La scorsa settimana l’Attacco ha raccontato come, uno dopo l’altro, gli “sfrattati” dagli alloggi Gozzini riservati alle forze di polizia stiano rinunciando ai ricorsi al TAR che avevano presentato lo scorso anno dopo aver ricevuto i provvedimenti di escomio dalla Prefettura di Foggia. Una scelta dipesa dalla volontà di evitare la soccombenza (coi conseguenti costi) o il non aver più interesse alla causa dopo aver locato o acquistato un’altra casa. Ma c’è chi ha voluto provare a far valere in giudizio il diritto di acquistare l’immobile dall’ente proprietario, ovvero Arca Capitanata. Il caso riguarda una donna, ex agente di Polizia penitenziaria, che a marzo 2024 si vide recapitare dal prefetto Valiante l’atto di diffida, messa in mora e intimazione al rilascio dell’alloggio di edilizia sovvenzionata, di proprietà di Arca Capitanata, che le era stato assegnato nel lontano 2009.
In quell’anno il legislatore previde un programma straordinario di edilizia residenziale volto alla realizzazione di immobili da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Dunque, con il contratto del 26 ottobre 2009, “in attuazione del provvedimento di assegnazione”, l’immobile fu oggetto di locazione. Un atto di escomio del tutto legittimo, giacchè la signora era ormai collocata a riposo dal 2018 e dunque non aveva più titolo per abitare in quell’appartamento Gozzini.
Ma la vicenda è comunque interessante perché la ex appartenente alla Polizia penitenziaria ha cercato di acquistare l’immobile da Arca, scontrandosi contro il no dell’Agenzia regionale. Come spiegato in giudizio, nel corso dell’inutile ricorso al TAR Puglia, la contestazione si è fondata sulla proposta di acquisto dell’appartamento, formulata dalla donna sulla base di quanto previsto dal decreto legge n. 47/2014 ben prima del provvedimento prefettizio, ovvero tra il 2019 e il 2020. In particolare, a novembre 2020 rispose all’indagine conoscitiva avviata da Arca.
Da qui, è stata la tesi della difesa, l’irragionevolezza di imporre il rilascio laddove quell’immobile possa essere acquistato in proprietà. Questo perché, ha aggiunto, in virtù dell’articolo 23, comma 1, della legge regionale Puglia n. 26/2020 (come riformato nel 2024), il programma di alienazione da avviare a cura delle Agenzie regionali per la casa e l’abitare (ARCA) della Regione Puglia può riguardare gli “appartenenti alle forze dell’ordine anche cessati dal servizio”, come appunto la ex poliziotta.
La questione è stata discussa dal TAR Puglia lo scorso 4 dicembre ma la sentenza è stata pubblicata nelle scorse ore. Ministero dell’Interno, Prefettura di Foggia e Arca Capitanata si sono tutti costituiti in giudizio chiedendo l’integrale rigetto del ricorso della signora. E così è stato. Pur senza contestare nel merito il decreto di Valiante, è stato lamentato dalla ex agente penitenziaria che il provvedimento stesso è stato assunto “pur in perdurante pendenza della domanda di acquisto del bene da cui deriva la violazione del principio di coerenza dell’ordinamento ed economia dell’azione amministrativa in quanto è irragionevole che alla ricorrente sia imposto di lasciare l’alloggio, laddove questo possa essere acquistato in proprietà”. Insomma, la difesa ha tentato di neutralizzare gli effetti del decreto prefettizio invocando il diritto all’acquisizione dell’immobile, sorto sulla base della normativa (nazionale e regionale) nel tempo intervenuta.
L’Avvocatura dello Stato, che ha difesa Viminale e Ufficio territoriale del Governo, ha evidenziato la decadenza automatica prevista dalla legge in caso di collocamento a riposo dell’assegnatario, nonché la circostanza che l’alienazione prevista dal decreto legge n. 47/2014 debba essere intesa quale mera possibilità accordata agli enti proprietari sulla base di valutazioni discrezionali non comprimibili, stante anche la natura sostanzialmente programmatica della previsione concernente il piano di alienazione.
Dal canto suo, poi, Arca Capitanata (difesa dall’avvocato e direttore dell’ente Massimo Raponi e dalla avvocata Raffaella Vaira) ha spiegato che l’attività intrapresa a seguito della legge regionale Puglia n. 26/2020 “non è configurabile come proposta contrattuale, trattandosi di mera indagine conoscitiva per acquisire eventuali disponibilità all’acquisto, come si evince peraltro anche dal modulo trasmesso dall’Agenzia a ciascun assegnatario”.
Inoltre, l’ente presieduto da Pippo Liscio ha precisato che, a prescindere da come si voglia intendere il piano di alienazione, risulta insuperabile e dirimente il dato per il quale, comunque, la donna è decaduta dall’assegnazione essendo intervenuto il suo collocamento a riposo da oltre tre anni. Per il giudice amministrativo di primo grado il ricorso è inammissibile, visto che il legittimo atto di Valiante ha semplicemente preso atto del venir meno dei requisiti normativi che avevano legittimato l’assegnazione dell’alloggio e ne ha dichiarato la decadenza, con ogni conseguenza di legge. Difatti la legge afferma che “nel caso di pensionamento dell'assegnatario, gli alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico”.
“Dunque nessun dubbio sussiste in merito al fatto che la ricorrente non ha più i requisiti legittimanti l’assegnazione, essendo cessata dal servizio sin dal 1° febbraio 2018”, ha concluso il TAR compensando le spese.
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