Bonus edilizi, a de Martino inibito da 5 anni l’accesso alla piattaforma cessione crediti: ora in Cassazione

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Sono trascorsi cinque anni da quando, a dicembre 2021, Mama International Business-Mib srl e Sviluppo Immobiliare Vallè srl di Aosta, aventi l’imprenditore sanseverese Maurizio de Martino come socio e amministratore, furono coinvolte in un’operazione di Procura di Roma e Guardia di Finanza su una presunta maxi truffa per i bonus edilizi del 110%, con richiesta di sequestro preventivo per oltre un miliardo di euro. L’inchiesta ipotizzava falsi crediti d'imposta collegati a interventi edilizi mai realizzati e a fatturazioni considerate fasulle. Da allora, sul fronte dell’inchiesta penale, de Martino attende ancora di capire se e quando ci sarà il rinvio a giudizio, ma la sua vicenda vede anche un contenzioso amministrativo, perché da quel 2021 gli è stato inibito totalmente dall’Agenzia delle entrate l’accesso alla Piattaforma cessione crediti. Come ci si difende se il funzionario pubblico non risponde? E’ questo il motivo che spinse nei mesi scorsi l’uomo, che detesta esser stato definito dalle cronache nazionali “mister miliardo”, ad adire il giudice amministrativo.

TAR e Consiglio di Stato
E’ andata male, però, sia in primo che in secondo grado, come rivelato su queste colonne un mese fa, all’indomani della pubblicazione della sentenza di appello da parte del Consiglio di Stato. Le due srl avevano presentato dapprima ricorso al TAR Puglia per ottenere l’annullamento: dei processi verbali di constatazione (PVC) emessi, rispettivamente, dai Nuclei PEF della Guardia di Finanza di Bari il 12 dicembre 2025 e di Foggia il 18 dicembre 2025, in merito all’accertamento nei confronti delle società in materia di crediti d’imposta per bonus edilizi ordinari; dell’avviso di annullamento catastale in autotutela emesso dall’Ufficio del Territorio – Agenzia delle Entrate di Foggia, con cui sono state annullate retroattivamente le denunce di accatastamento relative al complesso Baia San Felice situato a Vieste; della comunicazione di notizia di reato dell’Agenzia delle Entrate di Roma, inviata il 10 dicembre 2021 alla Procura della Repubblica di Roma, nonché il precedente atto materiale del blocco amministrativo del 2 dicembre 2021 della Piattaforma cessione crediti d’imposta delle ricorrenti.

Il Consiglio di Stato ne ha discusso lo scorso 19 marzo perché le due imprese, difese dall'avvocata sanseverese Maria Marisa De Martino (sorella e socia dell’imprenditore), avevano presentato appello contro l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza perché venisse riformata la sentenza breve con cui il TAR Puglia ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice competente quello tributario. Ma il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello infondato, dovendosi confermare la statuizione del TAR. “Nel giudizio in esame sono stati impugnati atti che si inseriscono nell’attività materiale e procedimentale funzionale all’accertamento delle imposte e/o all’accertamento di un illecito penale sulla quale non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo”, si legge nella sentenza.

“Infatti, nella specie, non si controverte in relazione a regolamenti ed atti generali che rimangono peraltro sempre conoscibili dal giudice tributario in via incidentale, ai fini della relativa disapplicazione e dunque ai fini del sindacato ad esso spettante sull'atto di imposizione, ma si controverte rispetto ad effetti di una complessa indagine riferita a specifici soggetti e relativa ad un ipotizzato sistema fraudolento di creazione di falsi crediti d’imposta per importi molto rilevanti. L’eventuale lesione dei diritti dell’appellante, ove non possa trovare tutela nell’alveo del processo avanti il giudice tributario, potrà essere portata alla cognizione del giudice ordinario, ma non del giudice amministrativo; ne deriva come non sia in alcun modo configurabile il supposto vuoto di tutela paventato dall’appellante”.

Inoltre il Consiglio di Stato ha chiarito che “in ogni caso, appaiono corretti anche gli ulteriori rilievi del TAR, secondo il quale i Processi Verbali di Constatazione redatti dalla Guardia di Finanza costituiscono atti endoprocedimentali e meramente istruttori, privi di autonoma idoneità a incidere direttamente sulla situazione giuridica del contribuente, sicché la loro funzione è preparatoria e interna all’iter accertativo, trovando la loro naturale conclusione e la loro unica impugnabilità nell’avviso di accertamento definitivo, atto espressamente riservato alla cognizione del giudice tributario. Tale conclusione deve ritenersi valevole anche in relazione al contestato blocco della piattaforma di cessione crediti; peraltro, tale provvedimento è stato successivamente superato, almeno in relazione ad alcune posizioni dal provvedimento cautelare penale di sequestro, sul quale non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. Il TAR ha inoltre già rilevato che l’avviso di annullamento catastale è stato impugnato in autonomo ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Foggia”. Ecco perché il massimo giudice amministrativo ha concluso respingendo l’appello e condannando le due srl di de Martino al pagamento delle spese di lite, per 3mila euro.

Cassazione
Ma de Martino non si è dato per vinto e, sempre assistito dalla sorella avvocata, ha depositato prontamente ricorso per cassazione, esclusivamente per motivi inerenti alla giurisdizione, contro Agenzia delle entrate (comprese le articolazioni territorialmente competenti, ovvero Direzione provinciale di Foggia e Ufficio provinciale –Territorio di Foggia), e Guardia di Finanza (nonché i Nuclei di Polizia economico-finanziaria di Bari e di Foggia), contestando il diniego di giurisdizione amministrativa affermato da ultimo dal Consiglio di Stato. Si chiede dunque di cassare la sentenza pubblicata l’8 aprile scorso, dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda originariamente proposta (volta a ottenere tutela contro il blocco amministrativo-digitale della piattaforma, contro l’inerzia procedimentale e contro la mancata formalizzazione/delimitazione del potere), rinviando al Consiglio di Stato in diversa composizione ovvero al giudice amministrativo competente; da ultimo, in via subordinata, è stato chiesto, ove la Corte ritenga di non poter accogliere i motivi principali, di sollevare questione di legittimità costituzionale, con sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Nel ricorso l’avvocata de Martino spiega: “Non si chiede a queste Sezioni Unite di riesaminare il merito della controversia, né di correggere eventuali errores in iudicando o in procedendo, interni all’esercizio della funzione giurisdizionale amministrativa. Si denuncia soltanto il difetto relativo di giurisdizione in cui è incorsa la sentenza impugnata, avendo essa negato la giurisdizione del giudice amministrativo sull’erroneo presupposto che la controversia appartenga, in forma frazionata, al giudice tributario, al giudice ordinario e a un eventuale futuro autonomo giudizio di accesso documentale”. L’avvocata sottolinea che la Corte costituzionale ha chiarito che il ricorso in Cassazione è ammissibile anche quando il giudice speciale “neghi la sua giurisdizione nell’erroneo convincimento che appartenga ad altro giudice” e rievoca i fatti.

“Le imprese ricorrenti hanno impugnato dinanzi al TAR Puglia di Bari il blocco amministrativo-digitale della piattaforma di cessione dei crediti del 2 dicembre 2021, la comunicazione di notizia di reato del 10 dicembre 2021, i processi verbali di constatazione notificati nel dicembre 2025, l’annullamento catastale in autotutela del 29 novembre 2022, nonché ogni atto presupposto, connesso e consequenziale. Già in primo grado il blocco digitale è stato presentato come il centro sostanziale della lesione: un blocco privo di provvedimento espresso, di motivazione, di delimitazione oggettiva, di base legale tipica, di durata e di riesame. Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la vicenda fosse attratta nella materia tributaria e, in particolare, che il blocco della piattaforma traesse la sua origine giustificativa dal sequestro penale, che gli atti fossero prodromici o endoprocedimentali, e che il sistema tributario offrisse un rimedio pieno e predeterminato. Nella sentenza del TAR si legge infatti che il blocco amministrativo “traeva la sua origine giustificativa da un provvedimento cautelare penale di sequestro” e che il diritto a un ricorso effettivo non implica la scelta libera del foro, essendo sufficiente un percorso giurisdizionale predeterminato dalla legge. Da qui l’appello al Consiglio di Stato, delimitando espressamente il petitum sostanziale alla rimozione o, quantomeno, alla limitazione del comportamento amministrativo digitale e dell’inerzia procedimentale, chiarendo che PVC, CNR, annullamento catastale, rilevavano come atti/attività addotti dall’amministrazione per giustificare l’interdizione sine die, e non come atti da scrutinare nel merito impositivo. L’appello aveva inoltre chiesto, in via subordinata, la rimessione alla Corte costituzionale in presenza di un vuoto di tutela sugli atti e comportamenti amministrativi atipici e lesivi. Il Consiglio di Stato, con la sentenza qui impugnata, ha respinto l’appello e confermato la declinatoria, richiamando il decreto monocratico cautelare e affermando che: al giudice tributario spetta il sindacato sull’atto di imposizione rientrante nelle ipotesi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992; gli eventuali vizi degli ordini di verifica, in quanto atti della sequenza procedimentale, potranno essere dedotti solo impugnando l’atto finale; se l’attività di accertamento non sfocia in un atto impositivo, le compressioni dei diritti soggettivi saranno autonomamente impugnabili dinanzi al giudice ordinario; resta ferma, eventualmente, la possibilità di una autonoma domanda di accesso documentale davanti al giudice amministrativo. In tal modo”, conclude l’avvocata de Martino, “la controversia è stata smembrata tra giudice tributario, giudice ordinario e possibile futuro giudizio amministrativo di accesso, mentre nessun giudice è stato individuato come giudice immediatamente competente a valutare la lesività attuale del blocco digitale, della CNR, dei PVC e dell’annullamento catastale nella loro connessione funzionale”.

Rilievo costituzionale
Qual è il giudice che deve tutelare il privato in caso di blocco digitale sine die e/o sine titulo? E’ questo il punto centrale del ricorso presentato da ultimo dai de Martino alla Suprema Corte di cassazione. “La questione da rimettere (alla Corte costituzionale, ndr), ove necessario, riguarda l’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui - se interpretato nel senso recepito dalla sentenza impugnata - non consente al giudice tributario l’immediato controllo su atti endoprocedimentali, prodromici o atipici, quali la CNR, i PVC, il blocco digitale della piattaforma e gli atti presupposti connessi, pur quando essi producano effetti immediatamente lesivi; e, correlativamente, consente che il giudice amministrativo neghi la propria giurisdizione sul medesimo nucleo lesivo”.

La rilevanza è evidente, sottolinea l’avvocata de Martino nel ricorso. “Se queste Sezioni Unite non accolgono i motivi principali e aderiscono alla lettura del Consiglio di Stato, la controversia resta senza un giudice immediatamente abilitato a sindacare la lesività attuale del blocco digitale e degli atti prodromici che lo alimentano. Il giudice tributario rinvia al futuro atto tipico; il giudice ordinario è evocato dalla sentenza impugnata solo per ipotetici “ordini di verifica” lesivi di diritti soggettivi; il giudice amministrativo viene confinato a un eventuale successivo giudizio di accesso. Proprio in tal caso il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione costituzionale. Questo è precisamente il rischio che qui si materializza: CNR, PVC, annullamento catastale e, soprattutto, blocco digitale producono effetti pregiudizievoli attuali, ma l’interessato non ottiene alcun giudice che possa accertarne immediatamente la lesività. La Corte EDU, nel caso Italgomme e poi nel caso Agrisud, ha qualificato come insufficiente la sola possibilità di agire davanti al giudice tributario al momento dell’eventuale notifica dell’atto impositivo. In Italgomme, la Corte ha affermato che la mera possibilità di un rimedio differito “cannot be deemed sufficient”; e Agrisud ha ribadito: “non essendo sufficiente … la possibilità di ricorso al giudice tributario differita” al momento dell’eventuale notifica dell’atto impositivo. Ne segue che l’interpretazione dell’articolo 19 del d.lgs. n. 546/1992 recepita dalla sentenza impugnata, se assunta come vincolante anche in presenza di atti prodromici immediatamente lesivi e di un blocco digitale sine titulo, si pone in tensione con gli articoli 24, 113 e 117, comma 1, della Costituzione e con i parametri convenzionali richiamati”.

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testatina dillo al direttore WEB

 

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