"Nonostante le deboli argomentazioni utilizzate dall'Amministrazione comunale, la concessione dello stadio "Pino Zaccheria" alla società sportiva "Heraclea" di Candela resta una vicenda piena di lacune amministrative e di atti profondamente illegittimi. Una vicenda gravissima per ciò che il nostro stadio rappresenta e per quella che dovrebbe essere un'azione di governo improntata al principio della trasparenza e legalità".
"Lo avevo già denunciato in una conferenza stampa in cui ho evidenziato le carenze di una procedura pensata male e realizzata peggio. Sia dal punto di vista della convenienza economica per il Comune sia sotto il profilo del rispetto delle norme sancite dal Codice degli Appalti. Rilievi che la stessa Stazione Unica Appaltante della Provincia aveva messo nero su bianco, naturalmente incontrando il più totale disinteresse del Comune, che ha deciso comunque di procedere "in proprio" alla definizione dell'affidamento. Una circostanza particolarmente curiosa, vista la decisione del Comune - presentata a suo tempo in pompa magna - di aderire alla SUA, che però a Palazzo di Città evidentemente è considerata una struttura da utilizzare a "geometria variabile".
"Le illegittimità procedurali, tuttavia, sono tante e tali che è urgente e necessario revocare l'affidamento in autotutela. Anche in ragione della completa assenza dei pareri di regolarità contabile, com'è noto obbligatori. Sulla base di questi elementi ho indirizzato un dettagliato esposto al Segretario Generale, al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Responsabile dei Servizi Finanziari. L'esposto è finalizzato a sollecitare l'attivazione dei poteri di controllo, di legittimità e di verifica economico-finanziaria a tutela della legalità e dell'interesse pubblico. Sono fiducioso che di fronte ad una così vasta mole di illegittimità si possa disporre quanto prima la cancellazione di questa bruttissima pagina di amministrazione e di politica scritta dal "campo largo", a difesa dei diritti e della dignità della nostra comunità". Di seguito l'esposto.
"Il sottoscritto Giuseppe Mainiero, nella qualità di Consigliere Comunale, espone i seguenti profili di illegittimità inerenti alla procedura di gara per l'affidamento in concessione dello Stadio "Pino Zaccheria" del Comune di Foggia, ritenendo che la stessa si ponga in contrasto con principi e norme inderogabili del D.Lgs. 36/2023 e dei principi generali di evidenza pubblica. Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale è garante della legalità e della regolarità dell'azione amministrativa, con funzioni di controllo sugli atti; analogamente, il Collegio dei Revisori e il Responsabile del Servizio Finanziario sono tenuti a verificare il rispetto degli equilibri economico-finanziari e la correttezza procedurale delle operazioni poste in essere dall'ente".
"2.1 Violazione dell'art. 185 D.Lgs. 36/2023: L'articolo 185 prevede che le concessioni siano aggiudicate sulla base di criteri oggettivi connessi all'oggetto della concessione, tali da assicurare un vantaggio economico complessivo per l'ente, includendo profili ambientali, sociali e innovativi. Il bando ha previsto quale unico criterio il minor ribasso percentuale sul canone, escludendo qualsiasi valutazione tecnico-qualitativa. Tale scelta contrasta con la formulazione normativa e con quanto rilevato dalla stessa SUA della Provincia, che ha chiarito come, al limite, sia consentito ricorrere all'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), non al minor ribasso".
"2.2 Richiami normativi errati e inapplicabili: Il Comune ha invocato disposizioni non pertinenti: art. 176 D.Lgs. 36/2023, relativo ai servizi di interesse economico generale, che non introduce deroghe ai criteri di aggiudicazione; Legge 193/2024 e comunicato ANAC del 20.11.2024, riferiti agli appalti sopra soglia e non estensibili alle concessioni. Si configura un falso presupposto giuridico, con eccesso di potere per sviamento".
"2.3 Carenza di motivazione e assenza di criteri tecnico-qualitativi: Non è richiesto ai concorrenti alcun progetto gestionale né è prevista un'offerta tecnica. La gestione di un impianto sportivo comporta obblighi complessi (manutenzione, sicurezza, piani ambientali), ma la gara non consente di comparare le proposte dei concorrenti. Ne deriva una violazione del principio di buon andamento e dell'art. 185 citato".
"2.4 Concessione non qualificabile come "ponte": Il Comune giustifica l'uso del minor ribasso come gara "ponte", ma la durata della concessione (quattro stagioni calcistiche + proroga) è ben più ampia di una gestione provvisoria. La giurisprudenza (TAR Catania, 05.11.2024, n. 3649) ammette il minor prezzo in appalti urgenti e standardizzati, non in concessioni complesse in cui l'operatore assume rischio operativo".
"2.5 Difetto di pareri e controlli interni: La procedura inoltre non è stata corredata dai pareri di regolarità contabile del responsabile finanziario. L'art. 183 D.Lgs. 36/2023 impone un'istruttoria attenta e una verifica di equilibrio economico-finanziario. L'assenza di tale parere integra vizio procedurale grave".
"2.6 Disparità di trattamento e mancanza di concorrenza: La gara si è chiusa con un solo partecipante che ha offerto un ribasso superiore al 90%. Tale esito evidenzia l'inefficacia del criterio prescelto, che ha scoraggiato la partecipazione e compromesso il principio di concorrenza (art. 30 Cost., art. 177 Codice). Si profila altresì il rischio di insostenibilità economica della gestione e di danno per l'amministrazione".
"2.7 Uso improprio del "principio del risultato": Il Comune ha richiamato il principio del risultato per giustificare il minor prezzo. Tuttavia, come rilevato dalla SUA, tale principio non consente deroghe alle norme vincolanti: perseguire l'efficienza non significa eludere il principio di legalità".
"2.8 Illegittima esclusione della verifica di anomalia delle offerte (art. 28 del disciplinare): Il disciplinare ha escluso la verifica di congruità delle offerte, in violazione dell'art. 110 D.Lgs 36/2023 che impone il controllo di sostenibilità delle offerte anormalmente basse, specie in presenza di ribassi oltre il 90%".
"Alla luce dei rilievi formulati, la procedura di gara appare affetta da gravi vizi di legittimità. Si chiede pertanto che l'Amministrazione comunale: disponga l'annullamento in autotutela degli atti di gara; in subordine, sospenda la procedura e provveda a rettificare il bando, prevedendo criteri di aggiudicazione conformi all'art. 185 e ai principi di concorrenza, trasparenza e buon andamento".
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