Il DIREL sulla composizione della commissione: “Non è corretta. Segretario generale e due esperti in materia”
Le minacce di querela del Sindaco di Rodi Garganico, Carmine d’Anelli, riportano alla mente, non senza una certa ironia, il surreale siparietto dell’eccentrico giornalista sportivo Maurizio Mosca, che durante una trasmissione televisiva arrivò ad annunciare in diretta l’immediato arresto di un telespettatore, reo di averlo accusato telefonicamente di un reato. A scatenare le ire del primo cittadino del paese garganico è stato l’articolo de l’Attacco nel quale si evidenziava come la commissione giudicatrice incaricata di valutare l’affidamento dell’incarico di Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in qualità di funzionario contabile, non fosse stata costituita nel rispetto del regolamento. Nello specifico, l’incarico è stato affidato al dottor Gabriele Camillo, nome già emerso nell’inchiesta che l’Attacco sta portando avanti sulla commistione di interessi nell’ambito dei Servizi Sociali del Comune di San Severo. Per fugare ogni dubbio e verificare la correttezza della procedura, l’Attacco ha contattato un autorevole dirigente del DIREL, la Federazione Nazionale Dirigenti degli Enti Pubblici Locali. Si tratta di un’organizzazione sindacale unitaria, indipendente, apolitica e apartitica, con sede a Roma, che persegue finalità sindacali, assistenziali e culturali. Tra i suoi obiettivi figurano la tutela collettiva e individuale dei dirigenti e dei funzionari direttivi degli Enti pubblici locali, attraverso la contrattazione e gli altri strumenti sindacali; la tutela della dignità, del prestigio e della funzione professionale delle categorie rappresentate; la promozione del miglioramento delle loro condizioni giuridiche ed economiche; il coordinamento dell’azione degli organismi federati e la formulazione di indirizzi sulle questioni di interesse della categoria. La risposta del dirigente ha così fornito un primo elemento di chiarezza rispetto agli interrogativi sollevati: “Il riferimento primario è il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune. L’articolo 110 rinvia a quel regolamento e richiede esclusivamente una “selezione pubblica” finalizzata ad accertare l’esperienza pluriennale e la professionalità specifica. Qualora il regolamento non disciplini la materia, trovano applicazione i principi generali e, per analogia, il D.P.R. 487/1994: Segretario generale e due esperti di finanza locale. La giurisprudenza qualifica queste procedure come selettive, ma non concorsuali, caratterizzate da una componente fiduciaria”.
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