Anche il Consiglio di Stato, massimo giudice amministrativo, così come il TAR Puglia lo scorso anno, ha ritenuto illegittima l’interdittiva adottata dall’allora prefetto di Foggia Maurizio Valiante contro Aleasya Costruzioni srl, una delle imprese del costruttore foggiano Adriano Bruno, operativa nel settore impiantistico ed edilizio. Il provvedimento prefettizio fu assunto il 9 novembre 2023 e poi confermato il 5 marzo 2024, a valle del riesame disposto dal TAR Puglia, confermando la prognosi di tentativi di infiltrazione mafiosa in danno della srl e il contestuale diniego di iscrizione dell'impresa nella cosiddetta white list. Il titolare di Aleasya Costruzioni srl si era aggiudicato i lavori di realizzazione del Centro aperto polivalente per minori in via D’Addedda e della casa rifugio per donne vittime di violenza, due contratti risolti dal Comune di Foggia in conseguenza dell’atto prefettizio. La Prefettura escluse peraltro la sussistenza dei presupposti per consentire l’accesso della società al regime della prevenzione collaborativa, atteso il “pericolo immanente e non occasionale di agevolazione” e l’”esclusione di una reale possibilità di stabile riduzione in bonis dell’impresa”.
Nell’atto del prefetto si faceva riferimento a più fatti, a partire da una denuncia per bancarotta fraudolenta dell’amministratore della società, nonché un arresto per i reati di concussione tentata e consumata ai danni di un imprenditore edile per la stipula di un contratto di locazione relativo ad un immobile da adibire a sede degli uffici giudiziari in Foggia, per il quale sarebbe stata corrisposta una tangente. Il riferimento è alla vicenda mediatica più nota in cui fu coinvolto Adriano Bruno, con l’ex dirigente comunale Biagini e l’ex consigliere comunale Laccetti: l’inchiesta del 2014 della Procura foggiana sulle presunte tangenti in Comune, incentrata sul Palazzo di giustizia di piazza Padre Pio. Bruno finì per sei mesi in carcere. Fu arrestato e condannato in primo grado per favoreggiamento; in secondo grado l'accusa mutò in concussione, mentre la Cassazione ad aprile scorso lo assolse con formula piena per non aver commesso il fatto.
La Prefettura segnalò inoltre un deferimento all’autorità giudiziaria, nel 2017, a carico della sorella dell’ex amministratore della società, per il reato di truffa aggravata in concorso. Un fatto totalmente irrilevante secondo il giudice amministrativo: il procedimento fu istruito in quanto nel corso della prova scritta di esonero di un esame del 2015 presso l’Università di Foggia, l’imputata avrebbe inviato ad un’insegnante privata, tramite Whatsapp, la traccia del compito, ricevendone la relativa soluzione. E, ancora, la Prefettura addusse tra le motivazioni una convivenza non provata della donna con un soggetto incensurato, figlio di un elemento di spicco della criminalità organizzata foggiana.
Ma a luglio scorso il TAR annullò la decisione di Valiante perché “l’interdittiva antimafia comminata si baserebbe su presupposti falsi o rappresentanti in modo deformato la realtà dei fatti, ovvero risultando poggiata su circostanze irrilevanti” e ritenendo che “il quadro indiziario configurato non sia tale da giustificare una prognosi di permeabilità mafiosa tale da giustificare il più grave provvedimento interdittivo e che i dati investigativi raccolti siano troppo generici ed indeterminati per suffragare, in applicazione del parametro della probabilità cruciale, il pericolo di infiltrazione criminosa ai danni della società ricorrente”. Una bocciatura valsa anche per l’atto confermativo, avente gli stessi presupposti e vizi.
La Prefettura, ora guidata da Paolo Giovanni Grieco, ha proposto nei mesi scorsi col Viminale appello al Consiglio di Stato contro Aleasya e la questione è stata discussa lo scorso 10 aprile. Nulla da fare per l’Ufficio territoriale del Governo: il collegio ha rigettato tale ricorso condannando la Prefettura a pagare 2mila euro quali spese di lite in favore dell’impresa foggiana.
“Lo schema giurisprudenziale della “regia familiare” non è una “camicia di forza” entro cui costringere i dati reali anche quando sfuggono razionalmente alle sue maglie, ma una possibile chiave di lettura, la cui concreta adattabilità alla concreta fattispecie deve essere verificata tenendo conto delle specifiche caratteristiche che questa assume, senza forzature preconcette”, si legge nella sentenza del Consiglio di Stato. “La stessa alternanza di zio e nipote omonimo nelle cariche sociali, se rafforza la tesi che tali società fanno parte di un medesimo gruppo imprenditoriale governato dalla stessa famiglia, non è sintomatica del pericolo di ingerenza mafiosa nelle relative scelte gestionali, in mancanza di elementi indiziari in ordine al condizionamento mafioso delle strategie gestionali del gruppo (o delle società che ne fanno parte). Nemmeno assumono rilievo decisivo, al fine di affermare l’attrazione della famiglia Bruno (e del relativo gruppo imprenditoriale) entro la sfera di influenza mafiosa, i rapporti di frequentazione col figlio di un pregiudicato. Ciò vale a maggior ragione in un caso, come quello in esame, in cui l’esposizione all’influenza mafiosa sarebbe di terzo grado, dovendo per ipotesi propagarsi dal soggetto contiguo alla mafia a quello meramente esposto all’influenza mafiosa e quindi da questi, a cascata fino all’attuale amministratore della società. Deve infatti escludersi che il nipote (e, per suo tramite, l’omonimo zio) abbia consapevolmente deciso di porsi, attraverso le sue incaute frequentazioni, su quel pericoloso crinale che separa la lecita operatività imprenditoriale dall’attività economica svolta nell’ombrello protettivo della criminalità organizzata, non potendo ciò ravvisarsi nelle mere frequentazioni con omissis, non gravato da precedenti penali aventi matrice mafiosa né coinvolto in iniziative imprenditoriali nei cui confronti fosse stato ufficialmente riconosciuto il condizionamento mafioso. Insuscettibili di fondare il pericolo di condizionamento sono poi i pretesi rapporti privilegiati che la società avrebbe intrattenuto con il Comune di Foggia”, sciolto per mafia nel 2023, “dai quali dovrebbe desumersi, nella prospettiva prefettizia, che la medesima società gode di una posizione di favore nell’ambito dell’affidamento di appalti in forza dei legami che intrattiene con la criminalità organizzata che ha contaminato e condizionato le strutture amministrative comunali. Deve infatti osservarsi che la società ha beneficiato di solo due affidamenti diretti: nel 2019 concernente gli elaborati integrativi di prevenzione incendio per una scuola (importo 41.808,53 euro); nel 2019 per la realizzazione della sede comunale dei servizi per lo sviluppo economico, completamento corpo uffici (importo di 29.651,60 euro, contratto integrativo di quello del 2018 scaturito da regolare procedura di gara)”.
E ancora: “Deve quindi concludersi che la marginalità della società rispetto ai sodalizi criminali non consente di individuare nella sua presenza sul mercato, come paventato dalla Prefettura di Foggia, un elemento perturbativo delle ordinarie dinamiche competitive, tale da rappresentare un attentato ai valori di trasparenza e par condicio che devono ispirarne il funzionamento, tanto più quando oggetto della contesa sia l’acquisizione di pubbliche commesse. Non basta a sorreggere il provvedimento interdittivo nemmeno il fatto che la società avesse alle dipendenze due soggetti i quali sono successivamente transitati alle dipendenze di altra società che intratteneva rapporti privilegiati con il Comune di Foggia. Non sono riscontrabili sufficienti elementi per ritenere che quei rapporti privilegiati fossero intrattenuti anche dalla ricorrente. Quanto invece alla condivisione di dipendenti da parte della società appellata e della omissis, destinataria a sua volta di provvedimento interdittivo, nonché alla loro operatività nel medesimo settore imprenditoriale, cui fa in particolare riferimento il provvedimento confermativo impugnato con i motivi aggiunti, deve rilevarsi che tali elementi sono indicativi della mera appartenenza delle due società al medesimo gruppo familiare: circostanza che non è sufficiente a configurare la “regia clanica” necessaria ai fini della dimostrazione del pericolo infiltrativo”. Peraltro, l’interdittiva emessa nei confronti della società omissis, reggentesi sostanzialmente sui medesimi presupposti sui quali si fonda il provvedimento interdittivo contro Aleasya, è stata annullata dal TAR a luglio 2024, non impugnata dalla Prefettura.
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