Passo indietro da parte del Policlinico Riuniti di Foggia rispetto alla disponibilità di fornire anestesisti alle strutture ospedaliere della Asl Foggia. E’ quanto emerge da una nota di una quindicina di giorni fa, inviata dal primo alla seconda. Le due Aziende di Capitanata avevano sottoscritto una convenzione attraverso la quale l’ospedale foggiano si impegnava a mettere a disposizione della Asl alcuni specialisti nella disciplina di anestesia e rianimazione, vista la grave carenza di tali figure nella medicina del territorio.
Nella nota in questione, in premessa il dg del Policlinico Giuseppe Pasqualone fa presente alla direzione generale della Asl di non poter modificare i corrispettivi previsti come gettone di reperibilità e rimborso spese viaggio, entrambi pari a 120 euro perché non troverebbero riscontro nelle tariffe previste nel contratto collettivo nazionale. Ma soprattutto comunica di dover risolvere anticipatamente la convenzione al 31 dicembre prossimo perché, proprio per la carenza di anestesisti, quelli del Riuniti dovranno essere impiegati per poter garantire le attività chirurgiche all’ospedale Lastaria di Lucera.
Una brutta tegola cade sulla sanità del territorio che già accusa molte difficoltà. In questi giorni si moltiplicano, ancora una volta, le segnalazioni in arrivo dall’ospedale di Manfredonia, da cui i pazienti, non potendo essere sottoposti agli interventi chirurgici per la mancanza proprio dell’anestesista, verrebbero dirottati a Casa Sollievo di San Giovanni o a Foggia. Un problema che sembra destinato ad esacerbarsi nei prossimi mesi se la Asl non dovesse riuscire a reperire altri specialisti.
Sempre per ciò che riguarda Manfredonia, torna “a casa” la radiologa del San Camillo De Lellis che la Asl aveva spedito a Monte Sant’Angelo nelle scorse settimane, anche se il presidio sipontino è a corto di radiologi, dovendo ricorrere a prestazioni aggiuntive di medici interni ed esterni (al costo di 360 euro a turno). Lo ha deciso il giudice del lavoro, Ivano Caputo, adito dalla dipendente, assistita dalla legale Gabriella Guida dello studio De Michele di Foggia, che ha promosso il procedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 cpc.
La vicenda è stata raccontata da l’Attacco: la radiologa, assunta a tempo indeterminato al San Camillo dal 1999 e colonna portante del reparto manfredoniano, all’improvviso si è vista recapitare un ordine di servizio che la mandava al poliambulatorio di Monte. In realtà, come rilevato anche dal giudice, dalla struttura garganica era stato chiesto un tecnico, non un medico. A nulla è valso il tentativo della Asl di modificare l’ordine di servizio (ma non la destinazione) in tempi successivi al ricorso, il giudice del lavoro ha accolto le istanze della radiologa, manifestando tempestività e sensibilità nei confronti di un caso che si stava facendo spinoso e ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento della dottoressa, ordinando alla Asl di riassegnarla immediatamente all’unità operativa di radiologia di Manfredonia.
Per il giudice si trattava di un vero e proprio trasferimento della specialista: “Emerge per tabulas – si legge nell’ordinanza -, non solo dall’omessa apposizione di un termine finale all’assegnazione presso il Pta di Monte Sant’Angelo ma anche da specifiche circostanze di fatto, puntualmente dedotte dalla ricorrente e non contestate dall’Asl, integrate dalla richiesta alla dottoressa di consegna delle chiavi degli armadietti allocati nell’unità di radiologia e dalla rimozione della targa con il nome della dirigente dai locali del presidio ospedaliero di Manfredonia. Si è, pertanto, al cospetto di un mutamento definitivo del luogo di lavoro, in ciò differenziandosi l’istituto del trasferimento da quello della trasferta, che resta caratterizzato dalla temporaneità dell’assegnazione del lavoratore medesimo ad una sede diversa da quella abituale. Quanto precede produce conseguenze di rilievo, poiché determina l’applicabilità della norma che testualmente recita: ‘Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive’”.
E se da un lato la legge riconosce la libertà di trasferire un lavoratore presso un’altra sede, d’altro canto deve essere verificata la sua ragionevolezza “concetto questo che evoca i principi di correttezza e buona fede”, imponendo al datore di scegliere la soluzione meno gravosa per il dipendente. Calando questi principi nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che “il trasferimento disposto dall’Asl presso il presidio di Monte Sant’Angelo non sia conforme ai generali canoni di buona fede e correttezza”, il che suona quanto meno bizzarro se si pensa che sta parlando di una pubblica amministrazione.
Senza contare che trasferire la dottoressa in una struttura in cui non si effettuano gli esami diagnostici che abitualmente eseguiva a Manfredonia, come Tac, risonanze magnetiche, etc ma solo radiografie, rappresentava un vero e proprio “depauperamento delle competenze mediche” della professionista.
Non irrilevante il breve passaggio sulle prestazioni aggiuntive che per il giudice, riprendendo le tesi della parte ricorrente nell’ordinanza, hanno rappresentato un “evidente aggravio di costi per l’utenza e la collettività”.
A corollario di questa buona notizia, per la dottoressa e per sua sorella radiologa, pure in servizio al San Camillo, è stata disposta l’archiviazione del provvedimento disciplinare avviato dall’Azienda per, ormai infondate, accuse partite da un’infermiera del reparto.
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