Separazione carriere, Coduti: “Incerti gli effetti della riforma, come in ogni innovazione istituzionale”

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“Questa riforma non contribuirà in alcun modo a migliorare l'efficienza della giustizia. I processi non si accorceranno di un solo giorno e le sentenze non potranno essere più giuste in virtù di una riforma che in realtà si limita a porre le condizioni per un controllo della magistratura da parte del governo attraverso un meccanismo molto semplice: si indebolisce il CSM che è l'organo previsto dalla Costituzione per garantire autonomia e indipendenza dei magistrati”. E’ stato netto il foggiano Rocco Maruotti, segretario nazionale dell'Associazione nazionale magistrati, partecipando sabato scorso a Foggia al convegno organizzato dal dipartimento di Giurisprudenza dell'Università e dedicato alla "crisi" della figura del giudice e alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. Per Maruotti sono tre i modi attraverso cui il CSM viene indebolito: “Dividendolo in due, prevedendo il sorteggio dei suoi componenti ed escludendo la funzione disciplinare che viene attribuita ad un'altra Corte, quindi ad un tribunale speciale. Questo non arrecherà alcun vantaggio ai cittadini”. “Il tema”, ha continuato il magistrato, “non è la terzietà del giudice dal pubblico ministero ma la terzietà del giudice dalla politica. La politica deve essere pensata come un fiume in piena e la magistratura rappresenta i suoi argini. La magistratura non ostacola, al di là di quello che dicono la premier Meloni e il ministro Nordio, l'attività del Governo, ma fa sì che questa attività venga svolta nell'ambito delle norme previste dal Parlamento. Siamo all'inizio di una campagna referendaria che abbiamo deciso di affrontare costituendo un nostro comitato per evitare di mischiarci con i partiti di opposizione che sostengono anche loro il no a questa riforma. I sondaggi dimostrano che al momento dopo il fuoco di fila del Governo il Si è in vantaggio. Abbiamo ancora cinque mesi davanti, il referendum sulla riforma Renzi nel 2016 partiva anche quello con un vantaggio del sì del 10%. Dopo tre mesi il trend cambiò. Quindi se avremo tempo e modo di spiegare ai cittadini la riforma, la possibilità di cambiare trend sicuramente ci sarà”. Parole cui ha replicato in modo critico il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri: “Ci dicano in quale punto della riforma si creerebbe una subordinazione del pubblico ministero al Governo o si lederebbe l’autonomia della magistratura. Noi parliamo della separazione delle carriere: percorsi diversi per il giudice terzo e per il pubblico ministero, che avranno organi separati all’interno del CSM, in grado di guardare con maggiore attenzione alla specificità delle funzioni. Il sorteggio del CSM è qualcosa che libera i magistrati dal ricatto del voto. Speriamo che, con questo sistema, si venga valutati in base al valore e non all’appartenenza correntizia”. Da settimane su queste colonne si dà ampio spazio alle riflessioni di magistrati, avvocati, docenti universitari. E’ lucida l’analisi del professor Daniele Coduti, ordinario di diritto costituzionale presso il dipartimento di Giurisprudenza di Unifg. L’Attacco lo ha intervistato.

Qual è il contenuto della riforma approvata dal Parlamento?
La riforma punta a determinare una netta separazione tra i magistrati giudicanti e quelli inquirenti, adottando anche le connesse modifiche del sistema di autogoverno della magistratura. Al momento, tale sistema di fonda sul Consiglio superiore della magistratura, il quale è composto da tre membri di diritto (presidente della Repubblica, primo presidente e procuratore generale della Corte di Cassazione) e trenta membri elettivi, due terzi dei quali eletti dalla magistratura tra i magistrati ordinari (membri “togati”, di cui 2 che esercitano funzioni di legittimità, 13 che esercitano funzioni giudicanti di merito e 5 che esercitano funzioni requirenti di merito), mentre un terzo è eletto dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio (membri “laici"). Il CSM si occupa di assunzioni, assegnazioni e trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati (articolo 105 Costituzione). Questi ultimi, in particolare, sono rimessi a un’apposita sezione disciplinare dello stesso CSM, le cui decisioni sono impugnabili dinanzi alle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione. La riforma approvata dal Parlamento, separando le carriere, divide anche il CSM, creando due organi distinti: un Consiglio superiore della magistratura giudicante e uno della magistratura requirente. Il primo avrebbe due membri di diritto (presidente della Repubblica e primo presidente della Corte di Cassazione), mentre gli altri membri sarebbero estratti a sorte: per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune compila mediante elezione, e per due terzi tra i magistrati giudicanti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. In maniera analoga, il CSM requirente avrebbe due membri di diritto (presidente della Repubblica e procuratore generale presso la Corte di Cassazione), mentre gli altri membri sarebbero estratti a sorte secondo modalità simili a quelle dell’altro CSM, ma con il sorteggio tra i magistrati requirenti anziché tra quelli giudicanti. Questi due organi avrebbero le competenze relative alle carriere – rispettivamente – dei magistrati giudicanti e di quelli requirenti, ma non competenze disciplinari. Queste ultime, infatti, sarebbero rimesse a un nuovo organo: l’Alta Corte disciplinare. Tale Corte sarebbe composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. Le sentenze di tale organo emesse in prima istanza sarebbero impugnabili soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che, in tal caso, giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. I membri di tutti e tre gli organi durerebbero in carica per quattro anni, tranne i membri di diritto, ovviamente. La riforma, poi, necessiterà dell’approvazione di un’articolata disciplina legislativa di attuazione. Merita di essere ricordato che tale sistema – sia nella sua struttura vigente sia in quella ipotizzata dalla riforma – riguarda esclusivamente la magistratura ordinaria (civile e penale), poiché per le magistrature amministrativa, contabile, ecc. sono contemplati altri sistemi di autogoverno, che non sono coinvolti dalla riforma.

Il principale argomento del fronte del sì è che la riforma assicurerebbe maggiore terzietà ai giudici e che sia necessaria per il giusto processo, riallineando il sistema giudiziario italiano a quello degli altri Paesi occidentali e in coerenza con il passaggio dal modello inquisitorio a quello accusatorio. Hanno senso tali argomentazioni?
La separazione delle carriere rappresenta un allineamento con i sistemi di altri ordinamenti democratici occidentali sia del mondo anglosassone sia dell’Europa continentale. Inoltre, la riforma costituzionale del 1999, che ha introdotto in Costituzione il principio del giusto processo (articolo 111 Costituzione), segna una tappa fondamentale nel passaggio dal modello inquisitorio a quello accusatorio, rispetto al quale la separazione delle carriere ha una sua coerenza. Tuttavia, tale separazione può essere perseguita secondo modalità diverse, come emerge dalle esperienze straniere, sicché, la proposta di riforma costituzionale può considerarsi coerente con il processo iniziato nel 1988 con l’approvazione del nuovo codice di procedura penale, ma non è l’unica strada percorribile.

Il sorteggio dei componenti del CSM non convince nemmeno tutti i sostenitori del sì. La riforma servirà a eliminare il fenomeno delle correnti?
Anche i magistrati godono del diritto costituzionale di associarsi, il quale può essere limitato solo laddove possa far sorgere dei dubbi sulla loro indipendenza e imparzialità. D’altronde, il CSM non è organo di rappresentanza degli interessi dei magistrati, bensì di autogoverno della magistratura, sicché, non è necessario che i suoi membri siano eletti dagli stessi magistrati. In tal senso, il sorteggio non pare illegittimo, ma non è neanche l’unica alternativa al modello attuale. In ogni caso, non è detto che riduca l’influenza delle correnti sulle decisioni dei “nuovi” CSM o dell’Alta Corte disciplinare.

I sostenitori del no affermano che con la riforma il PM sarebbe più condizionabile da parte del Governo. E’ vero?
Il “nuovo” articolo 104 della Costituzione prevede: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. La Costituzione, inoltre, continuerà a prevedere che il PM goda delle garanzie stabilite dalle norme sull’ordinamento giudiziario (articolo 107), che l’autorità giudiziaria disponga direttamente della polizia giudiziaria (articolo 109) e che il PM abbia l’obbligo di esercitare l’azione penale (articolo 112). Quindi, non sembrerebbero esservi in Costituzione elementi idonei a permettere al Governo di condizionare il PM.

Come pensa che si possa riuscire a spiegare al cittadino comune tanti tecnicismi? E teme la politicizzazione del referendum?
La riforma contiene dei tecnicismi e i suoi effetti sono incerti, come sempre in ogni innovazione istituzionale. Nondimeno, si può provare a illustrarne il contenuto ai cittadini in maniera comprensibile, nonché a motivare le ragioni di sostegno o di contrarietà. L’esperienza di alcune campagne referendarie passate, la polarizzazione politica e lo stile comunicativo “aggressivo” alimentato dall’utilizzo dei social network non aiutano a confidare in un confronto focalizzato sul merito della riforma, ma fanno temere uno scontro tra slogan volti ad attirare l’attenzione e stimolare i sentimenti più forti, come la paura o la rabbia. In tale contesto, la stampa, con la sua capacità di approfondimento, gioca un ruolo insostituibile per aiutare i cittadini a capire.

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testatina dillo al direttore WEB

 



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