalle logiche mafiose dell’unica denuncia contro ignoti, che ha poi condotto ad una serie di importanti arresti di malavitosi, presentata il 27 ottobre 2017 dal signor Michele D’Alba in relazione a richieste estorsive ricevute sulle utenze telefoniche della moglie, del figlio e del genero due giorni prima, anche considerando che lo stesso interessato ha successivamente negato alla Polizia di aver mai corrisposto denaro; la captazione del 16 dicembre 2017 di un colloquio tra appartenenti alla criminalità organizzata dalla quale si evince che il legale rappresentante della Tre Fiammelle stava trattando l’importo da consegnare; l’ulteriore captazione nella sala d’attesa della Squadra Mobile di Foggia, nella quale il signor D’Alba ha chiesto ai parenti di non parlare delle richieste estorsive ricevute; - le risultanze del verbale in cui lo stesso D’Alba è stato sentito a sommarie informazioni testimoniali, in occasione delle quali ha negato di conoscere soggetti che in precedenti intercettazioni avevano dichiarato di aver interloquito con lui per il pagamento del pizzo; le minacce ricevute, cui sono seguiti attentati dinamitardi, ai danni del gruppo imprenditoriale Sanità Più; la circostanza che l’impresa Tre Fiammelle, contrariamente alle altre del gruppo cui partecipa, non ha subito ritorsioni né attentati di alcun tipo; la rinuncia del signor D’Alba a denunciare tentativi estorsivi realizzati il 27 novembre 2020 da parte del presidente del consiglio comunale e di un consigliere di Foggia, che denota l’atteggiamento di chi non vuole prendere iniziative pubbliche di rigetto della logica estorsiva e che vuole tentare una convivenza pacifica con tali realtà; l’atteggiamento complessivo, per come emerso nel corso dell’attività investigativa, del signor D’Alba, che ha dimostrato di essere in grado di svolgere un ruolo attivo nel negoziare la somma da corrispondere alla Società foggiana; la natura soggiacente dell’adesione dell’appellante a modelli estorsivi della mafia locale, come emerge dalle operazioni Decima Azione e Decima Azione bis”.
Invano la difesa ha citato la sentenza del GUP di Bari 26 novembre 2020, n. 959, che ha segnalato che le denunce presentate hanno consentito di giungere ad importanti condanne. Per il Consiglio di Stato D’Alba “si è limitato a presentare un’unica denuncia”.
“Allo stesso modo non può essere accolto il secondo motivo di appello, con cui la Tre Fiammelle lamenta la mancata valorizzazione delle misure di self-cleaning assunte dalla società: l’adozione di misure del codice etico e del modello di organizzazione, gestione e controllo non è, da sola, indice della concreta impermeabilità dell’impresa ai tentativi di condizionamento mafioso”.
Il prefetto di Foggia ha ritenute inidonee le misure di self-cleaning adottate al fine di “determinare un’effettiva diminuzione del peso di D’Alba nella gestione degli affari societari in quanto la società ricorrente e altre imprese facenti capo alla famiglia D’Alba sono socie in blocco di altri gruppi imprenditoriali, non potendo dunque escludersi una strategia imprenditoriale univoca”. La difesa ha inoltre contestato inutilmente la mancata applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa introdotte dal legislatore nel 2021.
Così come per il TAR, anche per il Consiglio di Stato non emerge il carattere occasionale dell’agevolazione: “A differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non può desumersi dalla pretesa esclusività del tentativo di estorsione, trattandosi semplicemente dell’unico emerso in sede giurisdizionale in un contesto di estorsione ambientale”.
Infine il Consiglio di Stato ha ribadito che “i giudizi del prefetto e del giudice della prevenzione ben possono avere esiti differenti in quanto autonomi”, in riferimento al fatto che a settembre 2023 Tre Fiammelle fu ammessa al controllo giudiziario da parte del Tribunale di Bari - III Sezione penale in funzione di Tribunale per la prevenzione, una decisione assunta per via della occasionalità dell’agevolazione mafiosa. Mentre rispetto ai provvedimenti dell’ANAC e dell’AGCM, impugnati anch’essi, il collegio ha rilevato che si tratta di atti dovuti, legati all’interdittiva, che “determina una particolare forma di incapacità giuridica in ambito pubblico”.
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