Le ragioni della Corte d’Appello sul proscioglimento del Foggia: “Forza maggiore per via di infiltrazioni mafiose”

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Prosciolti. Il Foggia ed il suo amministratore unico Michele Bitetto escono “immacolati” dalla sentenza di primo grado con cui il Tribunale Federale Nazionale aveva inflitto al club rossonero 3 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione in corso e 6 mesi di inibizione al dirigente. L’appello infatti ha ribaltato il primo verdetto, la Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite, ha deciso di azzerare le sanzioni inflitte a seguito del mancato versamento di stipendi e contributi relativi al mese di febbraio ‘25. Un verdetto senza precedenti, che rischia ora di fare giurisprudenza, per la prima volta nel calcio professionistico italiano è stata difatti comprovata che è stata la “forza maggiore” derivante da infiltrazioni mafiose a non aver consentito al club di ottemperare alle scadenze federali. Lo stabilisce il dispositivo con cui la Corte Federale d’Appello lo scorso 17 settembre ha reso note le motivazioni del proscioglimento su tutta la linea del Foggia.

IL CASO E LE SANZIONI. La vicenda, come si ricorderà, muove le mosse dal deferimento del 4 maggio scorso emesso dalla Procura Federale, che aveva contestato a Bitetto e al Foggia il mancato pagamento entro il termine ultimo e perentorio del 16 aprile di stipendi, versamenti al Fondo di fine carriera, contributi INPS, versamenti al Fondo di fine carriera e stipendi netti relativi a la mensilità di febbraio ‘25. Il TFN nella circostanza, pur riconoscendo la gravità del contesto in cui si trovava ad operare il club di Nicola Canonico, inflisse 3 punti di penalizzazione al Foggia e 6 mesi di inibizione a Bitetto. Una decisione che pur tenendo conto delle circostanze eccezionali che aveva in qualche modo ammorbidito la sanzione, non riconosceva comunque la sussistenza della causa di “forza maggiore”.

L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA. Il quadro che ha portato al ribaltamento della sentenza, emerge chiaramente dal provvedimento dell'8 maggio scorso del Tribunale di Bari, che dispose l'amministrazione giudiziaria della società ai sensi dell'articolo 34 del DL del ‘11, il cosiddetto Codice antimafia. La Corte Federale aveva sottolineato come non esistessero precedenti di applicazione di misure interdittive antimafia a società calcistiche professionistiche, il che rendeva necessario un approccio diverso ed innovativo. Fondamentale in questo senso è stata la distinzione tra l'amministrazione giudiziaria dell'articolo 34 e il controllo giudiziario dell'articolo 34 bis del Codice antimafia: il primo intervento, più penetrante, è riservato ai casi di infiltrazioni mafiose caratterizzate da "stabilità, radicalizzazione e permanenza", mentre il secondo si applica a situazioni di carattere occasionale ed episodico.

LA FORZA MAGGIORE. Le Sezioni Unite hanno riconosciuto che le condotte mafiose avevano raggiunto una "capacità soverchiante, stabilizzate e radicalizzate" tale da "annullare e comunque assorbire la libertà di autodeterminazione" dell’ex presidente e della società. Il condizionamento ambientale, come hanno specificato i giudici federali, "non è stato frutto di suggestioni delle vittime, né può essere degradato a semplice elemento idoneo atto a giustificare il mancato adempimento", ma si era rivelato "molto pervasivo, penetrante, crescente fino ad asfissiare, nel mese di aprile ‘25, la libertà di autodeterminazione del presidente e della squadra di calcio". L'obiettivo finale era quello di "costringere la proprietà a disfarsi del controllo della società in favore di soggetti gravitanti nel complesso aggregato mafioso, dopo aver svilito il valore delle azioni". Le pressioni erano diventate talmente insostenibili da portare alle dimissioni del presidente proprio in coincidenza con la scadenza degli adempimenti federali del 16 aprile scorso, appena 20 giorni prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria.

LA COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA. Canonico e la sua famiglia erano state vittime dirette delle attività criminose, l’ex presidente aveva anche "pubblicamente denunciato le condotte malavitose in suo danno" e aveva "collaborato con gli organi della Giustizia ordinaria per fare emergere le attività delittuose", come riportato nel provvedimento del Tribunale di Bari. La Corte ha anche evidenziato come la holding del presidente disponesse "delle risorse economiche per il pagamento degli emolumenti e tributi oggetto di deferimento", sottolineando che l'inadempimento non era dovuto a difficoltà finanziarie, ma esclusivamente alle pressioni criminali subite. Significativo è stato il fatto che stessa Procura Federale della Figc, alla luce degli elementi emersi, abbia "concluso per il proscioglimento dei deferiti sia in primo grado sia nel giudizio di reclamo, con motivazioni a sostegno della sussistenza della causa di forza maggiore". Di tutta rilevanza l’intervento dell’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Bari, il prof. Chionna, nell’udienza dell'8 settembre scorso "a sostegno della linea difensiva e delle richieste dei reclamanti, confermando di aver registrato l'esistenza di condizionamenti di origine mafiosa nel periodo antecedente l'emissione del provvedimento del Tribunale di Bari dell’8 maggio”.

IL VERDETTO. La decisione delle Sezioni Unite si è basata sui consolidati principi in materia di “forza maggiore nella giustizia sportiva”. Nel caso specifico, l'inadempimento è stato riconosciuto come "determinato da causa non imputabile", sussistendo quei fattori che "da un canto, non sono riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere e, d'altro canto, sono tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo", secondo quanto stabilito dalla Cassazione Civile nella sentenza n. 15712 del ‘02.

PRECEDENTE STORICO. La decisione rappresenta un precedente di portata storica nel panorama della giustizia sportiva ita liana. Per la prima volta, un organismo federale ha riconosciuto che le infiltrazioni mafiose possono configurare una causa “di forza maggiore” tale da escludere completamente la responsabilità disciplinare di una società sportiva e dei suoi dirigenti. L'ordinamento sportivo, hanno sottolineato le Sezioni Unite, "pur nella sua autonomia, non può infatti tollerare e giustificare la intromissione di organizzazioni mafiose che condizionano ab externo le attività delle società sportive con condotte criminali volte ad acquisire il possesso forzoso della squadra di calcio, attraverso la commissione di una serie di fatti reato e con intimidazioni mafiose nei confronti di tesserati e di dirigenti della società".

NUOVI POSSIBILI SCENARI. Il proscioglimento del Foggia potrebbe ora definire nuovi scenari. Nello scagionare il club rossonero, la sentenza apre anche un altro fronte: come si ricorderà, infatti, per il mancato pagamento degli emolumenti, 4 ex tesserati (Emmausso, Gala, Salines e Silvestro) si rivolsero al Collegio arbitrale per ottenere lo svincolo d’ufficio. Iter che si concluse positivamente per i calciatori, che così hanno ottenuto la risoluzione contrattuale. Il Foggia si oppose ed inoltrò ricorso che sarà discusso il prossimo 23 settembre presso il Tribunale del Lavoro di Firenze. Difficile che si arrivi all’annullamento dei tesseramenti, più probabile invece che Audace Cerignola, Campobasso, Trapani e Triestina (le società in cui attualmente militano i 4 calciatori) siano condannate ad un risarcimento economico nei riguardi del Foggia.

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testatina dillo al direttore WEB

 



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