Quattordici anni di conflitti: giustizia conferma che Supercondominio unico legittimato Sciale degli Zingari
Le dinamiche condominiali di Sciale degli Zingari non sono mai state del tutto lineari. E ancora non lo sono, a dirla tutta. Tuttavia la recente sentenza del Tribunale di Foggia, depositata il 15 aprile scorso, riporta al centro della scena il nodo che da anni divide i proprietari di immobili nel villaggio turistico della Riviera Sud di Manfredonia: chi ha davvero il potere di gestire le parti comuni? E quale organismo, quindi, può dirsi legittimato a prendere decisioni vincolanti per tutti? Quando, il 26 settembre 2022, l’Attacco portò alla luce la vicenda giudiziaria che ruotava attorno alla gestione del villaggio Sciale degli Zingari, la sensazione era quella di trovarsi davanti a una storia già sedimentata, attraverso anni di contenziosi, ricorsi, decreti ingiuntivi, assemblee contestate, amministratori nominati e poi rimessi in discussione. La Cassazione, poche settimane prima, aveva depositato la sentenza con un pronunciamento che sembrava chiudere almeno uno dei capitoli più intricati: quello della continuità tra l’associazione Pro Sciale e il Supercondominio, e della legittimazione dell’amministratore pro tempore – allora Nicola Ferrara – a rappresentare l’ente nelle cause pendenti. La Suprema Corte, infatti, aveva chiarito che non vi era stata alcuna successione a titolo particolare, ma solo un avvicendamento nella rappresentanza dello stesso soggetto. La sentenza della Corte di Cassazione affronta un passaggio cruciale: la riunione autoconvocata del 20 ottobre 2013 e la successiva decisione consiliare dell’1 novembre 2013, con cui un gruppo di proprietari nominò un nuovo amministratore e un nuovo consiglio, dando vita a un organismo denominato “gestione parti comuni”. Un atto che, nelle intenzioni dei promotori, avrebbe dovuto colmare il vuoto creatosi dopo le dimissioni dell’amministratore eletto nel 2012, e dopo il fallimento delle assemblee del 22 settembre e del 3 novembre 2013, entrambe andate deserte o senza quorum. Ferrara contestò la legittimità di quella autoconvocazione, sostenendo che essa si fosse sovrapposta al Supercondominio già esistente e ai suoi organi, violando le regole civilistiche e contrattuali. Il Tribunale, oggi, gli dà pienamente ragione ricostruendo con precisione il contesto.
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