Chi paga rette malati Alzheimer ricoverati in RSA? La vicenda di un paziente foggiano divenuto caso nazionale

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Gli enti pubblici o le case di cura convenzionate possono far pagare al malato o al parente la retta per il ricovero di una persona affetta dal morbo di Alzheimer o demenza senile? E’ questo il quesito attorno al quale si incardina la controversia giudiziaria che vede opporsi Tommaso Accarrino ad Asl Fg, Regione Puglia e Universo Salute. Nel mese di ottobre del 2018 viene notificato a Tommaso Accarrino un decreto ingiuntivo con l’intimazione di pagamento della somma di €. 5.513,68 oltre interessi legali e spese a titolo di recupero delle rette di ricovero del padre Francesco Paolo Accarrino, in degenza per 4 anni presso l’istituto Don Uva di Foggia perché affetto da demenza senile di grado elevato, poi deceduto nel 2018. Il 29 luglio 2015, quale amministratore di sostegno di suo padre, Tommaso si era impegnato a versare le rette relative al ricovero ma in seguito aveva sostenuto che tale impegno era nullo poiché la retta, relativa al ricovero dei malati affetti da demenza, è a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Di tutta risposta, l’Asl si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’opposizione, mentre la Regione Puglia, ritualmente citata non si costituiva. Nell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Foggia, l’avvocato del Foro di Parma Giovanni Franchi ha esaminato il caso citando a difesa della posizione del suo assistito numerosi pronunciamenti della Cassazione. 

Perché nulla sia dovuto è sufficiente che la persona ricoverata sia affetta da una forma di demenza – si legge nell’atto di citazione -.  Non è necessario che il soggetto sia ricoverato in una clinica; può trattarsi anche di una struttura diversa, purchè per la Suprema Corte secondo le disposizioni di cui alla legge n. 833 del 1978, deve considerarsi sanitaria ogni struttura che tenda al mantenimento e al recupero della salute del malato. La struttura di inserimento del malato, anche se di tipo residenziale, non appare pertanto elemento determinante per la classificazione delle prestazioni come meramente assistenziali ovvero sanitarie”. È peraltro indispensabile che il ricoverato abbia bisogno di “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria”. 

In aggiunta, il fatto che l’anziano paziente sia stato un malato di lungo corso, ha portato a ritenere che si fosse (e si è tuttora) al cospetto di “prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria”, tutte a carico del servizio sanitario, senza possibilità di distinguere il tipo di spesa. Pertanto, concludeva il legale “non può in alcun modo invocarsi, come ha fatto l’ingiungente, l’art. 9 del Regolamento Aziendale di Organizzazione e Funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali ASL FG, ai sensi del quale la diaria (tariffa) giornaliera pro capite per l’assistenza ed i servizi prestati nella RSA è determinata con deliberazione della Giunta Regionale, in relazione al livello assistenziale e assicurato nella struttura o nei relativi moduli. E’ la Cassazione a statuire che operare una distinzione tra gli aspetti della cura e quelli dell'assistenza presuppone una scindibilità delle prestazioni che non ricorre nell’ipotesi dei malati di Alzheimer, che hanno bisogno di una stretta correlazione di prestazioni sanitarie e assistenziali, con netta prevalenza degli aspetti di natura sanitaria”. 

Con queste motivazioni la difesa ha pertanto concluso che nulla era ed è dovuto dai signori Francesco Paolo e Tommaso Accarrino per il ricovero del primo presso la RSA di Foggia di Universo Salute s.r.l., per essere la retta a carico del Servizio Sanitario regionale o, comunque della ASL di Foggia. 

La giudice Filomena Mari della seconda sezione civile del Tribunale di Foggia ha ritenuto di dover accogliere l’atto di opposizione e con sentenza del 15 ottobre 2020 ha ordinato che “la retta, alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza indicata, relativa al ricovero del padre dell’opponente, è a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il decreto ingiuntivo opposto va revocato con conseguente declaratoria di nullità della dichiarazione di impegno dell’opponente di provvedere al pagamento della retta”. La giudice ha sancito inoltre che gli impegni fatti sottoscrivere al figlio dell’anziano per il pagamento della retta sono stati dichiarati nulli, poiché contrari a norme imperative. 

In seguito a tale pronunciamento, la Asl Fg ha impugnato la sentenza ed è ricorsa in appello, chiedendo l’integrale riforma della sentenza e il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti. Si costituiva nei termini anche Universo Salute s.r.l., chiedendo, con appello incidentale, l’annullamento della sentenza di primo grado, la conferma del provvedimento monitorio, nonché la declaratoria di validità della dichiarazione di impegno di Tommaso Accarrino. La II Sezione della Corte d’Appello di Bari, con sentenza dello scorso 2 aprile, ha ribaltato il giudizio di primo grado, rigettando l’opposizione al decreto ingiuntivo, adducendo che la sentenza del Tribunale di Foggia si fonderebbe su un’inesatta ricostruzione del quadro normativo. 

Immediata la contromossa dell’avvocato parmigiano Franchi, legale di Konsumer, l’associazione per la tutela dei consumatori che porta avanti da anni nelle aule dei tribunali di tutta Italia la battaglia per il riconoscimento del diritto ad un’assistenza qualificata gratuita. Ribadendo il principio che “quando vi è stretta correlazione tra prestazioni assistenziali e sanitarie, anche le prime devono essere a carico del SSN” ha depositato ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione

“Ormai la maggioranza dei Tribunali e la stessa Cassazione riconoscono come la retta per il ricovero in RSA dovrebbe essere gratuita nonostante l’approvazione del Dpcm 12 gennaio 2017 che definisce i nuovi Lea, i Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria. Nel tempo si è consolidato un indirizzo interpretativo del tutto omogeneo, tale da costituire diritto vivente, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, l’attività va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del Servizio Sanitario Nazionale” spiega a l’Attacco l’avvocato. 

Alle numerose sentenze favorevoli a questo indirizzo, se ne aggiunge un’altra di recente ottenuta dalla difesa di Franchi: si tratta dell’ordinanza della S.C. n. 2038/2023, in cui si statuisce che, perché tutto sia a carico del Servizio sanitario è sufficiente che al malato di Alzheimer o affetto da demenza debbano essere erogate prestazioni sanitarie collegate, non avendo rilevanza alcuna quanto stabilisce il DPCM, trattandosi di norma secondaria. 

“Insomma- spiega ancora Franchi -, nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite se non congiuntamente con l’attività socio-assistenziale, e non sia possibile discernere il rispetto onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, rispetto alla quale le altre prestazioni debbono ritenersi avvinte alle une dal nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette a consentire la cura della salute dell’assistito, e, dunque, la complessiva prestazione dev’essere erogata a titolo gratuito”. 

Questo a dimostrazione che da tempo le giurisdizioni superiori, con pronunce costanti da molti anni, hanno ravvisato l'esigenza di tutelare i pazienti malati di Alzheimer con esigenze di cura e assistenza h24, facendo rientrare nell'alveo delle prestazioni ad alta integrazione sanitaria a carico del SSN tutte quelle degenze che, per quanto croniche e durature, non possano dirsi sostitutive dell'assistenza familiare, poiché corredate di controlli e interventi costanti di personale qualificato medico o infermieristico. 

“Tali rilievi dimostrano l’erroneità delle considerazioni della Corte d’appello, per la quale il Tribunale avrebbe posto la sua decisione su norme ormai superate. Come detto i DPCM 12.1.2017 e le norme regionali sono inapplicabili nella specie, perché contrari alla legislazione statuale - si legge nel ricorso in Cassazione sul caso di Foggia -. La Corte d’appello avrebbe soltanto dovuto chiedersi se per il signor Accarrino fosse necessarie prestazioni sanitarie, in qualche modo connesse alla sua infermità”. 

Da rigettare secondo Franchi anche l’appello incidentale di Universo Salute la quale ha lamentato “il difetto di prova dei trattamenti farmacologici in favore del degente e della loro necessità, specificità, tipologia e intensità; l’assenza di allegazioni circa la sussistenza  di una situazione clinica di gravità tale da giustificare il ricorso a trattamenti terapeutici personalizzati necessariamente somministrabili in una situazione clinica di gravità  tale da giustificare il ricorso a  trattamenti terapeutici personalizzati”. 

“Ciò che conta, sempre secondo una precedente sentenza di Cassazione, non è che fosse concordato o, comunque previsto, per quel singolo paziente, un piano terapeutico personalizzato, ma che le condizioni croniche e degenerative della grave patologia prevedessero un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con l’aspetto assistenziale” conclude Franchi. 

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testatina dillo al direttore WEB

 

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