Si terrà stamane a Foggia la prima seduta di consiglio comunale dopo il completamento del rimpasto da parte della sindaca Marida Episcopo e l’inserimento dei neo assessori Luigi Iorio e Michele Salatto, che farà il proprio esordio come titolare dell’urbanistica. Ventidue i punti all’ordine del giorno, quasi tutti relativi all’approvazione di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze, tranne i primi tre: applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all’agente della riscossione Agenzia delle entrate-Riscossione AdER) della definizione agevolata; regolamento di accesso al Centro polivalente per anziani Palmisano; presa d’atto della deliberazione del consiglio direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese n. 52 del 30 giugno 2025, avente ad oggetto Gestione del servizio idrico integrato nell'ambito Puglia dal primo gennaio 2026 al 31 dicembre 2045 con costituzione di una società per azioni denominata “Acqua Comune”, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i Comuni della Regione Puglia. Tra i tanti debiti fuori bilancio spicca per entità quello da 5.144.976,78 euro in favore dell’impresa OIS srl – creditore oggi rappresentato dal curatore Franco Paparella, docente universitario e avvocato - derivante dall’esito del giudizio conclusosi presso la Corte d’appello di Bari con sentenza del 2025. Una vertenza sorta nel lontano 2003 e che vedeva un debito di 2.553.429,75 euro, che con gli interessi legali (1.166.524,91 euro), la rivalutazione monetaria (1.184.091,06 euro) e le spese di giudizio (240.931,06 euro) ha raggiunto la cifra attuale. Lo scorso 14 maggio la commissione consiliare bilancio espresse parere favorevole a maggioranza, con tre sì (Buenza, Formica e Frattulino) e due astenuti (Mainiero e Rignanese). Parere positivo anche dai revisori dei conti, che spiegano come la formazione del debito si inserisca in un contesto contenzioso “particolarmente articolato e di lunga durata, originato dal mancato pagamento, da parte dell’ente, delle prestazioni rese dalla società GFI OTS spa nell’ambito della gestione del sistema informatico comunale nei primi anni 2000”.
In particolare, la vicenda trae origine da rapporti contrattuali risalenti al 1999, con riferimento ai quali si distinguono due diverse fasi: da un lato, le prestazioni rese sino al 31 dicembre 2002, riconducibili a un valido rapporto contrattuale; dall’altro, le attività svolte nel corso dell’anno 2003, successivamente alla scadenza del contratto, in assenza di un nuovo titolo negoziale formalmente perfezionato. Nonostante la cessazione del vincolo contrattuale, l’ente ritenne di proseguire nell’utilizzo del servizio, qualificato come indispensabile per il funzionamento di settori essenziali dell’amministrazione, adottando atti deliberativi volti a garantire la continuità operativa.
A seguito del mancato pagamento delle somme dovute, la società fornitrice promosse azione giudiziaria, dando avvio a un contenzioso che ha attraversato diversi gradi di giudizio. In primo grado, il Tribunale di Foggia riconobbe, oltre al corrispettivo contrattuale residuo, anche un rilevante importo a titolo di ingiustificato arricchimento, valorizzando l’utilità delle prestazioni rese in favore dell’ente. Successivamente, la Corte d’appello di Bari, in sede di primo appello, riformò parzialmente la decisione, escludendo la configurabilità dell’azione di arricchimento per difetto del requisito di sussidiarietà, ritenendo esperibile l’azione diretta nei confronti dei funzionari responsabili.
La controversia approdò dinanzi alla Corte di cassazione che, nel 2024, cassò la pronuncia di appello, affermando un principio di diritto di particolare rilievo: in presenza di un impegno contabile regolarmente assunto, l’azione del fornitore deve essere indirizzata nei confronti dell’ente e non dei funzionari, anche in ipotesi di invalidità del contratto per difetto di forma. In applicazione di tale principio, la Corte d’appello di Bari, in sede di rinvio, lo scorso anno accertò definitivamente la responsabilità dell’ente, condannandolo al pagamento sia del residuo corrispettivo contrattuale sia di un significativo importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, oltre alle spese di lite maturate nei diversi gradi di giudizio.
“L’importo complessivo, pari a 5.144.976,78 euro, risulta pertanto dalla stratificazione nel tempo delle diverse componenti del debito capitale, rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali, progressivamente maturate nel corso dell’intero iter giudiziario”, analizzano i revisori, che evidenziano “il rilevante ammontare degli oneri accessori, costituiti da interessi legali e rivalutazione monetaria maturati nel tempo, i quali appaiono direttamente correlati, sotto il profilo causale, alla protrazione della vicenda contenziosa e alla mancata adozione di tempestive iniziative risolutive, configurando un possibile aggravio di spesa suscettibile di integrare un danno erariale differenziale rispetto all’originaria obbligazione”.
L’organo di revisione ha invitato infine l’ente a: adottare i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio con la periodicità stabilita dalla normativa; accertare le cause di insorgenza del debito nonché le eventuali responsabilità che hanno generato l'obbligo al riconoscimento; porre in essere una rigorosa attività di responsabilizzazione del personale tutto, attivando le procedure sanzionatorie previste dalla legge e le eventuali azioni di rivalsa nei confronti di coloro che hanno determinato la maturazione degli oneri principali e degli oneri accessori imputati all'ente a titolo di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese legali.
How to resolve AdBlock issue?


(condividi) in basso allo schermo,
(Aggiungi alla schermata Home).