Riviera Sud di Manfredonia: inammissibile anche il ricorso per revocazione dei proprietari contro la Regione

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Anche l’ultimo e definitivo tentativo giudiziario è stato un buco nell’acqua per i proprietari di terreni nella zona della Riviera Sud di Manfredonia, che da diversi anni tentavano di opporsi - davanti al TAR e al Consiglio di Stato - ai vincoli del Piano faunistico regionale e all’istituzione da parte della Regione di una nuova oasi di protezione denominata Oasi Lago Salso. Si tratta di quelli ubicati nel tratto che va dalla costa prospiciente il Golfo di Manfredonia e la strada provinciale 141 in direzione di Zapponeta, per una estensione complessiva di circa 100 ettari. Nomi in alcuni casi assai noti: Frimen srl dell’edile Lino Rotice, Maria Siponta Naturale, Michele Gentile, Francesco Renzullo, Domenico Pio Renzullo, Michele Naturali, Matteo D’Apolito, Anna Naturale, Salvatore Calvano, Matteo De Cristofaro, Giuseppe Del Vecchio, Veronica Ferrara, Andrea Pagano (il quale è anche il presidente del movimento AgiAmo, fondato dal parlamentare ex M5S Antonio Tasso), Anna Ferrara, Giuliano Marchese, l’avvocato Gabriele Esposto, l’impresa Costruzioni De Salvia srl di Pasquale De Salvia,  l’edile Leonardo Tabanelli, Antonietta Naturali, l’impresa Industria estrattiva Foglia Francesco snc (il cui nome è legato alla cava Foglia) e la barlettana Socomer snc dell’ingegnere Michele Calò. Tali privati e imprese impugnarono il Piano faunistico venatorio regionale 2018-2023 approvato dalla giunta Emiliano a luglio 2021, la successiva rettifica e il regolamento di attuazione, il tutto per la parte inerente alla istituzione di una nuova oasi di protezione denominata Oasi Lago Salso, comprensiva dei loro terreni. Una vicenda giudiziaria seguita costantemente da l’Attacco, che diede notizia della sentenza TAR con cui nel 2023 fu dichiarata l’inammissibilità del ricorso dei proprietari terrieri. 

Poi, a giugno 2024, il Consiglio di Stato dichiarò la legittimazione attiva degli originari ricorrenti ma, per il resto, in parte rigettò ed in altra parte dichiarò inammissibile l’appello, per essere inammissibili, per carenza originaria di interesse, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti di primo grado. {

Adesso la pietra tombale sulla vicenda giudiziaria è arrivata con la sentenza pubblicata lo scorso 3 ottobre con cui il massimo giudice amministrativo ha dichiarato inammissibile anche il ricorso per revocazione, presentato contro la sentenza di appello, con condanna dei ricorrenti al pagamento di 3mila euro in favore della Regione.

“Deve quindi prendersi atto della circostanza che le doglianze di parte ricorrente afferiscono al merito della decisione impugnata tendendo a contestare il giudizio del giudice di appello (quindi espresso ancorché non condiviso) in merito alla ritualità delle forme di pubblicità il cui onere viene in sentenza ritenuto essere assolto in conformità alla legge. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo”, ha concluso il Consiglio di Stato.

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testatina dillo al direttore WEB

 

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