Caso Assori, il TAR ordina al Comune di Foggia una proroga tecnica fino alla conclusione della gara

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Continua, davanti al giudice amministrativo, la battaglia tra Asd Assori Ets - Associazione Onlus per la promozione socio-culturale e la riabilitazione dell’handicappato, guidata dal dottor Costanzo Mastrangelo, e il Comune di Foggia per l’impianto natatorio comunale. Il 23 luglio scorso è stata pubblicata l’ordinanza con cui il TAR Bari ha dichiarato inammissibile, e comunque improcedibile, la domanda proposta dai Mastrangelo il 3 giugno 2026 avente ad oggetto l’ordine al commissario di constatare l’impossibilità tecnica di indire una procedura ad evidenza pubblica e di procedere alle attività strumentali all’accoglimento dell’istanza di affidamento diretto del bene in concessione, di cui alla domanda del 14 aprile 2025. Al contempo il TAR ha ordinato al Comune di Foggia di adottare l’atto di proroga tecnica, entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale ordinanza, rispetto alla gestione dell’impianto natatorio in favore dell’Asd Assori, alle medesime condizioni della concessione scaduta, anche dal punto di vista economico, sino alla completa operatività del nuovo concessionario individuato a seguito della procedura di affidamento che l’ente intende avviare.

In caso di inadempimento del Comune entro tale termine, il commissario ad acta nominato mesi fa provvederà in via sostitutiva all’adozione dell’atto di proroga tecnica entro il 30 settembre prossimo, a conclusione della propria attività commissariale. E’ stata disposta la separazione delle domande di annullamento proposte con i primi e i secondi motivi aggiunti, con conversione del rito in ordinario, fissando l’udienza pubblica del 23 giugno 2027 per la discussione della causa nel merito e compensando le spese di giudizio di questa fase.

La questione è stata trattata lo scorso 15 luglio, dopo il ricorso proposto nel 2025 dai Mastrangelo, assistiti dagli amministrativi lucerini Enrico Follieri e Ilde Follieri. A novembre 2025 l’Asd Assori presentò ricorso contro il silenzio dell’amministrazione comunale sull’istanza con cui, ad aprile, aveva chiesto il riconoscimento dell’interesse pubblico di un progetto di riqualificazione dell’impianto natatorio già nella sua gestione e l’affidamento diretto gratuito della gestione per ulteriori 31 anni.

Secondo i Mastrangelo il rapporto tra l’associazione e il Comune avrebbe origine da due distinti titoli convenzionali che si sono sedimentati nel tempo su aree contigue, dando luogo a un complesso integrato inscindibile. Il primo è una concessione di area comunale stipulata nel novembre 1986, riguardante la realizzazione di un impianto polisportivo finalizzato all’integrazione e allo sviluppo delle potenzialità motorie di persone con disabilità, in proroga sino al 31 dicembre 2025 (data dopo la quale la gestione è continuata senza titolo). Il secondo è un diritto di superficie novantanovennale su area adiacente, trasferito dal Comune all’associazione nel 1994 e integrato nel 1997, attinente alla realizzazione di un centro medico-socio-psico-pedagogico. Su queste aree l’associazione ha realizzato un complesso integrato di strutture, inaugurato nel 1990, comprendente un impianto natatorio, un istituto scolastico omnicomprensivo paritario, un centro aperto polivalente per minori, un centro sociale polivalente per persone con disabilità e un centro di formazione professionale. L’impianto natatorio, che in parte ricade sull’area in concessione e in parte sull’area in diritto di superficie, ha ottenuto il riconoscimento del CONI, del Comitato Italiano Paralimpico e della Federazione Italiana Nuoto, ed è sede di scuola nuoto federale e di centro pilota per il Sud Italia per atleti con disabilità.

Ad aprile scorso il TAR adottò la prima ordinanza, accogliendo il ricorso sul silenzio e ordinando al Comune di concludere il procedimento entro 30 giorni, nominando un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Il commissario si insediò il 16 marzo avviando l’attività istruttoria e richiedendo agli uffici comunali una relazione approfondita. Il TAR concesse una proroga del termine.

 Il 9 aprile la giunta Episcopo adottò una delibera, con cui tenne ferma la scadenza della concessione al 31 dicembre 2025, escluse effetti di proroga ulteriori, ritenne preferibile una procedura ad evidenza pubblica per il futuro affidamento e diede mandato ai dirigenti di avviare con urgenza la gara e di adottare un provvedimento finale sull’istanza dei Mastrangelo. A quel punto il commissario convocò una conferenza di servizi il 26 maggio, finalizzata a individuare una soluzione transitoria per la continuità del servizio.

In quella sede emerse, da parte di tutti, la necessità di evitare l’interruzione delle attività, ma non si trovò un accordo sullo strumento da utilizzare: l’associazione propose la proroga tecnica della concessione, mentre il Comune e il commissario la ritennero non praticabile, optando per un affidamento transitorio mediante accordo o altro tipo di contratto, da definire entro il 26 giugno 2026. Ecco perché l’associazione poi chiese (invano) al TAR in via cautelare che il commissario o il dirigente, constatata l’impossibilità tecnica di indire una procedura comparativa ad evidenza pubblica, sottoponesse al vaglio di un tecnico il progetto presentato il 14 aprile 2025 e concludesse il procedimento accogliendo l’istanza. 

Istanza rigettata con atto del dirigente comunale del Patrimonio, Paolo Affatato, risalente allo scorso 11 giugno, spiegando che la gara pubblica resta lo strumento maggiormente idoneo a garantire concorrenza, trasparenza e corretta valorizzazione del patrimonio pubblico. Il Comune dunque escluse che la configurazione patrimoniale dell’impianto rendesse impossibile la gara e affermò la piena discrezionalità dell’amministrazione nel non riconoscere l’interesse pubblico del progetto ai fini dell’affidamento diretto.

Dopo tale atto, l’Asd chiese al TAR di disporre la proroga tecnica della concessione sino al nuovo affidamento. Nell’ordinanza, il TAR spiega che, con la proroga tecnica fino alla conclusione della gara, si salvaguarda la funzione pubblica dell’impianto, la cui operatività viene garantita; inoltre esclude qualsiasi canone aggiuntivo rispetto al pregresso e precisa che tale misura non pregiudica le scelte del Comune sulla modalità di individuazione del nuovo concessionario.

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testatina dillo al direttore WEB

 



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