Continua il clamoroso scontro istituzionale che, da diversi mesi, vede contrapposti il Consorzio ASI di Foggia, da un lato, e l’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale, dall’altro, sostenuta dal Comune di Manfredonia. Tutto ruota intorno alla nuova delimitazione delle aree demaniali relative alla zona del Bacino alti fondali (quello che i sipontini chiamano porto industriale) e delle aree retroportuali. E’ fissata per il 16 luglio prossimo, presso il Tribunale di Foggia, la prima udienza del processo nato dalla decisione del presidente del Consorzio ASI, Agostino De Paolis, di impugnare il decreto di delimitazione (già esecutivo), con richiesta al giudice di accertare e confermare la piena proprietà in capo al Consorzio ASI Foggia delle aree retrostanti alla radice del Bacino alti fondali del porto di Manfredonia ricomprese nel demanio marittimo per effetto del verbale di delimitazione n. 29, approvato con decreto n. 202/2025 adottato dalla Direzione marittima di Bari di concerto con il direttore regionale dell’Agenzia del Demanio (comunicato al Consorzio ASI il 17 novembre 2025). Riguarda ben 34 particelle del catasto terreni e fabbricati dei Comuni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo di proprietà del Consorzio. Si domanda al giudice di accertare la nullità con conseguente disapplicazione o annullamento del verbale di delimitazione e di tutti gli atti connessi. Nei giorni scorsi la giunta comunale sipontina, guidata dal sindaco Domenico la Marca, ha deliberato la costituzione dell’ente in tale giudizio per difendere le risultanze del verbale e “per difendere gli interessi del Comune di Manfredonia rispetto ad un’area strategica per lo sviluppo del nostro territorio”. La disputa è nata dalla decisione della Commissione di delimitazione di dichiarare demaniali marittime alcune aree retroportuali di proprietà del Consorzio, ampliando così il demanio marittimo a danno del Consorzio ASI. L’ente di De Paolis, dunque, contesta la legittimità di tale ampliamento, sostenendo che la procedura adottata (articolo 32 Codice della navigazione) non possa essere usata per acquisire nuove aree al demanio ma solo per delimitare confini già esistenti. Dal 2022 al 2025 si susseguirono comunicazioni, osservazioni, tavoli tecnici e atti amministrativi tra Consorzio ASI, AdSP MAM, Capitaneria di Porto e altri enti, senza raggiungere un accordo sulla ripartizione delle aree. Il Consorzio offrì la cessione gratuita di una parte delle aree (80.000 mq) ma si oppose all’acquisizione di ulteriori 120.000 mq, ritenuti essenziali per lo sviluppo industriale e logistico dell’area. Nonostante le opposizioni, la Commissione approvò il verbale di delimitazione che include anche le aree contestate. Le ragioni addotte dal Consorzio sono chiare: sostiene che la procedura di delimitazione non possa essere usata per ampliare il demanio marittimo, ma solo per accertare confini esistenti; che le aree in questione non abbiano i requisiti per essere considerate demaniali (sono lontane dal mare e non funzionali al porto in senso stretto); che la demanializzazione contrasti con la pianificazione urbanistica e con progetti pubblici già finanziati, come il ripristino del collegamento ferroviario Frattarolo-porto; che l’atto metta a rischio investimenti pubblici e attività economiche già in corso (come concessioni temporanee a imprese private). Né va dimenticato come il Consorzio ASI non abbia potuto aggiudicare finora il terreno retroportuale oggetto di gara pubblica all’unico operatore economico partecipante alla procedura.
Del tutto opposta la posizione di AdSP MAM, Ministero ed altri enti. In primis si eccepisce il difetto di giurisdizione del Tribunale di Foggia, ritenendo che le azioni di annullamento di atti amministrativi spettino al giudice amministrativo. La Cassazione ha affermato che il giudice ordinario può disapplicare atti illegittimi, ma non annullarli. Si sostiene che il Tribunale di Bari sia competente per la materia, in base alla normativa sul foro erariale e si chiede di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di alcune amministrazioni, ritenendole estranee alla controversia.
Nella memoria di costituzione si afferma che, rispetto alla contestazione delle modalità di delimitazione e dell’ampliamento del demanio marittimo, la demanialità deriva da norme di diritto pubblico e dalla natura dei beni, non da atti amministrativi. Si aggiunge che le aree retroportuali di circa 80.000 mq sono considerate di proprietà dello Stato, appartenenti al demanio necessario, e non sono state trasferite correttamente al patrimonio statale dal Consorzio. La delimitazione ha solo funzione ricognitiva, per chiarire i confini già esistenti, senza modificare la proprietà.
La giurisprudenza afferma che le aree portuali sono di diritto pubblico per natura, e le opere pubbliche realizzate con fondi pubblici sono demaniali. Il motivo di invalidità del verbale di delimitazione si basa sulla presunta violazione delle norme sul demanio marittimo: secondo AdSP ed altri enti, le aree sono di proprietà pubblica per natura, secondo le norme di diritto pubblico e civile. La delimitazione non può essere considerata un ampliamento, ma un accertamento dei confini esistenti. La demanialità delle aree deriva dalla loro funzione e caratteristiche fisiche, non da atti amministrativi. La normativa e la giurisprudenza confermano che le aree portuali sono di proprietà dello Stato e le opere pubbliche realizzate con fondi pubblici sono demaniali per natura. Dunque le aree portuali sono beni demaniali marittimi, individuati secondo norme e giurisprudenza, e la loro natura non può essere modificata se non tramite legge o provvedimento amministrativo. La demanialità marittima si accerta con atti dichiarativi, non crea il bene, ma ne accerta la natura.
Si rimarca che il Consorzio ASI di Foggia avrebbe omesso di trasferire correttamente le aree e le opere al Demanio dello Stato, non trasmettendo la documentazione richiesta e non ottemperando agli obblighi di trasferimento. Sono ancora in uso alcune strutture, come la caserma dei Vigili del Fuoco e la Guardia di Finanza, mentre altre devono essere acquisite. Sono stati reiterati solleciti senza riscontro, e si sono avviate attività di delimitazione e voltura delle aree. La mancata ottemperanza, si sostiene nella memoria, comporta responsabilità erariali e rischi di perdita di proprietà pubblica. le argomentazioni sono nette: il porto industriale di Manfredonia è considerato demanio necessario, essendo infrastruttura destinata alla navigazione e traffici di interesse nazionale; le aree retroportuali e i sistemi di movimentazione sono parte integrante del demanio. Si sottolinea che la normativa (L. 84/1994) e la giurisprudenza confermano la natura demaniale delle infrastrutture portuali, rimarcando come la delimitazione abbia identificato come demanio tutte le opere e beni con rapporto di strumentalità attuale. Si fa poi riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato 433/2014, riguardante Cagliari, la quale è ritenuta inapplicabile al caso di Manfredonia.
Per l’Autorità di sistema portuale e gli altri enti, il Consorzio ASI non possiede titoli validi di proprietà sui beni portuali e il decreto del commissario ad acta n. 5158/1995 non costituisce titolo di proprietà, ma solo di gestione. Infine si contestano violazioni e inadempimenti del Consorzio ASI, che avrebbe omesso di trasferire e garantire la custodia dei beni pubblici, avrebbe disatteso obblighi di trasferimento formale e manutenzione. Si afferma che la mancata consegna avrebbe impedito l’uso pubblico e la valorizzazione delle aree, inoltre la gestione illegittima e la voltura catastale avrebbero aggravato la situazione.
Rispetto alla responsabilità extracontrattuale del Consorzio le parti chiedono risarcimenti per danni patrimoniali e morali: l’AdSP MAM chiede 110.550 euro per mancato incasso di canoni e occupazioni, mentre l’Agenzia del Demanio richiede risarcimenti per degrado, perdita di valore e mancata disponibilità. Si lamentano anche danni emergenti, relativi a costi di ripristino e manutenzione, come pure il lucro cessante per il mancato utilizzo delle aree per finalità pubbliche e strategiche. Infine, il Consorzio era obbligato a garantire la custodia e manutenzione dei beni pubblici: la mancata manutenzione ha causato degrado e deterioramento, impedendo l’uso pubblico e la valorizzazione delle infrastrutture.
L’AdSP MAM, presieduta da Francesco Mastro, e gli altri enti che si oppongono al Consorzio chiedono infine al giudice di rigettarne le domande dichiarandone infondate le pretese di proprietà privata, accertando la natura demaniale delle aree, condannando l’ente foggiano al risarcimento danni per inadempimento, ma dichiarando innanzitutto l’incompetenza del Tribunale di Foggia e la competenza del Tribunale di Bari, oltre alla esclusione delle amministrazioni non coinvolte dal giudizio, in quanto estranee alla controversia.
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