“Prefetto Grieco salvaci tu!”: non è un santo ma è l’unico che può intervenire sul convento di Stignano

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La vicenda relativa alla proposta di istituire un Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) nel complesso monastico di Stignano, facente capo agli eredi Centola, si è trasformata in un caso emblematico delle tensioni tra tutela del patrimonio storico, diritti proprietari e politiche di accoglienza migratoria. Nonostante le ripetute richieste di chiarimenti avanzate dalla famiglia, le istituzioni competenti non hanno ancora fornito risposte esaustive, alimentando dubbi sulla trasparenza procedurale e sul rispetto delle normative di protezione dei beni culturali. Gli eredi Centola avevano avviato un iter formale per ottenere informazioni dettagliate sulla destinazione d’uso proposta per il convento, inviando più di una istanza di accesso agli atti alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Le richieste, documentate su queste colonne, vertevano principalmente su due aspetti: la verifica di compatibilità tra l’insediamento del CAS e le disposizioni di tutela vigenti per il sito; l’analisi degli eventuali impatti strutturali e funzionali dell’intervento sul complesso monastico, incluso il giardino storico. Il convento di Santa Maria di Stignano rappresenta un sito di eccezionale valore storico e religioso. Fondato intorno al 1515, ha mantenuto per tre secoli la funzione di “casa di noviziato della Provincia di S. Angelo”. Gli eredi Centola detengono diritti di proprietà su parte del complesso dal 1823, sanciti da transazioni che escludono dalla demanializzazione la chiesa e gli annessi. In una lettera del 15 febbraio scorso, gli eredi Centola chiedevano “urgente accesso agli atti contenenti il parere della Commissione per il Paesaggio, la valutazione di impatto sul vincolo storico-architettonico e le relazioni tecniche sugli adeguamenti impiantistici previsti”. Essi lamentavano, inoltre, il mancato coinvolgimento nel procedimento autorizzativo, contravvenendo all’art. 95 del Codice dei Beni Culturali che prevede la concertazione con i proprietari di beni vincolati. L’insistenza è dovuta al fatto che un eventuale provvedimento di compatibilità della Soprintendenza, “espresso e comunicato nei modi di legge, consentirebbe ai sottoscritti di esercitare il proprio diritto di impugnativa giurisdizionale, nel caso lo ritenessero viziato da elementi di illegittimità, in ogni sede”. Più recentemente, hanno chiesto un interessamento al FAI e a Italia Nostra “per ottenere un provvedimento espresso della Soprintendenza circa la compatibilità con le esigenze di tutela e fruizione pubblica del bene con la nuova destinazione d’uso”. 

I primi hanno risposto, assicurando che Il professore Saverio Russo, presidente regionale del FAI, “è intervenuto per le vie brevi presso la Prefettura di Foggia perché continui ad esercitare l’attività di vigilanza di competenza sul bene tutelato”. Il FAI, però, prende una cantonata quando ricorda che nella relazione storico-artistica della Soprintendenza si sottolinea il valore culturale del bene, precisando nelle conclusioni che "I restanti edifici (l’Oasi e l’Aula Magna, per essere stati realizzati da meno di 70 anni, oltre che non presentare alcun rilievo architettonico, non possiedono i requisiti per poter essere considerarsi sottoposti a tutela”. 

L’errore sta negli edifici indicati, visto che né la predetta Oasi e né l’Aula Magna fanno parte della struttura che dovrebbe essere destinata a CAS. Sono edifici venduti dalla Provincia Monastica ad un imprenditore privato e non c’entrano nulla con la vicenda. Piuttosto, i locali candidati sono quelli del convento “sul quale insistono rilevanti opere d’arte, come gli affreschi del Settecento e il pozzo del Cinquecento”, è scritto nella risposta che gli eredi Centola hanno inviato alla delegazione FAI. 

“Ai fini della tutela del bene culturale, unico profilo di competenza di questo Ministero - la risposta a firma di Luigi La Rocca -, ciò che rileva non è la finalità sociale dell’uso di un immobile ma l’impatto che tale utilizzo genera sulle strutture architettoniche tutelate. Pertanto, si conferma quanto già riscontrato da questa Direzione generale. Si assicura comunque che la Soprintendenza che legge in conoscenza continuerà ad esercitare la sua funzione di alta sorveglianza affinché non venga recato pregiudizio all’immobile tutelato”.

Una nota che viene considerata “evasiva e incapace di affrontare nel merito la questione centrale”, cioè la compatibilità tra la trasformazione del convento in CAS per richiedenti asilo — struttura del Ministero dell’Interno — e le esigenze di tutela del bene storico-culturale. Gli eredi sottolineano che la nota non può sostituire un provvedimento finale espresso, come previsto dall’art. 2 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo. Richiamano inoltre la sentenza n. 5/2023 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria, che definisce il vincolo di destinazione d’uso dei beni culturali come strumento per tutelare non solo la conservazione materiale, ma anche la trasmissione della loro identità culturale immateriale.

Anche il Prefetto di Foggia è stato messo al corrente della situazione kafkiana che si sta protraendo da tempo. Chissà che Paolo Giovanni Grieco riesca a far sedere idealmente allo stesso tavolo tutti i protagonisti per un confronto leale e definitivo. Sarebbe un’impresa, ma l’auspicio degli eredi Centola è che si voglia cimentare perché, a quel punto, avranno le risposte che attendono da tempo. 
Qualunque esse siano, nel rispetto delle normative vigenti.

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testatina dillo al direttore WEB

 

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