Ce n’è voluto di tempo prima che la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province BAT e Foggia rispondesse agli eredi Centola. E ne servirà ancora altro per venire a capo di una situazione sempre più paradossale, visto che la risposta fornita non soddisfa nel merito la richiesta che era stata avanzata. L’oggetto della questione è il complesso del convento di Stignano. O meglio, lo è la sua prossima destinazione d’uso che sarà rivolta all’accoglienza dei migranti. Di qui, un diffuso timore in virtù del fatto che si tratta di un bene che è stato dichiarato di interesse storico artistico ai sensi dell’art. 10 c.1 del D.Lgs. 42/2004. Nessuna preclusione verso l’accoglienza – il pensiero degli eredi Centola -, ma piuttosto forti dubbi circa le modalità con cui questa possa conciliarsi con la tutela del convento. Perplessità - di cui l’Attacco ha raccontato a più riprese – che sono state rivolte direttamente alla Soprintendenza e, per conoscenza, al Ministero. Finalmente, negli ultimi giorni del marzo scorso, è arrivato il riscontro della soprintendente Anita Guarnieri. L’immobile, in quanto centro di accoglienza pellegrini, può essere assimilabile alla destinazione d’uso ricettivo/turistica – ha scritto -, nello specifico ad una “struttura ricettivo extralberghiera” – cioè foresterie per turisti ossia stanze per l’ospitalità presso istituti religiosi, gestite senza finalità di lucro per finalità sociali, culturali, assistenziali religiose e sportive - così come definite dal cosiddetto Codice del turismo. Una spiegazione che ha fatto saltare dalla sedia gli eredi del dottor Francesco Centola, il donatore del convento di Stignano alla Provincia Monastica dei Frati Minori. Pur volendo dare per buona la valenza del predetto Codice anche per i beni tutelati, la definizione completa di “foresterie per turisti” non pare affatto comprendere quello che dovrebbe essere per il convento. L’accoglienza di pellegrini non ha niente a che vedere con le foresterie del Codice del turismo e, men che meno, ha a che fare con un Centro Accoglienza Straordinario per migranti richiedenti asilo.
“Tra le due cose, a parte il termine accoglienza – le osservazioni messe per iscritto dagli eredi Centola in una nuova missiva inviata nei giorni scorsi alla Soprintendenza e al Dipartimento per la Tutela del patrimonio culturale del Ministero della Cultura -, non vi è niente in comune, in quanto il pellegrinaggio (nella fattispecie, addirittura lungo la Via Francigena e al termine di un braccio di tratturo) è espressione storico- culturale, etnico-antropologica di intere popolazioni, in questo caso legate anche alla transumanza e, come tale, anch’essa soggetta a tutela come bene culturale immateriale, così come soggetto a tutela è il complesso dei Santuario (chiesa e convento) per l’architettura e le opere d’arte quali i chiostri con gli affreschi del Settecento ed il pozzo del Cinquecento, ecc.”.
Il Centro Accoglienza Straordinario per migranti richiedenti asilo che si vorrebbe realizzare, invece, è una struttura amministrativa del Ministero dell’Interno, che viene data in gestione “a cooperative con la dovuta remunerazione del servizio da svolgersi secondo precise disposizioni, tesa a garantire il controllo e l’integrazione dì persone migranti, che, a ben vedere – appuntano ancora gli eredi Centola -, sicuramente potrebbe limitare proprio l’accoglienza dei pellegrini, oltre che la fruibilità pubblica dei beni culturali (architetture, affreschi, chiostri, ecc.), con il rischio della loro manomissione”.
In definitiva, la costituzione nel convento di Stignano di un CAS “non è minimamente assimilabile all’accoglienza dei pellegrini e, comunque, richiede, per legge, una autorizzazione della Soprintendenza in quanto, in ogni caso, bisognerebbe prevedere misure, adeguate alla nuova destinazione d’uso, di tutela e salvaguardia”.
Per questo motivo, gli eredi Centola sono tornati alla carica rinnovando la richiesta alla Soprintendenza di “una verifica della compatibilità della nuova destinazione d’uso del convento di Stignano con provvedimento espresso circa tale compatibilità, richiamando, civilmente, il rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali, materiali e immateriali”.
L’insistenza è dovuta al fatto che un tale provvedimento, “espresso e comunicato nei modi di legge, consentirebbe ai sottoscritti di esercitare il proprio diritto di impugnativa giurisdizionale, nel caso lo ritenessero viziato da elementi di illegittimità, in ogni sede”.
In altri termini, la legge richiede che la Soprintendenza esprima un preciso parere/autorizzazione sulla “compatibilità della tutela con la nuova destinazione d’uso, che ì proprietari e/o i detentori dei bene intendono, nel rispetto delle leggi, dare al bene in parola”. In questo modo, potrà essere valutata la rispondenza (o meno) alla volontà espressa a suo tempo dal donatore Francesco Centola e, conseguentemente, se sussistano ancora le condizioni che reggono giuridicamente l’atto di donazione e, di conseguenza, la legittima disponibilità del bene.
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