E’ stata annullata dal TAR Puglia una delle molteplici interdittive antimafia adottate a fine 2023 dall’allora prefetto di Foggia Maurizio Valiante. La decisione è stata assunta a gennaio scorso, quando presidente della Seconda sezione era ancora Orazio Ciliberti, ma la sentenza è stata pubblicata soltanto ieri l’altro. Il ricorso fu presentato a dicembre 2023 da un imprenditore agricolo - difeso dagli avvocati Giuseppe Dalfino, Giuseppe Delle Foglie ed Emilio Reboli – contro Ministero dell'interno, Prefettura di Foggia e Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare, in primis dell’interdittiva del 20 ottobre 2023 con tutti gli atti annessi e connessi compreso il diniego di accesso agli atti; poi, coi motivi aggiunti presentati ad aprile 2024, per l’annullamento della nota Agea del 29 febbraio 2024 col “provvedimento di decadenza dei contributi erogati e intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite” per complessivi 211.099,80 euro.
A maggio 2024 fu accolta dal TAR barese l’istanza cautelare, limitatamente al provvedimento Agea in considerazione di rilievi riferiti anche all’interdittiva, con questa motivazione: “Considerato che, ad un sommario esame proprio di questa fase, il quadro indiziario sul quale si fonda l’interdittiva presupposta al provvedimento Agea di recupero dei contributi erogati sembrerebbe ancorato in via esclusiva ad elementi tratti dalle vicende giudiziarie, conclusesi con l’archiviazione per la moglie del ricorrente e che, in ogni caso, non appare completamente chiara l’entità delle somme effettivamente percepite dal ricorrente stesso a fronte dell’ingente importo di cui si chiede la restituzione (oltre 200mila euro)”. Poi l’uomo ha presentato invano istanza di riesame o aggiornamento dell’interdittiva.
“Il ricorso va in parte accolto e in parte dichiarato improcedibile”, afferma ora il giudice amministrativo. L’improcedibilità riguarda solo la contestazione del diniego di accesso, visto che nel frattempo l’Avvocatura dello Stato ha provveduto al deposito in giudizio di tutta la documentazione richiesta alla Prefettura. L’accoglimento del ricorso si fonda, invece, sulla effettiva insufficienza del quadro indiziario posto a base del provvedimento di interdittiva, così come lamentato dalla difesa dell’imprenditore. “Infatti, è stato più volte ribadito che il pericolo di infiltrazione mafiosa debba essere certamente valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale e, quindi, fondato su prove; ma che, al tempo stesso, debba implicare una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da farne ritenere “più probabile che non” la configurabilità. Nondimeno lo stesso legislatore riconosce quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”, si legge nella sentenza. “Il giudice amministrativo è, dunque, chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario posto a base della valutazione prefettizia e il suo sindacato, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi che l’autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio necessariamente probabilistico per la natura preventiva - e non già sanzionatoria- della misura in esame, evitando tuttavia il rischio che la valutazione del prefetto sconfini in una pena del sospetto”.
La giurisprudenza ha enucleato un “catalogo aperto” di situazioni indiziarie che possono costituire indici o spie dell’infiltrazione mafiosa, tra cui, tra le altre, figurano: i provvedimenti sfavorevoli del giudice penale; le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, siano però sintomatici della contaminazione mafiosa, nelle multiformi espressioni con le quali la continua evoluzione dei metodi mafiosi si manifesta; i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere sussistente una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”, in cui il ricambio generazionale mai sfugge al “controllo immanente” della figura del patriarca, capofamiglia, etc, a seconda dei casi; i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia. Nel caso in questione, l’interdittiva di Valiante si fondava sul teorema di “una sorta di centro nevralgico di malaffare, contiguo ad ambiente mafioso”, “teorema essenzialmente incentrato sul coinvolgimento di alcuni familiari dell’uomo nell’inchiesta che ha interessato noti esponenti della mafia locale, tenuto conto del ruolo rispettivamente svolto nelle compagini imprenditoriali e altresì supportato dalla descrizione a tratti ridondante dell’influenza sul territorio in questione della mafia stessa, dal richiamo in particolare ad un contesto politico-economico caratterizzato dallo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose e dall’evocazione di un procedimento penale che ha visto coinvolto il ricorrente stesso”.
Ma il TAR evidenzia che “rispetto al coinvolgimento dei familiari del ricorrente nella operazione di polizia il quadro indiziario tende a sgonfiarsi alla luce di alcune circostanze: la posizione della moglie, tratta inizialmente agli arresti domiciliari, è stata subito dopo archiviata; il padre ne è risultato coinvolto solo per truffa; la sorella è menzionata in un brevissimo passaggio come soggetto presunto consapevole ma non ne è risultata coinvolta; tutti i soggetti menzionati sono incensurati”.
In conclusione, il TAR ritiene che “la Prefettura di Foggia non abbia dato adeguatamente conto di elementi concreti dai quali desumere il “contratto di vassallaggio” che in tesi legherebbe le imprese agricole facenti capo alla famiglia alla batteria mafiosa, che consentano di confermare l’ipotesi; sicché, pur dando atto della gravità dei fatti da cui l’interdittiva muove, il quadro probatorio delineato a sostegno dell’interdittiva stessa non appare sufficientemente circostanziato da legittimare un provvedimento incidente su libertà costituzionalmente garantite e giustificare le gravi conseguenze inabilitanti che ne conseguono”. Da qui i “fondati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione”. Per tali motivi il giudice amministrativo ha annullato sia l’interdittiva che la nota Agea “per illegittimità derivata” che si fondava sull’unico presupposto del provvedimento prefettizio.
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