Continuano i problemi per il Consorzio ASI di Foggia rispetto alle imprese che vogliono realizzare impianti rinnovabili incompatibili coi progetti dell’ente pubblico economico per le aree industriali. Il presidente Agostino De Paolis lo ha detto chiaramente a l’Attacco: “Le nostre aree industriali sono state assalite dalle richieste. Ma se io su quell'area ho fatto un programma, devo realizzare infrastrutture, illuminazione, strade, devo fare dei lotti produttivi, come faccio a realizzare tutto ciò e a far sviluppare il territorio se tu mi riempi di proposte di impianti rinnovabili? I proprietari di quelle aree sono perlopiù agricoltori. Oggi l'ex palazzinaro di Foggia va dall'agricoltore, fa un preliminare e poi si presenti in ASI dicendo “qua devo realizzare” e l’ASI non si può neanche opporre. A giugno scorso è entrata in vigore una norma nazionale che prevede che nelle aree industriali si possono realizzare impianti con una semplice comunicazione alla quale non ti puoi opporre. Allora se la comunicazione tu me la fai in maniera selvaggia io l'ampliamento non lo faccio neanche. Lo sviluppo deve essere legato ai lotti produttivi, le rinnovabili non lo producono”. Con l’attuale normativa è il Consorzio ad avere la peggio, come dimostra l’ultima sentenza in ordine di tempo.
E’ quella, pubblicata lo scorso 24 febbraio, con cui il Consiglio di Stato, massimo giudice amministrativo, ha rigettato il ricorso presentato dal Consorzio ASI, difeso come al solito dall’avvocata sipontina Annarita Armiento, contro la milanese Lumistudio srl per la riforma della sentenza breve del TAR Puglia del 2024 favorevole alla srl (di cui l’Attacco scrisse a marzo 2024). In primo grado il TAR accolse il ricorso di Lumistudio per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a Foggia. Nell’ottobre 2022, l’impresa attivò presso il Comune di Foggia la “procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile” (cosiddetto P.A.S.) per i lavori di realizzazione di un impianto di produzione da fonte solare fotovoltaica della potenza nominale totale pari a 5,54385 MWp e in immissione pari a 5,0 MWp – e relative opere di connessione alla rete elettrica – da installarsi in agro foggiano, più precisamente in località Posta Crocetta.
L’ente comunale non volle indire alcuna conferenza di servizi, preferendo semplicemente acquisire il parere non favorevole da parte del Consorzio ASI. Nell’aprile 2023, l’ente guidato da De Paolis disse no alla richiesta “in quanto non congrua rispetto al nuovo Piano urbanistico di adeguamento ed ampliamento dell’agglomerato ASI di Foggia località Incoronata”. Poi, il 31 agosto 2023, il Comune di Foggia negò il rilascio dell’attestazione di PAS, sulla base del parere sfavorevole dell’ASI impugnato da Lumistudio srl. Il TAR barese estromise dal giudizio la società e-Distribuzione spa in quanto estranea alla fattispecie in esame, dichiarò inammissibile il ricorso principale (per carenza d’interesse, in quanto diretto a ottenere l’annullamento di un atto privo di carattere autonomamente lesivo) ma accolse i motivi aggiunti contro il diniego del Comune annullando l’atto comunale per difetto d’istruttoria e di motivazione.
Come lamentato da De Paolis su queste colonne, anche Lumistudio aveva dimostrato al TAR di avere la disponibilità del terreno in forza del preliminare di costituzione del diritto di superficie e il giudice di primo grado sentenziò che a nulla rilevava che “le particelle sulle quali è previsto il passaggio dell’elettrodotto siano di proprietà del Consorzio, essendo stata richiesta l’autorizzazione per tale ragione”. In secondo luogo, dopo aver ribadito la natura dei piani adottati dagli enti consortili ed il loro rapporto con gli strumenti urbanistici comunali, il TAR aveva ritenuto che “il parere del Consorzio, e il conseguente diniego del Comune, pertanto, sono illegittimi per difetto d’istruttoria e di motivazione, non potendo un piano non ancora adottato (dal Comune) determinare automaticamente il diniego dell’attestazione PAS e, pertanto, vanno annullati”. Adesso anche il Consiglio di Stato ha dato ragione all’impresa e torto a De Paolis, autore dell’appello.
Invano il Consorzio ASI ha lamentato che “la società non avrebbe avuto alcun titolo di legittimazione (proprietà o disponibilità degli immobili interessati dall’impianto) al momento della presentazione dell’istanza” e che “le particelle immobiliari interessate dalla realizzazione delle opere di connessione elettrica risultano tutte intestate al Consorzio ASI di Foggia”. “La verifica circa la disponibilità dell’area deve essere svolta dall’amministrazione mediante l’esercizio del relativo potere di controllo entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di PAS”, si legge nella sentenza. Il Consorzio ASI ha ribadito in appello che, col parere negativo, “non ha inteso bocciare il progetto dell’impianto fotovoltaico in quanto tale”, ma “ha espresso il dissenso all’impianto così dove collocato, per chiare ragioni di incompatibilità con il piano urbanistico di ampliamento, rendendosi disponibile alla valutazione ed eventuale approvazione di soluzioni ubicative differenti, conformi al piano”, aggiungendo che “basterebbe spostare l’impianto di poche decine di metri”, essendo attualmente anche in contrasto con il sistema della viabilità. Ebbene, il Consiglio di Stato ha sottolineato come per stessa ammissione del Consorzio ASI “il piano urbanistico di adeguamento ed ampliamento della zona ASI di Incoronata non ha ancora scontato i termini previsti dalle norme di settore per la sua approvazione, ed in tal senso il Consorzio, quale soggetto proponente, dovrà trasmetterlo al Comune di Foggia”.
“Pertanto, in mancanza del completamento dell’iter di approvazione del piano, deve ritenersi illegittima la motivazione del provvedimento fondata sull’asserito contrasto con le nuove previsioni urbanistiche”, evidenzia la sentenza. “In mancanza di una diversa disposizione regionale, i piani consortili della Puglia sono ancora regolati dalla normativa statale. Deve ritenersi che il piano urbanistico in esame, al momento del parere sfavorevole impugnato, si trovasse ancora nella fase di adozione, dovendo ancora essere trasmesso al Comune di Foggia, poi pubblicato e infine approvato”. Infine il Consiglio di Stato ha ritenuto insussistente un principio di salvaguardia, “in base al quale le istanze per la realizzazione degli impianti come quelli in esame non potrebbero essere approvate nelle more del procedimento di approvazione di uno strumento di pianificazione sovracomunale (il piano consortile) che ne inibisce la realizzazione in una determinata area. Peraltro, nel caso di specie, non risultano neanche adottate specifiche misure di salvaguardia da parte del Comune interessato, il quale si è limitato ad opporre un diniego alla istanza di PAS sulla base del mero parere sfavorevole del Consorzio ASI”. Ecco perché il Consiglio di Stato ha infine deciso che “l’appello deve essere rigettato”, condannando il Consorzio ASI a pagare 5mila euro come spese di lite.
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