Ecoballe abbandonate in fondo agricolo, TAR annulla l’ordinanza comunale di bonifica ai danni del proprietario

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Nuova sentenza sfavorevole per il Comune di Foggia rispetto alle ordinanze di bonifica adottate nei confronti dei proprietari dei fondi agricoli dove sono stati abbandonati rifiuti. L’ultimo caso è quello deciso dal TAR Puglia con la sentenza pubblicata lo scorso 29 luglio, con cui è stato accolto il ricorso proposto alcuni mesi fa, contro il Comune, dal titolare di un terreno, difeso dall'avvocato Alessandro D'Isidoro, chiedendo e ottenendo l’annullamento dell’ordinanza. Con quel provvedimento la sindaca Marida Episcopo aveva ordinato alla ricorrente, in qualità di proprietaria del fondo agricolo, di provvedere alla “bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi mediante impresa specializzata iscritta all’Albo dei gestori ambientali” entro il termine di 45 giorni dalla notifica. Il Comune aveva ritenuto imputabile alla ricorrente l’avvenuto deposito da parte di ignoti di rifiuti consistenti in “ecoballe aventi una lunghezza di circa 30 metri, una larghezza di 2,5 metri e un’altezza di circa 2 metri” in quanto la stessa avrebbe negligentemente reso l’area facilmente penetrabile da terzi a causa della scorretta manutenzione della vegetazione perimetrale e della recinzione, della presenza di un lucchetto del cancello d’ingresso ritrovato spesso aperto e dell’assenza di un servizio costante di guardiania, come evidenziato nella relazione istruttoria dell’11 novembre 2025. Lo sversamento di rifiuti avvenne nella prima metà del giugno 2024. Nella relazione, il Comune, premesso che il fondo “si presenta in perfetta adiacenza e in perfetto livello della S.S. 90” ed è pertanto “facilmente accessibile dalla stessa pur essendo recintato”, segnalava la presenza di folta vegetazione lungo il perimetro, idonea a mascherare il sito alla visione anche dei soggetti in transito, e la circostanza che “in più occasioni il cancello di accesso dell’area si presentava aperto ed il sito privo di vigilanza e custodia”. Facendo riferimento a immagini di Google Maps riferite agli anni 2014, 2021, 2022 e 2024, il Comune rilevava che, a partire dal passaggio del bene dal precedente proprietario alla ricorrente nel 2019, l’area non sarebbe più stata manutenuta. Aggiungeva che solo successivamente al rinvenimento dei rifiuti abbandonati la ricorrente avrebbe provveduto al taglio della vegetazione e concludeva per la sussistenza di una condotta di agevolazione colposa degli autori materiali dell’illecito.

Il proprietario ha denunciato in giudizio l’illegittimità dell’ordinanza, spiegando che l’area è costituita da un capannone industriale e relativi fabbricati accessori, della complessiva estensione di 3.037 mq e di un terreno, comprensivo dell’area occupata dal capannone industriale, dell’estensione di 11.990 mq. Mentre erano in corso i lavori per l’installazione di un impianto fotovoltaico, nella notte tra il 6 e 7 giugno 2024, ignoti forzarono il cancello di ingresso - regolarmente chiuso con catena e lucchetto - dell’area recintata, e abbandonarono dei rifiuti sul piazzale antistante il capannone all’interno della recinzione. Il proprietario lo scoprì nel pomeriggio del 7 giugno 2024 e, temendo che potessero avvenire nuovi abbandoni, si rivolse ad un istituto di vigilanza per garantire nell’immediatezza la sicurezza dei luoghi. Difatti a luglio 2024 ci fu un nuovo tentativo di abbandono dei rifiuti, impedito dalla presenza sul posto dei vigilanti. Nella mattinata dell’8 giugno 2024 la ricorrente denunciò l’accaduto ai Carabinieri Forestali di Foggia e l’area fu sottoposta a sequestro penale. Nelle more del dissequestro, poi ottenuto con provvedimento del 30 maggio 2025, fu completata l’installazione dell’impianto fotovoltaico e realizzato il sistema di vigilanza antintrusione sulla recinzione.

Infine, a giugno 2025, il proprietario del fondo chiese al Comune di procedere alle attività di sua competenza per la bonifica del sito, ma il procedimento si concluse con l’ordinanza ai suoi danni. “Il ricorrente transita abitualmente sull’area, in quanto oggetto di ristrutturazione, e ha immediatamente informato la pubblica autorità dell’accaduto e attivato il servizio di vigilanza notturna, senza che possano ravvisarsi gli estremi del progressivo cumulo di rifiuti dovuto all’incuria del proprietario che omette di vigilare su quanto accade su fondi di sua proprietà, così rendendoli “appetibili” per il compimento di atti illeciti”, dice il TAR nella sentenza. “In tale contesto di frequentazione assidua del suolo, presenza di recinzione nonché immediata denuncia dell’accaduto e attivazione di vigilanza, la presenza di vegetazione perimetrale nonché le risultanze di Google Maps circa la mancata chiusura del cancello d’ingresso o del lucchetto non costituiscono di per sé un indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte del proprietario, essendo non solo le recinzioni comunque scarsamente dissuasive in determinati contesti, ma anche oggetto di una mera facoltà del dominus. Vero è che solo dopo l’illecito la ricorrente ha adottato misure di sorveglianza incisive, ma non vi era alcun segnale preventivo che potesse far presagire la necessità di provvedervi, non potendo considerarsi tale la mera ubicazione del fondo in adiacenza con la strada statale”. Il ricorso è stato dunque ritenuto fondato e accolto, con compensazione delle spese “in ragione dell’esistenza di pregressi contrasti giurisprudenziali”.

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testatina dillo al direttore WEB

 



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