Grave deficit motivazionale: in appello confermato l’annullamento dell’interdittiva ad impresa agricola

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E’ stata definitivamente annullata dal Consiglio di Stato una delle molteplici interdittive antimafia adottate a fine 2023 dall’allora prefetto di Foggia Maurizio Valiante. Ad aprile 2025 l’Attacco rivelò come il TAR Puglia avesse accolto il ricorso presentato a dicembre 2023 da un imprenditore agricolo attivo nella coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi - difeso dagli avvocati Giuseppe Dalfino, Giuseppe Delle Foglie ed Emilio Reboli – contro Ministero dell'interno, Prefettura di Foggia e Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare, in primis dell’interdittiva del 20 ottobre 2023 con tutti gli atti annessi e connessi compreso il diniego di accesso agli atti; poi, coi motivi aggiunti presentati ad aprile 2024, per l’annullamento della nota Agea del 29 febbraio 2024 col “provvedimento di decadenza dei contributi erogati e intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite” per complessivi 211.099,80 euro. A maggio 2024 fu accolta dal TAR barese l’istanza cautelare, limitatamente al provvedimento Agea in considerazione di rilievi riferiti anche all’interdittiva. Poi l’uomo presentò invano istanza di riesame o aggiornamento dell’interdittiva. “Il ricorso va in parte accolto e in parte dichiarato improcedibile”, affermò il giudice amministrativo di primo grado. L’accoglimento del ricorso si fondava sulla effettiva insufficienza del quadro indiziario posto a base del provvedimento di interdittiva, così come lamentato dalla difesa dell’imprenditore. Da qui i “fondati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione”. Per tali motivi il TAR annullò sia l’interdittiva che la nota Agea “per illegittimità derivata” che si fondava sull’unico presupposto del provvedimento prefettizio. 

Adesso anche il massimo giudice amministrativo, ovvero il Consiglio di Stato, ha dato torto alla Prefettura foggiana, rigettandone il ricorso in appello, proposto insieme ad A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare, la causa è passata in decisione nell’udienza pubblica del 26 marzo scorso. L’interdittiva prefettizia impugnata muove dal compendio informativo del Gruppo Interforze Antimafia e dagli atti dell’operazione di polizia Grande Carro (27 ottobre 2020), incentrati sulla batteria Sinesi-Francavilla della Società Foggiana, che avrebbero disvelato una filiera fraudolenta finalizzata all’indebita percezione, tra gli anni 2003 e 2018, di contributi pubblici nel comparto agricolo. L’impresa in questione, al pari di molte altre imprese locali, ha fruito di benefici UE erogati nel quadro della strategia europea di sostegno pubblico all’agricoltura denominata PAC. Secondo la Prefettura, tale impresa individuale - inserita in un unico polo familiare composto anche da altre due imprese agricole (a loro volta colpite da interdittiva) - sarebbe risultata permeabile alla criminalità organizzata in quanto avvinta da legami di cointeressenza con altri imprenditori agricoli attivi nel sistema truffaldino facente capo alla batteria mafiosa.

La Prefettura, dopo la sentenza del TAR, ha insistito nel sostenere che: gli indizi valorizzati nell’informativa (relazioni parentali, compagine societaria, collegamenti economici, contesto ambientale, atti G.I.A.) in realtà integrano un quadro grave, preciso e concordante; il TAR, nell’esaminarlo, avrebbe applicato un approccio penalistico, trascurando la natura preventiva e indiziaria dell’informazione antimafia quale misura di “cautela avanzata” fondata sulla regola del “più probabile che non”; contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, la regia familiare emergerebbe dai ruoli nell’impresa e dai legami con gli imprenditori agricoli foggiani Antonio Andreano e Antonio Ippedico, mentre il contesto territoriale rafforzerebbe la prognosi di rischio infiltrativo. L’imprenditore si è difeso evidenziando: l’intervenuta archiviazione dei procedimenti penali avviati nei confronti suoi e della moglie; la riconducibilità delle contestazioni mosse nei confronti del padre al solo reato ex art. 640 bis senza l’aggravante mafiosa; l’insussistenza di rapporti di cointeressenza con soggetti mafiosi (quelli con Andreano, che non è qualificabile come soggetto mafioso, sarebbero stati rapporti di natura esclusivamente commerciale riguardanti l’acquisto di macchinari); l’assenza legami parentali con soggetti pregiudicati nonché la mancata dimostrazione di passaggi di utilità o di trasferimenti economici in favore di consorterie mafiose; le intervenute dimissioni (sue e del padre) dalle cariche societarie a novembre 2023, in ottica di self‑cleaning; l’istanza di riesame/aggiornamento dell’interdittiva (31 ottobre 2024) rimasta senza esito; le perplessità già espresse in sede cautelare dal TAR con ordinanza n. 211/2024 e rimaste incontestate da parte della Prefettura.

Ebbene, il Consiglio di Stato in primis ha osservato che la Prefettura ha adottato una nuova ed autonoma interdittiva antimafia risalente al 14 luglio 2025, atto che non ha fatto venir meno il giudizio inerente al primo provvedimento. Poi, entrando nel merito, ha affermato: “Pur essendo vero che l’informativa interdittiva non postula la prova di reati, essa al contempo non può neppure degradare a “pena del sospetto”, dovendo poggiare su indizi gravi, precisi e concordanti, attualizzati e sinteticamente valutati, con metodo esente dalla loro analisi parcellizzante ma rispettoso della consistenza qualitativa intrinseca dei singoli indizi, posto che la sommatoria “cumulativa” di fattori insignificanti non è produttiva di alcun effetto di accrescimento del dato probatorio. La natura preventiva della misura non esonera l’Amministrazione da un congruo onere motivazionale. L’atto deve dunque evidenziare condotte sintomatiche, cointeressenze qualificate, frequentazioni significative, utilità (anche indirette) verso contesti mafiosi e un nesso concreto tra tali elementi e la capacità condizionante sul governo dell’impresa. Ciò posto, l’Amministrazione invoca la categoria della “regia familiare” per inferirne l’infiltrabilità dell’impresa. Nulla è stato concretamente dimostrato, tuttavia, quanto al fatto che i congiunti – moglie, padre, sorella – abbiano svolto o possano svolgere una concreta funzione di trasmissione di interessi mafiosi verso l’impresa, né che taluni di essi appartenessero a sodalizi mafiosi, siano stati a questi contesti contigui e, come tali, abbiano inciso sulle scelte imprenditoriali al punto da condizionarne l’indirizzo”.

In conclusione, la sentenza rileva “un profilo di criticità attinente alla struttura stessa dell’impianto motivazionale dell’informativa prefettizia”. Rigettando l’appello della Prefettura, il Consiglio di Stato ha deciso la compensazione delle spese di giudizio.

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testatina dillo al direttore WEB

 

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