Respinto ricorso Foggia Calcio per 4 tesserati svincolati d'ufficio: la sentenza del Tribunale di Firenze

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Il Tribunale di Firenze (Sezione Lavoro) ha respinto i ricorsi presentati dal Calcio Foggia contro lo svincolo d'ufficio di quattro calciatori (Gala, Emmausso, Salines e Silvestro). I giocatori, come si ricorderà, nella scorsa stagione avevano ottenuto la rescissione dal Collegio Arbitrale a seguito di alcune mensilità non corrisposte, e la decisione del tribunale fiorentino ha confermato la legittimità dei loro svincoli.

Con ricorso depositato in data 22 luglio ‘25 il Foggia, difeso dall’avvocato Vasco, aveva impugnato il lodo arbitrale emesso in data 16 giugno ‘25 dal Collegio Arbitrale presso F.I.G.C., con il quale era stato dichiarato risolto per morosità della società il contratto d i lavoro sportivo dei 4 tesserati con condanna della stessa al pagamento delle retribuzione al risarcimento del danno.

La Società aveva contestato la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per l'erronea mancata concessione del rinvio dell'udienza fissata per  il giorno 16 giugno ‘25, che ha impedito di provare la causa di forza maggiore; l'omessa valutazione delle argomentazioni difensive  in quanto la decisione penalizzerebbe una vittima di condotte criminali e accorderebbe al calciatore un ingiusto arricchimento; il vizio di motivazione in quanto apparente e inadeguata. I diretti interessati hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, in quanto volto a un riesame del merito della decisione arbitrale, non consentito in sede di impugnazione di lodo irrituale. Nel merito, hanno sostenuto la piena correttezza del lodo, quale puntuale applicazione delle norme dell'Accordo Collettivo, evidenziando come il diritto alla risoluzione si fosse già consolidato prima dell'intervento dell'amministrazione giudiziaria e del pagamento tardivo. Hanno, inoltre, contestato la sussistenza dei presupposti per l a richiesta cautelare, anche in ragione del loro nuovo tesseramento con altre società sportive.

La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

La vicenda trae origine dal rapporto di lavoro sportivo professionistico tra le parti, regolato da contratto e dall'Accordo Collettivo AIC-Lega Pro-FIGC. Con lettera di messa in mora del 24 aprile ‘25, i tesserati richiedevano il pagamento delle retribuzioni  per i mesi di febbraio e marzo ‘25. Scaduto infruttuosamente il termine di 20 giorni previsto dall'Accordo Collettivo, i calciatori adivano il Collegio Arbitrale in data 27 maggio ‘25, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento della Società. Che provvedeva al pagamento delle retribuzioni arretrate con bonifico in data 4 giugno ‘25  e si costituiva nel procedimento arbitrale contestando ed impugnando la domanda ricorrente.

In sintesi, la società Calcio Foggia contestava il rito d'urgenza proposto dai calciatori deducendo l'avvenuto pagamento - alla data della riunione arbitrale - degli emolumenti ed indennità richieste dal ricorrente e che il mancato rispetto dei tempi previsti per i l pagamento non fosse ascrivibile a causa imputabile a club, ma vicende esterne che richiedevano l'intervento della Procura della Repubblica e della D.D.A. e che portavano alla nomina di un Amministratore Giudiziario. Il Collegio Arbitrale, rigettata l'istanza di rinvio, emetteva il seguente lodo  "dichiara risolto a decorrere dal 16 giugno ‘25 il contratto di lavoro sportivo professionistico decorrente tra le parti a far data dal 29 gennaio ‘25, per morosità della società datrice; accerta e dichiara la società Foggia Calcio, tenuta a corrispondere ai tesserati a titolo di retribuzione lorda maturata nel mese di maggio ‘25. Il lodo, inoltre, appare adeguatamente motivato in quanto rende percepibile l'iter logico-giuridico seguito dagli arbitri”.

“Nel caso d i specie, la motivazione del lodo è chiara in quanto individua correttamente la norma applicabile, ricostruisce la sequenza fattuale (messa in mora, scadenza del termine, ricorso arbitrale, pagamento tardivo), e ne trae la conclusione vincolata prevista dalla disciplina collettiva, ossia la risoluzione del contratto - si legge -. Le ragioni del rigetto delle difese della Società sono esplicitate, seppur sinteticamente, nel rilievo della loro carenza probatoria. Tale motivazione è logicamente coerente e sufficiente a sorreggere la decisione. In definitiva, assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere rigettato”.

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testatina dillo al direttore WEB

 



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