Una sentenza che crea un precedente importante e che potrebbe far scuola in tutta Italia, o almeno in quei Comuni dove per errata prassi sia respinta la richiesta di iscrizione anagrafica ai migranti che la presentino portando con sé il cosiddetto “cedolino” (l’attestato provvisorio che certifica la presentazione dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno) emesso dalla Questura. Il pronunciamento del Tribunale di Bari (Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale) riguarda un caso sanseverese e accoglie - per mezzo della Camera di Consiglio – il reclamo legale presentato a tutela di un migrante 26enne della Guinea Bissau che vive a Ghetto Rignano e che, come altre decine di africani, aveva visto respingere dal Comune di San Severo la propria richiesta di iscrizione anagrafica pur avendo la “ricevuta” della Questura.
Il reclamo in sede giudiziaria è un vero e proprio “ricorso pilota” promosso dall’Usb (Unione sindacale di base) che - da sempre a sostegno dei diritti dei migranti che vivono a Torretta Antonacci (Ghetto Rignano) – ormai da tempo lavora anche al tema dell’iscrizione anagrafica, su cui nel corso degli ultimi anni a San Severo si è registrato un “conflitto amministrativo incancrenito” - così lo definisce il sindacalista di base, ex leader “no global” ed ex parlamentare, Francesco Caruso (ascoltato sul punto da l’Attacco) - sviluppato dall’Ufficio anagrafe comunale nei confronti delle legittime richieste dei lavoratori stranieri supportati dall’Usb.
Il reclamo era stato inizialmente rigettato, con ordinanza dello scorso maggio, dal giudice monocratico della stessa sezione del Tribunale di Bari. Ora invece, con nuova sentenza del 28 luglio, viene accolto dalla Camera di Consiglio, e nonostante l’opposizione del Ministero dell’Interno, che si era costituito in giudizio “istando per la reiezione del reclamo poiché infondato in fatto e in diritto”.
E’, in sostanza, la vittoria ottenuta dall’Usb, che, a supporto tecnico-specialistico della propria vertenza legale, aveva coinvolto anche il professor Enrico Gargiulo, tra i massimi esperti italiani sul tema dell’iscrizione anagrafica per i migranti. E, come racconta Caruso a l’Attacco, anche Gargiulo ora ritiene che un simile pronunciamento potrà sostenere in modo decisivo il buon esito delle richieste d’iscrizione anagrafica dei migranti provvisti di cedolino anche in tutti quei Comuni dove i dipendenti degli Uffici anagrafe, per incompetenza, sciatteria o pregiudizio ideologico, rifiutino tranchant le istanze presentate in materia.
Un’ordinanza, dunque, quella emessa dal Tribunale di Bari, che, nell’intimare al Comune di San Severo l’iscrizione anagrafica per il caso di specie trattato, chiarisce lo specifico diritto dei migranti in un contesto normativo abbastanza complesso; e che ora l’Usb intende far valere anche per le decine di richieste rifiutate dall’Anagrafe sanseverese nel corso dell’ultimo anno.
“Perché l’iscrizione anagrafica - spiega Caruso –, così come menzionato nella sentenza che accoglie il ricorso, è fondamentale per accedere ad una serie di servizi e diritti sul territorio, quali, ad esempio, il rilascio del codice fiscale o la stessa possibilità di interfacciarsi con i servizi socio-sanitari pubblici e di ricevere assistenza da parte del medico di base. Senza iscrizione anagrafica si è in sostanza invisibili".
"Lavoriamo, allora, da tempo anche su tale versante – conclude Caruso – proprio per far emergere i migranti da una simile invisibilità. Specie a San Severo, dove, nel corso del tempo, abbiamo riscontrato non pochi problemi da parte dell’Ufficio anagrafe. Anche se va sottolineata la collaborazione dell’amministrazione nel momento in cui ha istituito ‘via dell’Angelo custode’, ovvero un domicilio virtuale per la residenza dei senza fissa dimora sul territorio comunale”.
Passando alle carte, per il Tribunale di Bari: “Il reclamo è fondato e, pertanto, va accolto. La Consulta ha evidenziato come la norma censurata dalla Corte costituzionale ma posta dal giudice monocratico a fondamento del rigetto oggetto del presente reclamo – norma che disponeva che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisse titolo per l'iscrizione anagrafica - fosse affetta da irrazionalità intrinseca, in ragione della sua incoerenza rispetto alle finalità di pubblica sicurezza perseguite dal dl n. 113 del 2018.
La norma censurata determinava, altresì, un'irragionevole disparità di trattamento tra stranieri richiedenti asilo e altre categorie di stranieri legalmente soggiornanti nel territorio statale, oltre che con i cittadini italiani”. Questi alcuni passaggi della sentenza che ora dà ragione al giovane migrante e al suo sindacato.
Migrante che fu pure oggetto di un servizio di Report a firma di Bernardo Iovene: il tema delle iscrizioni anagrafiche fu approfondito dalla trasmissione d’inchiesta proprio a San Severo, nel cui Ufficio anagrafe fu sottoposto dall’inviato anche il caso del ricorrente che ora ha vinto in giudizio. Report, in sostanza, sulla falsa riga della battaglia dell’Usb, chiedeva già allora spiegazioni ai dipendenti comunali in merito ai dinieghi opposti ai migranti rispetto alle richieste d’iscrizione anagrafica, pur in presenza di cedolino.
“Dopo anni di vertenze – recita adesso la nota trionfante diramata nelle scorse ore dall’Usb - gli ufficiali di anagrafe del Comune di San Severo saranno finalmente costretti ad applicare la legge italiana, così come negli altri comuni infestati da quel mix di ignoranza e razzismo che costringe migliaia di lavoratori a vivere nell’invisibilità. Il Tribunale di Bari, con una sentenza storica",
"ha infatti intimato l’amministrazione comunale a procedere immediatamente all’iscrizione anagrafica per un abitante dell’insediamento informale di Torretta Antonacci che si è visto negare la residenza presso la via fittizia di ‘via dell’angelo custode’ perché da anni in attesa del riconoscimento della protezione internazionale e per questo motivo in possesso del solo cedolino elettronico".
"La folle interpretazione del Comune di San Severo in ordine al mancato riconoscimento del cedolino come documento valido ha inibito, come scritto nelle motivazioni della sentenza, ‘l’esercizio di diritti di rango costituzionale, non ristorabili per equivalente, come il diritto al lavoro, all’istruzione, alla famiglia’. Questa sentenza - continua l’Unione sindacale di base - sia da monito per tutte le autorità locali affinché cessino gli atteggiamenti discriminatori".
"Da anni l’Usb lotta per l'affermazione dei diritti dei lavoratori agricoli presenti negli insediamenti informali del Foggiano, già oberati da condizioni di sfruttamento lavorativo e precarietà socio-abitativa. Nei prossimi giorni, dunque, l'Usb accompagnerà le decine di lavoratori di Torretta Antonacci in possesso del cedolino elettronico presso l'Ufficio anagrafico del Comune di San Severo per accertarsi dell'effettivo rispetto della legge”.
How to resolve AdBlock issue?


(condividi) in basso allo schermo,
(Aggiungi alla schermata Home).