Via libera del TAR Puglia al trasferimento della sede del Consorzio di bonifica del Gargano da Foggia a Cagnano Varano, decisione della governance carpinese formata dal presidente Michele Palmieri e dal direttore Michele Tabacco contestata dai dipendenti. Lo scorso anno furono parecchi di loro a fare ricorso al giudice amministrativo: Michele Angelo Pio Urbano, Anna Rita Andrano, Mario Bonfitto, Piero Borda, Luciano Ciciretti, Serafino Coretti, Michele D'Errico Ramirez, Francesco Renato Galasso, Carmela Melchionda, Michele Nardella, Fabio Pecorella, Paolo Piserchia, Martina Rubino, Giovanni Russo e Pompeo Russo. Ad assisterli l’avvocato Giustino Valeriano Agostinone, che però non è riuscito a spuntarla contro l’ente pubblico economico a carattere associativo, difeso dagli avvocati Ignazio Lagrotta e Emilia Straziuso. I lavoratori chiedevano l'annullamento della delibera del cda consortile del 5 settembre 2025 sulla nuova sede operativa. La questione è stata discussa lo scorso 11 marzo, ma la sentenza è stata pubblicata il 9 aprile. I ricorrenti, tutti assunti con sede di lavoro a Foggia (immobile di viale Colombo di proprietà del Consorzio), hanno invano contestato l’illegittimità dell’atto, sotto molteplici profili, e messo in luce come l’intesa del 2023 col Comune di Cagnano Varano fosse stata siglata prima dell’approvazione da parte dei rispettivi organi deliberanti, in assenza di un contraddittorio con i dipendenti, i consorziati e le parti sociali. Inoltre nel ricorso è stato messo in luce come “il trasferimento in una località periferica, lontana dal capoluogo di provincia dove il Consorzio aveva sempre operato, avrebbe pregiudicato l’efficienza del servizio, il diritto al lavoro dei dipendenti e il loro diritto alla salute, costretti a lunghi e quotidiani spostamenti”; come pure è stato sottolineato che “il trasferimento avrebbe determinato un depauperamento del patrimonio consortile, costretto a sostenere le spese di manutenzione sia della nuova sede che di quella dismessa di Foggia, come desumibile dagli impegni assunti nel protocollo di intenti e nello schema di contratto di comodato, che imponevano al Consorzio oneri per la sistemazione dei locali, le utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la pulizia delle aree esterne”.
E ancora “dal punto di vista logistico-funzionale, il passaggio da una sede di proprietà di 647 mq, articolata in 16 stanze ufficio, sala riunioni, bagni, depositi, garage e archivio, a una sede in comodato di sole 10 stanze, senza spazi dedicati per riunioni, deposito o archivio e con servizi in comune con il personale comunale, avrebbe comportato una grave riduzione di efficienza e funzionalità operativa”.
Il TAR ha però dichiarato il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e per il resto lo ha respinto, compensando le spese. I ricorrenti hanno lamentato che la nomina di Ciciretti quale portavoce dei lavoratori da parte del cda integrasse una condotta antisindacale, lesiva delle prerogative dei dipendenti. Ma il TAR ha dichiarato che tale questione compete al giudice del lavoro, dunque va discussa in sede di giustizia ordinaria e non amministrativa.
Le contestazioni relative alla violazione di legge sono state ritenute infondate, “poiché la deliberazione impugnata contiene tutti gli elementi essenziali ed è sorretta da una motivazione ampia e articolata”.
“Quanto alle specifiche obiezioni relative alla sorte dell’immobile di proprietà del Consorzio a Foggia e alla mancata concorrenza tra i comuni che avevano offerto la disponibilità, la difesa del Consorzio ha documentato di aver richiesto la disponibilità a tutti i sindaci dei comuni consorziati, e che la scelta di Cagnano Varano è scaturita da una valutazione tecnico-economica che ha accertato la piena fruibilità dei locali offerti”, afferma il TAR.
“Dal canto suo, il Comune di Foggia non ha risposto alla richiesta di disponibilità e il Consorzio non ha mai previsto di dismettere l’immobile di sua proprietà in Foggia, che rimane nella sua disponibilità per eventuali altre destinazioni istituzionali. Nel corso del giudizio è emerso inoltre che la deliberazione impugnata è stata adottata nel pieno rispetto dei principi di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa, obiettivi che il Consorzio persegue per garantire la sostenibilità delle proprie attività e per offrire servizi sempre più efficienti ai propri consorziati e al territorio. L’intera azione del Consorzio, inclusa la politica di razionalizzazione dei costi e di ricerca di sedi a titolo gratuito, si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento della struttura di bilancio e di liberazione di risorse da destinare al miglioramento dei servizi irrigui e di difesa idraulica. La decisione contestata non può pertanto essere considerata, come erroneamente sostenuto dai ricorrenti, espressione di un interesse privato, bensì si configura come un coerente e responsabile esercizio del potere amministrativo finalizzato alla cura dell’interesse pubblico affidato al Consorzio”.
Da qui la conclusione: “Risulta evidente che il ricorso proposto dai dipendenti è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione per le ragioni esposte e, comunque, integralmente infondato nel merito, poiché l’atto amministrativo impugnato è legittimo, adeguatamente motivato, sorretto da una completa istruttoria e volto al perseguimento dell’interesse pubblico alla razionalizzazione della spesa e al miglioramento dell’efficienza dei servizi resi al territorio”.
Resta ora da capire se verrà proposto appello o i lavoratori si arrenderanno all’idea di doversi recare a Cagnano Varano per conservare il proprio posto.
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