Le speranze di veder accolto il ricorso e annullato il decreto di commissariamento sono dunque state vane. Il Comune garganico resta commissariato e per gli ex amministratori resta la sola strada dell'appello al Consiglio di Stato, il massimo giudice amministrativo.
L'umore è pessimo tra i ricorrenti, per i quali si è trattato del secondo verdetto negativo dopo che il Tribunale di Foggia ha dichiarato gli ex amministratori comunali Michele Prencipe, Angelo Perna, Pasquale Arena e Angelo Totaro non candidabili alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgano nella regione Puglia, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento del consiglio comunale del Comune di Mattinata. "I provvedimenti con i quali è stato disposto lo scioglimento degli organi elettivi del Comune di Mattinata si palesano erronei ed illegittimi sotto molteplici profili", è stato inutilmente lamentato nel ricorso con cui è stato chiesto al TAR Lazio l'annullamento del decreto presidenziale di commissariamento, datato 19 marzo 2018. "Sembrano difettare totalmente gli elementi sintomatici costitutivi e caratterizzanti l'asserito condizionamento criminale ipotizzato (e non dimostrato)". Ed ancora, si legge che tutte le vicende ed argomentazioni poste a fondamento dei provvedimenti impugnati "si rivelano, ad una attenta e scrupolosa loro disamina, del tutto insussistenti oppure, al massimo, essi sono riconducibili ad ordinarie forme di inefficiente attività di gestione amministrativa che si rivelano, in quanto tali, del tutto irrilevanti". Insomma, il Governo, secondo i ricorrenti, ha "compiuto una valutazione che appare connotata da numerose violazioni della normativa vigente di settore e che ha finito per fondarsi su circostanze fattuali o inesistenti, o irrilevanti, o erroneamente valutate". Per quanto concerne il "contesto territoriale interessato dalla presenza criminale", i ricorrenti evidenziano che "le conclusioni della Prefettura si presentano per certi versi assiomatiche, nel senso che l'accertamento della presenza sul territorio della criminalità organizzata induce all'automatica conclusione della presenza di un condizionamento sull'amministrazione comunale e della necessità dello scioglimento". Ma "quest'impostazione è già stata respinta" dalla giurisprudenza consolidata formatasi sul tema. "La relazione", continuano i ricorrenti, "richiama, inoltre, numerose parentele tra politici e pregiudicati ma, in realtà , nessuna parentela con pregiudicati si annovera con alcun componente della maggioranza consiliare, della giunta e con il sindaco". Di più, si legge nel ricorso, "nessuno, appartenente all'amministrazione sciolta, ha legami di alcun tipo con esponenti di consorterie". I ricorrenti affermano inoltre che "in tutta la documentazione dello scioglimento non vengono tirati in ballo e citati come espressione del condizionamento criminale, neanche per una sola volta, una qualche deliberazione del consiglio o della giunta o un decreto del sindaco Michele Prencipe e neanche, quanto meno, una semplice lettera degli amministratori condizionata da soggetti controindicati. Nessun atto amministrativo di indirizzo politico posto in essere dagli ex amministratori quindi è stato individuato e censurato come prova del ritenuto condizionamento". All'opposto, Prefettura e Viminale sottolinearono duramente, oltre che la continuità , le inerzie, la passività e l'incapacità dell'amministrazione di costituire un efficace filtro alle pressioni criminali.
Il TAR ha dato ragione al Ministero e all'Ufficio territoriale del Governo: fu giusta la decisione di sciogliere il Comune di Mattinata.
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