Prevenzione antimafia da riformare, le posizioni restano inconciliabili: Procure contrarie, avvocati a favore

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Quanto restino distanti le opposte posizioni di magistratura (quasi tutta) e avvocatura sul tema della riforma della prevenzione antimafia lo ha confermato in maniera lampante il convegno dedicato al tema svoltosi lunedì scorso a Foggia presso Palazzo Dogana, organizzato dai dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Sociali dell’Università di Foggia in collaborazione con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Da un lato la posizione di chi - come il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, il prefetto Paolo Giovanni Grieco, il procuratore di Bari Roberto Rossi - sostiene la necessità di non indebolire la normativa attuale. Dall’altro le criticità evidenziate dai giuristi e ancor più dagli avvocati, a partire dal viceministro della giustizia, il penalista barese Francesco Paolo Sisto. Melillo ha invitato ad andare oltre la “trita ripetizione del conflitto fra garanzie e sicurezza”, che è stato al centro di numerosi interventi. “La sede di Foggia per questo convegno ha un ulteriore significato. Qui la criminalità organizzata si presenta come violenta ma ha profonda conoscenza delle tecnologie ed è impegnata in un processo profondo di modificazione nelle strutture di impresa. Vive attraverso le regole del mercato delle imprese e cerca di utilizzarle secondo i propri fini. Io bandirei l'espressione “infiltrazione” e quelle che lasciano intendere ci siano agenti patogeni esterni che aggrediscono corpi sani. In realtà non è così”, ha affermato Melillo.

“Oggi le organizzazioni violente sono anche e innanzitutto autentiche costellazioni di imprese. Questo strumento è stato pensato come distinto e parallelo dall'azione penale, prescinde dall'accertamento richiesto in sede penale. Quel fulcro originario aveva proprio la giustificazione di spostare la valutazione del giudice dall'elemento probatorio. Sono in ballo anche la legalità dei mercati e della libertà di iniziativa economica. E’ un sistema che mira a sottrarre risorse illecite e ripristinare condizioni di legalità nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il sistema di prevenzione ha contribuito molto più dei processi e condanne a contenere la pressione criminale. Tutele e garanzie vanno valorizzate ancora di più nell'ottica di conservare l'azione della prevenzione antimafia”, ha aggiunto. “Esistono di certo criticità grandi. Sono nati gli strumenti dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario. Si è ridotto di un terzo il numero imprese sottoposte a confisca, da 2.000 a 1.400. Solo 3 imprese su 10 sequestrate arrivano alla confisca dei beni. Stiamo oggi orientando il sistema non in una direzione distruttiva ma di recupero dell'impresa e c’è un cambio di prospettiva anche del modello di giudice che si occupa della confisca. Guardo con molta attenzione al modello di intervento giudiziario sviluppato in questi anni dagli uffici giudiziari milanesi. Il mio ufficio si propone di renderlo modello applicabile in molte realtà, dal mercato agricolo al trasporto, ai prodotti della terra. Dai tempi della relazione La Torre siamo arrivati ad una trasformazione molto significativa della maniera in cui si guarda al mondo dell'impresa”.

Se i critici parlano di imprese che falliscono, dopo l’interdittiva, Melillo ha ribaltato la narrazione: “A seguito della bonifica le imprese in molti casi hanno registrato un aumento del fatturato. Certo restano criticità che riguardano la sostenibilità nel periodo medio-lungo degli interventi. L'ablazione conserverà sempre la funzione di extrema ratio”. La singolarità della confisca senza condanna è stata sottolineata in più interventi. “Guardare oltre i confini del dibattito nazionale ci aiuta a trovare parametri di orientamento affidabili sulle garanzie. La giurisprudenza ci dice che occorre un percorso motivazionale serio e obiettivo. La sentenza 2025 ha riconosciuto espressamente la natura ripristinatoria della confisca, non una logica punitiva. È stato ribadito così che l'obiettivo delle misure di prevenzione patrimoniale non è il castigo. Si fonda su una presunzione ragionevole sui beni sproporzionati. La confisca di prevenzione non richiede la piena prova della sede penale né una condanna penale. Nella direttiva 1260 del 2024 il legislatore europeo ha assunto il modello italiano per la confisca dei beni”, ha concluso Melillo.

“Il deficit di garanzie deve essere compensato da un accertamento più severo”, ha replicato la professoressa Unifg Angela Procaccino, chiedendo quale potrebbe essere una adeguata riformulazione dello standard di accertamento probatorio. Chiarissima la risposta di Melillo: “Rispetto al dibattito sullo standard probatorio credo bisogna diffidare dalla pretesa di codificare minuziosamente e rigidamente il processo probatorio. È uno sforzo costante e progressivo di adattamento del sistema che è molto delicato, bisogna conservare la responsabilità di un modello normativo che ha richiesto sangue per nascere. Sento troppo la voce che vuole ridurre le mafie a mera questione di ordine pubblico. Scaricare tutto sulle fragili spalle del processo penale e di prevenzione è una scorciatoia troppo comoda”. 

Non vuol sentire parlare di ulteriori riforme neanche il procuratore di Bari Roberto Rossi. “Mi auguro che la normativa della prevenzione antimafia venga applicata e non ci siano modifiche che peggiorino il quadro, come purtroppo avvenuto di recente con modifiche in altri campi”, ha affermato a l’Attacco il capo della DDA. “Facciamo in modo che il codice antimafia funzioni e venga applicato. L’introduzione della prevenzione collaborativa e del contraddittorio nei procedimenti di interdittiva antimafia hanno avuto una grande efficacia, soprattutto nelle forme nuove con cui andiamo a individuare i rapporti tra criminalità organizzata e criminalità economica. E’ un errore pensare che la criminalità organizzata sia solo un fatto militare, occorre per questo intervenire in quell’ambito in cui intervengono i capitali mafiosi, l’ambito economico che in qualche modo subisce la criminalità organizzata e non reagisce. Abbiamo una rilevante attività, come prevenzione antimafia, in provincia di Foggia proprio perché quella di Capitanata è da una parte una mafia violenta ma dall’altra parte una mafia degli affari”, ha concluso Rossi.

“Mettere insieme l'esigenza di sicurezza con la tutela dei diritti è molto complicato”, ha detto Sisto in videocollegamento. “Siamo di fronte ad un diritto pressoché totalmente giurisprudenziale, una giurisprudenza che deve fare i conti con le altre giurisprudenze a cominciare da quella comunitaria. La prevedibilità è essenziale. L'interdittiva ha efficacia devastante non solo sull'impresa ma anche sulla sua immagine. Davvero si può pensare che possa avvenire senza un minimo di partecipazione del giudice? L'ambito della discrezionalità prefettizia a me sembra davvero enorme. Peraltro abbiamo un problema di unità della giurisdizione, c'è una pluralità di interventi. Nel caso della prevenzione si avverte particolarmente. Ho condiviso quanto detto da Melillo sulla necessità di controllo sull'operato degli amministratori giudiziari. La via giusta è evitare lo spirito manicheo, il giudice amministrativo valuta solo la legittimità del procedimento”, ha aggiunto Sisto. “Il nostro ordinamento sta prendendo la direzione giusta e quanto sancito dalla Corte costituzionale nel 2019 trova conferma”. Ma quali riforme il governo Meloni porterebbe avanti? Sisto ha risposto solo a titolo personale indicando gli aspetti a suo dire più critici: “Possiamo restituire al giudizio delle Prefetture un minimo di giurisdizione? Possiamo seguire le indicazioni CEDU sul rafforzamento dei presupposti applicativi? Possiamo pensare ad un chiarimento della tutela dei terzi in buona fede? Possiamo pensare ad un maggiore coordinamento a livello europeo? La confisca senza condanna è una prerogativa dell'Italia. Non c'è un doppio binario della Costituzione. Melillo dice che la confisca ha un valore ripristinatorio ed è vero, ma tutto quello che c'è prima corre il rischio di esser altro. Serve una più compiuta riflessione su alcuni parametri”.

“Credo che l'equilibrio virtuoso si sia perso con le interdittive e che lo Stato mostri il suo volto peggiore”, ha tuonato l’avvocato amministrativista lucerino Francesco Follieri, legale anche della coop foggiana San Giovanni di Dio cui a dicembre 2025 fu annullata dal TAR l’interdittiva. “Sulle garanzie procedimentali il legislatore ha posto un qualche rimedio. C'è un aspetto sostanziale, relativo a quando il prefetto può adottare l'interdittiva. Non servono prove né certezze. In caso di occasionalità si deve ricorrere oggi alle misure collaborative. La gamma di imprese colpite è vastissima, che arriva fino all'impresa di filiera che ha solo intrattenuto rapporti economici con l'impresa interdetta”, ha detto Follieri. “Il ragionamento fatto dalla Prefettura è di previsione, la sua conclusione può essere solo probabile. L'antimafia non è una scienza esatta, è molto influenzata dalle situazioni locali. Ogni volta che la Prefettura opera contribuisce alla costruzione del modello probabilistico. Manca un modello affidabile, nessuno è in grado di dire quanto sia probabile. Il giudizio sulla infiltrazione è più frutto di intuito investigativo, è estremamente complesso valutare se sia più probabile l'infiltrazione che il suo contrario. Quello del giudice amministrativo è un sindacato estremamente limitato. L'interdittiva non si fonda sul giudizio di pericolosità sociale dell'impresa ma sulla mera esposizione a un pericolo causato da un altro. Proprio per questo il legislatore dovrebbe introdurre garanzie forti. Dovrebbe esserci un bilanciamento, la rinuncia entro una certa misura. La lotta alla mafia è di importanza capitale ma si deve considerate che le garanzie sono a protezione non del mafioso ma del cittadino”, ha concluso Follieri.

“La provincia di Foggia non mi ha mai fatto mancare lavoro, sia rispetto al riesame che alla prevenzione”, ha esordito il giudice Giovanni Anglana, coordinatore della Terza Sezione Misure di Prevenzione presso il Tribunale di Bari. “Il problema alla base delle misure di prevenzione è quello delle garanzie, pesantemente incise. Il peccato originale è muovere da una disciplina che originariamente prevedeva fattispecie assai vaghe e generiche. Un deficit di tipicità nelle fattispecie. E’ una natura giuridica assolutamente ambigua quella delle misure di prevenzione, che non sono né carne né pesce. Per la confisca ci ha aiutati molto la Corte costituzionale, sollecitata dalla dottrina. Siamo ancora in una situazione in divenire. La Cassazione ci sta imponendo sempre più le garanzie del giusto ed equo processo anche sotto il profilo dell'apparato probatorio necessario. Il giudizio sulla pericolosità sociale non trova una piena corrispondenza con quella della sede penale. Sul principio di prevedibilità siamo stati bacchettati più volte dalla Corte di Strasburgo”, ha sottolineato Anglana.

“La criminalità organizzata è impresa, credito. La mafia fattura, ha relazioni commerciali”, ha ricordato il presidente dell’Ordine degli avvocati, il penalista Gianluca Ursitti, che difende numerose imprese interdette. “Ma proprio perché la prevenzione interviene prima si muove su un terreno in cui il probabile sostituisce il certo. La prevenzione senza misura diventa una sorta di amputazione preventiva. Non bisogna indebolire la prevenzione antimafia ma renderla più chirurgica e intelligibile. Oggi l'interdittiva è uno stigma, una lettera scarlatta da cui l'imprenditore non si libera mai più. Il giorno dopo tale atto prefettizio le banche scappano, i contratti vengono risolti, la gente fugge. Posso fare l'interdittiva anche all'impresa soggiacente di chi ha pagato e non ha avuto il coraggio di denunciare. Il diritto della prevenzione ragiona sul futuro, non accerta una colpa ma valuta la prevedibilità. Il controllo giudiziario non è una assoluzione provvisoria e non è il tema dire che l'imprenditore è una persona perbene. La galassia economica mafiosa non è un luogo uniforme, ci sono imprese oggettivamente nella disponibilità della mafia e ci sono imprese più fragili, imprudenti, esposte ma non per questo consegnate irrimediabilmente alla criminalità. La dottrina parla di prevenzione mite ma la prevenzione mite non è quasi mai. Bisogna intervenire per salvare le imprese recuperabili. Il controllo giudiziario volontario è una sorta di messa alla prova dell'impresa. Mentre nell'amministrazione giudiziale si sostituisce la governance, qui viene affiancato. Una delle condizioni è la recuperabilità dell'impresa. Bisogna capire che gli strumenti di bonifica aziendale sono un tassello fondamentale, non un elemento residuale. L'interdittiva ha un effetto devastante sull'impresa, si fa per dire temporaneo. Il giudizio prefettizio non è oltre ogni ragionevole dubbio, proprio perché anticipatorio e probabilistico. Il controllo giudiziario rappresenta una via di uscita per l'impresa interdetta, causa la sospensione degli effetti dell’interdittiva. A volta è l'unica via che l'impresa ha, ma presuppone un ricorso amministrativo pendente e la recuperabilità dell'impresa, quindi occasionalità del condizionamento”.

“Il tema della prevenzione antimafia è uno dei più complessi dell’ordinamento giuridico italiano e non solo”, ha sottolineato a l’Attacco la docente Unifg Angela Procaccino, ordinaria di Diritto processuale penale presso il dipartimento di Giurisprudenza. “Il nostro sistema, in realtà, ha avuto un suggello di compatibilità costituzionale e anche convenzionale, cioè nei confronti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ciononostante permangono delle criticità e tensioni sul versante delle garanzie procedurali e soprattutto dello standard probatorio, ovvero della indeterminatezza della fattispecie e della soglia probatoria sufficiente e necessaria per accedere alla misura di prevenzione. Uno dei problemi principali è quello relativo alla misura ablatoria della confisca, ci sono problemi però anche rispetto alla prevenzione cosiddetta collaborativa”, ha aggiunto Procaccino. “La sede del recepimento della direttiva comunitaria 1260/2024 sarà la sede forse più opportuna per un ritocco del codice antimafia, anche se a mio avviso non sarà tanto facilmente disciplinato un ritocco chiamato a specificare e definire alcune garanzie procedurali, come i tempi, e la soglia probatoria”. Tale direttiva rafforza la lotta alla criminalità organizzata armonizzando le norme sul recupero e la confisca dei beni, estendendo il modello italiano di prevenzione patrimoniale a livello europeo. Gli Stati membri devono recepirla entro il 23 novembre prossimo. “Questo perché”, ha concluso la docente Unifg, “è il fulcro della questione, è un’operazione improba e delicatissima che contrappone versanti le cui posizioni sono obiettivamente forse inconciliabili: da un lato la magistratura, dall’altro l’avvocatura, nel confronto anche con la dottrina”.

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