Sospese le elezioni della BBC, la Banca Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo guidata dal presidente Giuseppe Palladino. Il Tribunale delle imprese di Bari ha accolto il ricorso cautelare proposto dall’avvocato Giovanni Pio De Giovanni per la lista di candidati esclusi dalla competizione elettorale per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Il decreto della giudice Roberta Moramarco sospende immediatamente tanto le elezioni quanto il provvedimento di esclusione della lista soci. Il ricorso era stato presentato contro la BCC, lo scorso 4 aprile, da numerose persone: Michele Parracino, Michele Longo, Carolina Rita Scarano, Giovanni Nunzio Urbano, Giuseppe Ricciardi, Nicola Scaramuzzi, Giuseppe Chiumento, Antonio Augello, Antonio Cappucci, Antonio Cocomazzi, Davide Pio Fini, Michele Gorgoglione, Michele Natale, Salvatore Biancofiore, Simona Dado, Marina Montanaro ed Eleonora Orlando. Costoro - in parte soci della BCC e in parte candidati (non soci) al collegio sindacale - avevano chiesto la sospensione delle operazioni elettorali convocate per l’assemblea del 30 aprile prossimo, nonché la sospensione e/o declaratoria di provvisoria inefficacia del provvedimento con cui la commissione elettorale ha dichiarato “non ammissibile” e “non presentata” la lista denominata “Noi soci BCC S.G.R. – Gruppo Cassa Centrale Banca”, lamentando numerosi profili di irregolarità nella disciplina e gestione del procedimento elettorale (contraddittorietà e/o illegittime modifiche del regolamento elettorale, modulistica viziata e corretta tardivamente, interpretazioni restrittive delle modalità di autentica, contestata determinazione del quorum e della base dei soci aventi diritto) ed invocando la tutela d’urgenza in ragione dell’imminenza dell’assemblea. Avevano, in particolare, spiegato che, lo scorso 30 gennaio, la BCC pubblicò l’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci, fissata per il 30 aprile, inserendo all’ordine del giorno il rinnovo di cda e collegio sindacale. L’avviso prevedeva un termine perentorio per la presentazione delle liste dei candidati, fissato al 1° marzo scorso, e richiamava il regolamento assembleare ed elettorale quale fonte disciplinante le modalità e i requisiti per l’ammissione alla competizione. A detta degli autori del ricorso, il regolamento allegato all’avviso di convocazione presenterebbe elementi di incertezza e contraddittorietà, in particolare con riguardo alla soglia di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste, indicata in una disposizione nella misura del 15% degli aventi diritto al voto, e in altra nella misura del 20%.
Successivamente, tale disciplina sarebbe stata di fatto applicata nel senso più restrittivo (20%), senza che risultasse l’adozione di una specifica delibera assembleare volta a modificare il regolamento precedentemente approvato. Nel corso del periodo compreso tra la pubblicazione dell’avviso e la scadenza del termine per la presentazione delle liste, la BCC avrebbe inoltre predisposto e successivamente corretto più volte la modulistica e le istruzioni operative per la raccolta delle sottoscrizioni, giungendo a comunicare le versioni ritenute conformi solo a ridosso della scadenza del termine fissato per il deposito delle candidature. Nonostante tali difficoltà operative, i ricorrenti hanno presentato tempestivamente la lista denominata “Noi soci BCC S.G.R. – Gruppo Cassa Centrale Banca”, corredata da un numero complessivo di 363 sottoscrizioni di soci sostenitori.
Ma lo scorso 12 marzo la commissione elettorale ha dichiarato la lista non ammissibile, ritenendo che la documentazione non fosse stata validamente depositata entro il termine e, in ogni caso, che non fosse stato raggiunto il quorum minimo di firme, individuato nel 20% dei soci aventi diritto al voto e quantificato in 458 sottoscrizioni, reputando valide soltanto 341 delle firme prodotte. I ricorrenti hanno contestato tale provvedimento, lamentando, da un lato, l’erroneità del parametro regolamentare applicato e, dall’altro, l’inattendibilità della base di calcolo utilizzata per determinare il quorum, in quanto fondata su un elenco dei soci che non rifletterebbe la reale consistenza degli aventi diritto al voto. Secondo costoro, insomma, l’esclusione della lista sarebbe pertanto il risultato di una applicazione incerta e restrittiva delle regole del procedimento elettorale, idonea a incidere in modo diretto sulla loro possibilità di partecipare alla competizione per il rinnovo degli organi sociali.
“Dalla documentazione emerge una oggettiva incertezza circa la fonte regolatrice applicabile, posto che il regolamento assembleare ed elettorale approvato nel 2022 prevedeva un quorum del 15% degli aventi diritto al voto, mentre il regolamento allegato all’avviso di convocazione dell’assemblea del 30 aprile 2026 presentava una contraddittorietà interna (con riferimento alternativo al 15% e al 20%), successivamente “allineata” al quorum del 20%, senza che, allo stato, risulti comprovata l’adozione di una specifica e valida delibera assembleare di modifica”, ammette la giudice.
“Tale circostanza, se confermata, incide direttamente sulla predeterminazione delle regole della competizione elettorale e sul principio di parità di trattamento dei soci, giacché l’applicazione di un requisito più gravoso, non univocamente fondato su una fonte regolarmente approvata, appare idonea a compromettere il diritto di partecipazione al voto in condizioni di eguaglianza e trasparenza. La censura relativa all’illegittimità del parametro applicato dalla commissione elettorale non può ritenersi manifestamente infondata”. Quanto alla gestione operativa del procedimento di presentazione delle liste, ed in particolare alla predisposizione, da parte di BCC, “di una modulistica inizialmente viziata e successivamente corretta solo a ridosso della scadenza del termine per il deposito delle candidature”, per la giudice “anche tale profilo, valutato unitamente alla contestata in certezza normativa, concorre a delineare un quadro indiziario di possibile compromissione del legittimo affidamento dei presentatori della lista e di aggravio non giustificato degli oneri procedurali, in potenziale contrasto con i principi di correttezza e buona fede che devono governare lo svolgimento del rapporto sociale”.
Mentre per ciò che concerne il provvedimento di esclusione della lista, “anche sotto tale profilo, pur in difetto di un accertamento pieno riservato alla fase di merito, le doglianze appaiono idonee a porre in dubbio, in termini non pretestuosi, la correttezza dei presupposti fattuali e giuridici posti a fondamento dell’esclusione”. In conclusione, la combinazione tra tali fattori - l’incertezza e possibile illegittimità della disciplina regolamentare applicata al quorum e le criticità nella gestione del procedimento elettorale – ha spinto la giudice ad accogliere il ricorso cautelare, con l'udienza di merito fissata per il 5 maggio prossimo, alle ore 10,00, per la conferma, modifica o revoca del provvedimento.
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