Calcio Foggia 1920, le ragioni (sacrosante) del -4

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Una cosa è dire che la penalizzazione sia spropositata. Un’altra che sia iniqua. Viste le madornali inadempienze del club di Viale Ofanto. E allora mettiamola così, il -4 molto probabilmente è una ingiustizia, ma la sanzione ci sta tutta.

E le motivazioni alla sentenza di primo grado datata 11 novembre del Tribunale Federale Nazionale inchiodano il Foggia di fronte alle proprie responsabilità. Il procedimento a carico del club rossonero parte da lontano, dallo scorso 6 settembre, allorquando si registrò la segnalazione da parte del Presidente Federale a seguito del parere trasmesso del 3 agosto dalla preposta Commissione consultiva, in relazione alla cessione di quote societarie intervenuta il 22 giugno con scrittura privata. La Commissione ha espressamente rilevato che “la documentazione è stata prodotta dalla società oltre il termine di 15 giorni previsto dall’art. 20-bis, comma 4°, delle NOIF” e che “per quanto concerne i requisiti di onorabilità la società non ha prodotto parte della documentazione richiesta e, in particolare, i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti”.

Esperita l’attività di indagine, la Procura federale ha notificato, in data 20 settembre, la comunicazione di conclusione delle indagini. Per il Foggia si è costituito l’avvocato Eduardo Chiacchio, che ha eccepito l’infondatezza del deferimento: dopo aver evidenziato le modificazioni e integrazioni che hanno interessato il quadro normativo che regola la fattispecie controversa, ha riportato l’audizione del 4 ottobre scorso, in seno alla quale Canonico ha dichiarato di aver provveduto all’invio della documentazione attinente al mutamento della compagine societaria dopo la registrazione dell’atto di cessione di quote, specificando nel merito di essere “soggetto conosciuto” dalla Federazione in quanto presidente del Bisceglie in Lega Pro per circa cinque anni sino alla stagione sportiva 2020-2021. Ha, quindi, riportato il contenuto dell’audizione di Maria Assunta Pintus, la quale ha dichiarato che, ai fini dell’invio della rilevante documentazione, la società ha considerato la decorrenza dei 15 giorni a partire dalla data di registrazione dell’atto di cessione, anziché dalla data di stipula del medesimo. In diritto, ha evidenziato Chiacchio, che il termine dei 15 giorni non può farsi decorrere dal giorno della stipula della scrittura. Quanto allo specifico della posizione della Pintus, ha altresì eccepito che, nell’ordinamento sportivo, non sarebbe configurabile alcun obbligo di segnalazione in testa agli organi societari. In giudizio è stato chiamato alla riunione del giorno 11 novembre scorso, alla quale è comparso per la Procura Federale il dott. Luca Scarpa, che ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per Maria Assunta Pintus mesi 4 di inibizione; per Nicola Canonico Nicola, mesi 6 di inibizione; per la società Calcio Foggia 1920 Srl, punti 4 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Per i deferiti è comparso l’avv. Eduardo Chiacchio, che ha puntualmente richiamato le difese spiegate nelle memorie difensive, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.

La norma in vigore prevede che entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva”, il successivo quarto comma prevede che “la documentazione relativa alle acquisizioni deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva. Ora, agli atti risulta provata l’avvenuta acquisizione del 51% delle quote sociali della società controllante la società Calcio Foggia 1920 Srl; come, parimenti, non trovano smentite l’omesso rispetto del perentorio termine di 15 giorni, decorrente dalla acquisizione delle partecipazioni rilevanti, e la stessa mancata produzione del certificato del casellario giudiziale e di quello dei carichi pendenti. Non mutano il quadro le eccezioni di parte. Quanto alla trasmissione dell’atto di cessione, non rileva la data dell’iscrizione presso il Registro delle imprese, ma quella di conclusione dell’atto. Per quanto concerne poi la mancata produzione del certificato del casellario giudiziale e di quello dei carichi pendenti (adempimento non certamente gravoso), non può bastare il rilievo fattuale della pregressa conoscenza dei deferiti da parte della Figc; la puntualità del precetto sanzionatorio osta a interpretazioni alternative a quelle fatte palesi dal “significato proprio delle parole”.
Un’ultima annotazione, assai singolare, infine: la documentazione inoltrata con un giorno di ritardo l’8 luglio scorso, anzichè alla Figc è stata indirizzata alla Lega Pro: un vero e proprio papocchio, insomma.

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testatina dillo al direttore WEB

 

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