“Manfredonia e Reggio Calabria meritavano lo scioglimento, Foggia no”. La controrelazione del centrodestra

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Un’assemblea pubblica, programmata per la seconda metà di settembre, per analizzare, cinque anni dopo, lo scioglimento per mafia del consiglio comunale di Foggia. E’ quella che stanno preparando le segreterie cittadine delle forze di centrodestra, che ha già svolto due riunioni organizzative al riguardo. Al centro di questa operazione, svelata ieri da l’Attacco, c’è una relazione tecnico-giuridica sull’insussistenza, a loro dire, dei presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale di Foggia. Si esaminano criticamente i presupposti del provvedimento, assumendo quali termini di comparazione gli scioglimenti del Comune di Manfredonia, nel 2019, e del Comune di Reggio Calabria, nel 2012, considerati atti “dal fondamento non seriamente discutibile”. La tesi che si intende dimostrare è che il provvedimento adottato nei confronti del Comune di Foggia non soddisferebbe il triplice requisito di concretezza, univocità e rilevanza degli elementi richiesto dall’articolo 143 Tuel, “perché: muove da vicende corruttive comuni, prive di qualsivoglia qualificazione o aggravante mafiosa e ancora allo stadio delle indagini preliminari; valorizza relazioni personali episodiche, in parte travisate e in parte processualmente smentite, riferite a figure prive di reale capacità di incidere sulla formazione della volontà dell’ente; converte in indici di condizionamento mafioso ordinarie criticità gestionali ascrivibili, per espresso riconoscimento della stessa relazione prefettizia, all’apparato burocratico; omette, infine, di considerare la pronta reattività dell’ente alle interdittive antimafia sopravvenute e la costante azione pubblica di contrasto alla criminalità organizzata promossa dagli organi elettivi”. 

La comparazione con i casi di Manfredonia e di Reggio Calabria, vi si spiega, “renderà evidente che la distanza tra quei quadri indiziari e quello foggiano non è di grado ma di natura”. Secondo tale relazione nessuno dei quattro pilastri su cui poggiava la proposta ministeriale di scioglimento del Comune di Foggia - il contesto criminale del capoluogo e della provincia, le vicende corruttive emerse a decorrere dal febbraio 2021, le relazioni personali di alcune figure (due ex consigliere comunali, un ex consigliere, due dipendenti), le criticità riscontrate in otto settori di attività e servizi - reggerebbe al vaglio dei requisiti di legge “e soprattutto manca, in radice, ciò che la giurisprudenza esige in via pregiudiziale, ossia l’indicazione di un solo atto deliberativo degli organi elettivi che risulti piegato, per effetto dei pretesi collegamenti, agli interessi delle consorterie”.

“È significativo che la stessa relazione prefettizia, nelle conclusioni, ridimensioni l’addebito rivolto al vertice politico-amministrativo alla mancanza di un efficace controllo o vigilanza, riconoscendo che diverse delle deviazioni riscontrate sono addebitabili all’apparato burocratico: il che equivale ad ammettere l’assenza di quell’alterazione della volontà degli organi elettivi che costituisce il cuore della fattispecie”, si sottolinea.

Quando si arriva ai “due casi paradigmatici” di Manfredonia, “perché appartenente alla medesima provincia e al medesimo contesto criminale”, e Reggio Calabria, “perché primo capoluogo di provincia destinatario della misura e perché la relativa relazione ministeriale esibisce con particolare nitidezza la fisionomia tipica del condizionamento rilevante”, si sottolinea la distanza: “A Reggio Calabria un eletto è tratto in arresto per appartenenza ad associazione mafiosa e un secondo amministratore locale per concorso aggravato dall’aver favorito un sodalizio; a Manfredonia il numero due dell’ente intrattiene un rapporto personale, conviviale e fotograficamente documentato con un vertice del clan, un’assessora ne è la difensora di fiducia e un consigliere è socio in affari del figlio convivente del reggente. A Foggia nessun amministratore risulta indagato per reati associativi mafiosi né per fatti aggravati dal metodo mafioso: i pretesi collegamenti si riducono a una relazione affettiva priva di ricadute amministrative dimostrate, a contatti istituzionali sfociati in archiviazione, a un dato anagrafico travisato e a un titolo cautelare annullato dal riesame. Quanto alla proiezione oggettiva sull’azione dell’ente: a Reggio Calabria oltre la metà degli affidamenti esaminati va a imprese collegate ai clan e un capomafia orienta le scelte della municipalizzata; a Manfredonia concessioni, partecipate e servizi costituiscono appannaggio stabile delle famiglie egemoni, con inerzia pluriennale su abusi macroscopici. A Foggia il dato è rovesciato: alle interdittive l’ente reagisce in pochi giorni, nega il ripristino dei rapporti, sollecita esso stesso le verifiche e domanda il commissariamento dell’impresa concessionaria; nei settori in cui la proposta evoca contiguità, nessuna interdittiva è mai stata emessa. Quanto, infine, all’atteggiamento verso i presidi di legalità: a Reggio Calabria l’ente si sottrae alla stazione unica appaltante e le partecipate violano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; a Manfredonia il protocollo di legalità è sistematicamente disapplicato. A Foggia gli organi elettivi si costituiscono parte civile nei processi di mafia, destinano i beni confiscati a usi sociali e chiedono formalmente l’istituzione in città di una sezione distaccata della Corte d’appello e della Direzione distrettuale antimafia. La conclusione comparativa è obbligata: nei casi assunti a paragone gli elementi soggettivi e oggettivi esistono, sono densi e si saldano in un rapporto causale evidente; nel caso foggiano i due poli mancano entrambi e manca il nesso”. Ma “il dato che, più di ogni altro, segna la distanza dai precedenti esaminati è il seguente: a carico del sindaco, dei componenti della giunta e dei consiglieri comunali di Foggia non risulta, dagli atti posti a fondamento del provvedimento, alcuna indagine per reati di criminalità organizzata”.

“Nessuna contestazione ai sensi dell’art. 416-bis c.p., nessuna ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa, nessuna aggravante ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p. Le uniche vicende penali che attingono taluni ex amministratori riguardano fatti corruttivi comuni, allo stadio delle indagini preliminari e privi di qualsivoglia collegamento accertato con le consorterie; l’unico titolo cautelare che evocava rapporti con un sodalizio, riferito peraltro a un dipendente e non a un eletto, è stato annullato dal Tribunale del riesame. A Reggio Calabria lo scioglimento poggiava sull’arresto di un eletto per appartenenza a un’associazione mafiosa; a Manfredonia, sulla contiguità personale, documentata e perdurante, del vicesindaco con il vertice del clan e su una rete di cointeressenze familiari diffusa nell’intera compagine e nelle partecipate. A Foggia nulla di tutto ciò esiste”, continua la relazione oggetto delle riunioni del centrodestra.

“Ne discende che difettano, nel caso di specie, tutti i presupposti dell’articolo 143 Tuel: gli elementi non sono concreti, poggiando su ipotesi accusatorie fluide, dati travisati e titoli cautelari annullati; non sono univoci, poiché ogni episodio ammette – e in più casi impone – letture alternative incompatibili con il condizionamento; non sono rilevanti, non essendo individuata alcuna ricaduta sulla formazione della volontà degli organi elettivi; e manca la “stringente conseguenzialità” richiesta dalla Corte costituzionale tra i pretesi collegamenti e la pretesa compromissione”.

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testatina dillo al direttore WEB

 



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