Guerra tra Piemontese e Nobiletti raccontata da una sentenza del Tar Puglia che riguarda l’assetto scolastico

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In Capitanata può succedere perfino che sia una sentenza di Tribunale Amministrativo Regionale a raccontare la storia politica degli ultimi anni del centro-sinistra. Succede con il pronunciamento di due giorni fa a proposito del dimensionamento scolastico varato dalla Regione Puglia nel penultimo giorno del 2024, con una lunga serie di disposizioni, tra fusioni, accorpamenti e soppressioni evidentemente non concordate né con l’ente provincia e tanto meno con i Comuni che avrebbero poi dovuto attuarle. Ma a Palazzo Dogana non l’hanno mai mandata giù, e infatti hanno impugnato quella delibera della Giunta Emiliano che già all’epoca era parsa il risultato di un vero e proprio blitz oggi rivelato apertamente anche dalla Corte barese, mettendo per iscritto in maniera chiara che su alcuni provvedimenti c’era stata la “manina” degli assessori regionali, il salentino Sebastiano Leo (all’Istruzione) e Raffaele Piemontese (alla Sanità). A quest’ultimo era stata attribuita soprattutto la contestata e improvvisa decisione di fondere in un solo istituto l’alberghiero Mattei e l’IIS Fazzini-Giuliani, provocando un malcelato malcontento che poi si è tramutato nell’iniziativa giudiziaria a cui ha aderito il Comune di Foggia a sostegno della Regione, e quello di Vieste a supporto della Provincia, entrambi guidati da Giuseppe Nobiletti. Quelli erano i mesi in cui la contrapposizione tra quest’ultimo e il dominus del Pd di Capitanata, era al massimo, oggi solo apparentemente rientrata dopo un nuovo accordo poggiato sul precedente Consiglio provinciale e recentemente rinnovato. L’udienza più importante risale a novembre scorso, quando si sono ritrovati in aula tutti gli avvocati delle parti (per la Provincia, Antonio Leonardo Deramo e Ilaria Mari, per la Regione Carmela Patrizia Capobianco, per il ministero Piersabino Salvemini, per il Comune di Foggia Roberta Chiarella, Renata Fiore e Antonella Carlomagno, per il Comune di Vieste, Michele Fusillo) per discutere di un provvedimento che in realtà ha già sortito i suoi effetti nell’attuale anno scolastico (e con la prospettiva dei prossimi due), visto che le disposizioni hanno riguardato non solo la questione delle due scuole superiori viestane, ma anche altre situazioni garganiche e del capoluogo. I giudici baresi (presidente Gianmario Palliggiano, estensore Carlo Dibello) hanno ritenuto che quelle modifiche non si potevano fare, perché prive di numerosi requisiti, e quindi hanno annullato tutte la parte “foggiana” della delibera.

La contestata delibera 1891 del 30 dicembre 2024 aveva apportato diverse modifiche al Piano provinciale e al le istanze dei singoli Comuni precedentemente concordate. Oltre alla fusione tra i due istituti secondari di Vieste, per esempio c’era stata la creazione a Cagnano Varano di un unico istituto tra il comprensivo D’Apolito e il liceo Maria Immacolata, limitatamente al plesso locale che faceva parte dell’istituto di istruzione superiore De Rogatis-Fioritto di San Nicandro. A San Giovanni Rotondo c’era stato l’accorpamento dell’istituto comprensivo Pascoli-Forgione all’omologo Melchionda-De Bonis, tuttavia senza il plesso di Via Lauriola che invece era finito nella competenza del Dante-Galiani. Al Publio Virgilio Marone di Vico era stato aggiunto l’indirizzo “Linguistico”, al Libetta di Peschici invece era spuntato “Informatica e Telecomunicazioni” che dal 2027 sarebbe diventato articolazione “Informatica”.

A Foggia, invece, era stata disposta la fusione tra il circolo didattico San Ciro e l’istituto comprensivo De Amicis-Pio XII, per la quale il Comune in udienza ha messo le mani avanti, mostrando di aver accettato di buon grado quella disposizione. “L’Ente ricorrente - hanno scritto i giudici assume che la Regione abbia disatteso il rilevante apporto partecipativo fornito dalla Provincia interessata sia per quel che riguarda il Piano di dimensionamento scolastico, sia in relazione al Piano provinciale, con un atto unilaterale che abbia “alterato” le scelte condivise durante il procedimento partecipato, in spregio alle linee di indirizzo da essa approvate. È senz’altro vero che la Regione disponga in materia di una potestà di approvazione, ma questa incontra un limi te nella necessità di fare in modo che ogni intervento emendativo approvato in sede provinciale sia portato a conoscenza nelle forme adeguate e sia, in definitiva, oggetto di contraddittorio e di una decisione parteci pata e dibattuta”. In buona sostanza, alla Regione spetta il compito di elaborare gli indirizzi generali di programmazione della rete scolastica e di coordinamento tra le istanze degli enti locali, mentre alle Province e ai Comuni compete la concreta redazione dei piani e della funzioni, sulla base delle linee guida comunque ricevute.

“Eventuali modifiche della Regione devono inquadrarsi nel quadro sopra riportato e, pertanto – ha aggiunto la Corte devono essere sorrette da una idonea motivazione che manifesti il loro collegamento con il potere di coordinamento, nell'ambito di una dialettica tra istituzioni che deve ispirarsi al principio di leale cooperazione. Le modifiche introdotte estemporaneamente solo in sede di discussione della delibera della Giunta, mediante emendamenti degli assessori Leo e Piemontese, sarebbero illegittime, poiché incidono proprio sugli accorpamenti degli istituti, travalicando i limiti delle attribuzioni della Regione e “invadendo” una competenza che la normativa riserva alla Provincia di Foggia per il secondo ciclo e ai Comuni per il primo ciclo. Ogni perplessità sul punto avrebbe dovuto essere manifestata dalla Regione in sede di conferenza di servizi istruttoria del 16 dicembre 2024 garantendo il contraddittorio con l’ente provinciale”. La Regione si è difesa affermando che non avrebbe fatto altro che esercitare prerogative sue proprie nella specifica materia, visto che la Provincia avrebbe legittime aspettative dei Comuni coinvolti nella programmazione e che sarebbero state salvaguardate solo a Bari.

“La delibera di giunta regionale, nella parte in cui sottende una diversa valutazione dell’ente regionale rispetto alle ipotesi di dimensionamento formulate dalla Provincia, non è solo frutto di una violazione delle garanzie partecipative, ma anche priva di motivazione in relazione al diverso avviso elaborato a livello regionale senza ulteriore apporto consultivo dell’Ufficio scolastico regionale. E quindi consegue la necessità di riavviare il contraddittorio procedimentale in ordine al diverso assetto che la Regione vorrebbe dare alla rete scolastica. Risulta inoltre violato il canone di buon andamento della Pubblica amministrazione, nella specifica declinazione di efficienza, economicità, efficacia del potere pubblico”. E viene fatto proprio l’esempio specifico della decisione riguardante Vieste, per la quale la Provincia ha evidenziato almeno sette criticità, tra cui quella di mettere insieme un Convitto con una normale scuola secondaria, con tutte le conseguenze didattiche, educative e amministrative: “Costituisce spia di un eccesso di potere la decisione di fondere i due istituti superiori” è stata la tesi del Tar.

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