L’atto di indirizzo della giunta Episcopo rispetto al completamento del Piano urbanistico generale da parte del progettista incaricato, professor Francesco Karrer, continua a sollevare dubbi. Il segretario generale Mignozzi ha dichiarato la settimana scorsa che l’assessore Pino Galasso dovrà portare l’atto in consiglio comunale, perché non ci può essere un indirizzo confliggente con quello previgente dato col DPP (Documento programmatico preliminare) del 2019. Altro tempo perso, insomma, nell’infinito iter per il PUG. Ma restano anche insoluti gli interrogativi riguardanti l’housing sociale. Il 15 aprile scorso vi fu la clamorosa bocciatura, da parte della stessa maggioranza, della proposta di delibera con cui Galasso voleva porre la pietra tombale sul vetusto programma. Propose invano di prendere atto che, dall’istruttoria tecnico amministrativa realizzata, il programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa doveva ritenersi “superato e non più in grado di soddisfare l’interesse pubblico e le finalità per le quali era stato originariamente concepito, circostanze indispensabili per giustificare l’attivazione di una variante con uno specifico e straordinario strumento quale è un accordo di programma, ma da ricondursi nell’alveo di una ordinaria programmazione del territorio, peraltro obsoleta e comunque bisognevole di adeguamenti al sopraggiunto nuovo quadro normativo e vincolistico, nonché alle mutate condizioni economiche, nuovi costi di costruzione e fabbisogni della città”. Con quell’atto si voleva dichiarare, conseguentemente, “che non esiste un interesse pubblico ancora attuale e concreto all’attuazione del programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa” e che ciò valeva “per tutte le 27 proposte incluse nel medesimo accordo di programma, quest’ultimo da considerarsi unico e indivisibile”, sollevando l’ente municipale “da qualsivoglia onere e/o ristoro nei confronti dei partecipanti” e dando il “massimo impulso alla definizione della pianificazione generale urbanistica per la parte programmatica del redigendo PUG”. Da allora non si è capito cosa comporti la mancata revoca dell’housing sociale e non lo si è compreso nemmeno in sede giudiziaria, dove le imprese più agguerrite stanno continuando a portare avanti le proprie battaglie giudiziarie davanti alla giustizia amministrativa al fine di ottenere l’attuazione dei programmi che li coinvolgono. Sono due in particolare, entrambe foggiane: Meta srl, sorta nel 2017 e al momento inattiva, avente come amministratori Rosario Di Trani e Luigi Amoroso; La mia casa srl, esistente dal 2001, il cui amministratore è Giuseppe La Torre. Le ultime decisioni del TAR Puglia risalgono a poche settimane fa.
La prima è contenuta nell’ordinanza relativa a La mia casa srl, pubblicata lo scorso 17 giugno. Nel 2024 l’impresa fece ricorso contro il Comune lamentando l’illegittimità del silenzio sull’istanza per il completamento della procedura amministrativa afferente al programma di housing sociale. “Il collegio ritiene di indicare d’ufficio possibili profili di inammissibilità del ricorso, specificamente in relazione al contenuto e agli effetti della sentenza del Consiglio di Stato di marzo 2024”, afferma il TAR, assegnando alle parti 30 giorni da tale ordinanza per presentare memorie. Ma quello che più appare interessante è il riferimento alla delibera di aprile di mancata revoca dell’housing sociale: “Questa sezione reputa, altresì, opportuno chiedere una relazione di chiarimenti al Comune di Foggia, a firma del sindaco in carica, in ordine agli intendimenti relativi alla deliberazione del consiglio comunale di Foggia n. 23 del 15 aprile 2025, depositata in giudizio da entrambe le parti in causa”. L’udienza è stata fissata per il 17 settembre prossimo.
Mentre l’11 luglio scorso è stata pubblicata l’ordinanza con ci il giudice barese ha concesso al funzionario delegato dal prefetto di Foggia, quale commissario ad acta, ovvero l’avvocato Gianluigi Prencipe, la proroga dei termini per l’espletamento dell’incarico relativo a Meta srl, che propose ricorso nel 2023 contro il Comune di Foggia per la dichiarazione di illegittimità del silenzio sull’istanza presentata a giugno 2022, volta al completamento della procedura amministrativa afferente al programma di housing sociale previsto dalle delibere di consiglio comunale del 2009, 2010 e successive, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Dopo la sentenza TAR di maggio 2024 con cui fu dichiarato l’obbligo per il Comune di concludere il procedimento deliberando entro 60 giorni dalla sentenza, era stato nominato il commissario ad acta affinchè provvedesse al posto dell’ente entro 120 giorni ed era seguita la decisione d’appello del Consiglio di Stato a novembre 2024, pure negativa per Palazzo di città. A febbraio scorso il commissario ad acta aveva formulato istanza di proroga.
“Ad oggi il Comune di Foggia non ha ottemperato alle statuizioni della sentenza ed è decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza, senza che l’amministrazione abbia compiuto alcuna attività”, si legge nell’ordinanza. L’avvocato Prencipe ha spiegato in giudizio di essersi insediato a gennaio 2025 e di aver incontrato a febbraio i tecnici degli uffici competenti per dare attuazione alla sentenza. Dopo quell’incontro, chiese al dirigente dei lavori pubblici Tullio Daniele Mendolicchio e all’ingegnera Maria Giovanna De Pascale di acquisire una relazione tecnica illustrativa, stante i relativi cambiamenti dal 2009 ad oggi, quali la intervenuta adozione del PAI (Piano Assetto Idrogeologico), nonché del PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale). La richiesta di proroga dell’incarico si è fondata sulla riferita necessità di acquisire ulteriori elementi in merito al rischio idrogeologico e alla compatibilità paesaggistica dell’intervento. “Il sito oggetto della localizzazione del progetto di Meta srl non presenta alcun rischio idrogeologico e le eventuali perplessità paesaggistiche sollevate nella richiesta di proroga sono state già oggetto di valutazione ed espressamente superate dalla relazione istruttoria del RUP Vincenzo Maffei, la quale attesta la piena compatibilità del progetto con i vincoli paesaggistici vigenti”. Ecco perché il TAR ha deciso di concedere la proroga del termine per l’espletamento dell’incarico, per ulteriori 90 giorni dall’ordinanza.
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